Ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, cd. TUIR, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi riducono il reddito, determinato ai sensi dell’articolo 66 dello stesso DPR, di somme riconosciute a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate.
Il comma 652, dell’art. 1, della legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di Bilancio 2016), ha introdotto una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino in un’unica misura (rispetto all’attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all’interno del Comune.
Deduzione 2019 autotrasportatori: chi può fruirne e in che limiti
La deduzione forfetaria delle spese non documentate è prevista dall’art. 66, comma 5, del DPR 917/86 per le imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi.
La deduzione è fruibile dalle imprese autorizzate al trasporto di merci per conto terzi in contabilità semplificata, così come dalle medesime imprese in contabilità ordinaria per opzione (C.M. 50/E del 12 giugno 2002).
Sono, invece, escluse dall’agevolazione le imprese in contabilità ordinaria per obbligo.
Nel calcolo della deduzione è indispensabile tenere presente che:
La deduzione spetta una sola volta al giorno.
Quindi, se nella medesima giornata vengono effettuati ad esempio due viaggi, la deduzione è concessa comunque solo con riferimento ad un viaggio.
Nel caso di viaggi nella medesima giornata cui spettano deduzioni diverse, si può far valere la maggiore, tale aspetto viene gestito in automatico dal software gestionale, inoltre in situazioni particolari il risultato del software può essere sempre forzato sia per inserire deduzioni non considerate dall’automatismo o per considerarle di un importo maggiore di quello assegnato dal gestionale.
possono fruire della deduzione solo i viaggi effettuati personalmente dall’imprenditore individuale o, in caso di società, dai soci della ditta di autotrasporto.
Pertanto, la deduzione non spetta per i trasporti eseguiti dai dipendenti o dai collaboratori familiari.
Come documentare le deduzioni forfetarie degli autotrasportatori
Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.
Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura.
Trasporti entro o oltre il Comune e Modello Redditi 2019
Il comunicato stampa del MEF n. 138 del 19 luglio 2019 sulla base delle risorse disponibili, sono state comunicate le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2019.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2018, nella misura di 48,00 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale; in tale ipotesi, pertanto, la deduzione è pari a euro 16,80.
Autotrasportatori Unico 2019 art 66 comma 5 TUIR: come compilare la dichiarazione dei redditi
L’Agenzia delle Entrate con un comunicato Stampa ha specificato le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 (trasporti effettuati nel comune) e 17 (trasporti effettuati fuori dal comune), così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
Tali prospetti della dichiarazione dei redditi, verranno compilati dal Vostro consulente di fiducia possono variare di anno in anno a seconda delle istruzioni ministeriali relative alla compilazione del modello di dichiarazione dei redditi.
Per effettuare il calcolo di quanto ammesso in deduzione, si consiglia la compilazione di un prospetto analitico per ogni trasportatore, il software gestionale www.wasautotrasporti.it permette di compilare tale prospetto agevolmente dove vengono riportati i dati dei viaggi e vari elementi, da esibirsi nel caso di accessi, ispezioni o verifiche, mostrando la documentazione attestante, in tal senso è sempre necessario avere la documentazione originale, la copia o la foto possono essere di ausilio ma potrebbero essere soggette a contestazione, ciò non toglie che l’Ufficio potrebbe prenderle in considerazione soprattutto se precedute da una denuncia di smarrimento.
Il gestionale www.wasautotrasporti.it permette di tenere memoria dei viaggi facendoli caricare anche dai vari soggetti nel caso di snc o sas – con un loro accesso dedicato- tramite il loro smartphone, permettendo anche di fare delle foto della documentazione attestante il viaggio, in caso smarrimento del documento (fattispecie purtroppo non rara) avere una foto del documento può diventare molto utile.
SE I SOCI CHE EFFETUANO IL VIAGGIO SONO DUE , POICHE’ VIAGGIANO IN COPPIA, LA DEDUZIONE GIORNALIERA E’ RADDOPPIABILE, CIOE SPETTA AD ENTRAMBI I SOCI PER OGNI SINGOLO VIAGGIO?
La domanda è interessante pur non essendomi mai capitato il caso, da una ricerca effettuata la dottrina non mi sembra che si sia espressa, mentre da una interpretazione letterale della norma non sembra che sia data questa possibilità. Se trovasse della documentazione non esiti a ricontattami. Per il calcolo delle deduzioni forfettarie e per la gestione dei viaggi le segnalo la start-up Was Srl ma anch’essa non considera tale fattispecie. Cordialità