Nella giornata di venerdì, 10 luglio, sono stati pubblicati, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate: | |
il provvedimento prot. n. 259854/2020 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché i modelli e le istruzioni per usufruire dei due crediti d’imposta introdotti dal Decreto Rilancio (ovvero il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e il credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro), la circolare AdE 20/E/2020, la quale ha fornito i primi chiarimenti in merito ai due richiamati crediti d’imposta. | |
Il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione, lo si ricorda, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e spetta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (per un importo massimo del credito d’imposta di 60.000 euro per ciascun beneficiario), per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. | |
La circolare AdE 20/E/2020 ha quindi precisato che danno diritto al credito d’imposta in esame anche le spese di sanificazione, degli ambienti e degli strumenti, costituenti spese ordinarie in relazione alla natura delle attività esercitate, e non legate quindi all’emergenza sanitaria in corso. Il credito d’imposta, pertanto, potrà essere riconosciuto anche a fronte delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, dagli studi odontoiatri, dai centri estetici, ecc., per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti ordinariamente sostenute. | |
Il credito d’imposta può essere riconosciuto anche nel caso in cui l’attività di sanificazione sia svolta in economia dal soggetto beneficiari, in quanto già in possesso di specifiche competenze. In questo caso, al fine di poter correttamente determinare l’ammontare della spesa agevolabile, è possibile redigere fogli di lavoro interni all’azienda e moltiplicare, dunque, le ore di lavoro impiegate nella sanificazione per il costo orario di lavoro del dipendente, aggiungendo il costo dei prodotti disinfettanti utilizzati. In ogni caso, il risultato dovrà essere congruo rispetto al costo di mercato di interventi similari. | |
Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta in esame, il provvedimento prot. n. 259854/2020 richiede l’invio di un’apposita comunicazione, da parte del soggetto beneficiario, all’Agenzia delle entrate, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere. | |
Per l’invio della comunicazione sono previsti tempi brevissimi: dal 20 luglio al 7 settembre 2020. | |
Il motivo di tale previsione risiede nel fatto che l’ammontare massimo del credito d’imposta concretamente fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Solo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24. In alternativa, il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure, fino al 31.12.2021, potrà essere ceduto a terzi, presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Elementi partici per effettuare la domanda: Comunicazione spese di sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro Comunicazione spese di sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro Il Decreto Rilancio, per gli interventi necessari al contenimento della covid-19, ha introdotto i seguenti crediti di imposta: • Il credito d’imposta riconosciuto dall’art 120, DL n. 34/2020, per incentivare e sostenere l’adozione di misure legate all’adeguamento dei processi produttivi e degli ambienti di lavoro, è pari all’60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di € 80.000, questa agevolazione spetta solo a determinati soggetti le cui spese sono state sostenute nei codici ateco sottostanti indicatti Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 (per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico) Codice ATECO Descrizione 551000 Alberghi 552010 Villaggi turistici 552020 Ostelli della gioventù 552030 Rifugi di montagna 552040 Colonie marine e montane 552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 559010 Gestione di vagoni letto 559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 561011 Ristorazione con somministrazione 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 561030 Gelaterie e pasticcerie 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 561042 Ristorazione ambulante 561050 Ristorazione su treni e navi 562100 Catering per eventi, banqueting 562910 Mense 562920 Catering continuativo su base contrattuale 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 591400 Attività di proiezione cinematografica 791100 Attività delle agenzie di viaggio 791200 Attività dei tour operator 799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA 799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 823000 Organizzazione di convegni e fiere 900101 Attività nel campo della recitazione 900109 Altre rappresentazioni artistiche 900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 900202 Attività nel campo della regia 900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 910100 Attività di biblioteche e archivi 910200 Attività di musei 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 960420 Stabilimenti termali • Il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 125, DL n. 34/2020, che è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di € 60.000 (per ciascun beneficiario) relative: o alla sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività o all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti Pertanto l’Agenzia Entrate con un provvedimento del 10 luglio 2020 ha approvato il modello di Comunicazione delle suddette spese utilizzabile per indicare le spese agevolabili sostenute o che il contribuente prevede di sostenere per l’ammissione ad entrambi i crediti di imposta. Il modello di comunicazione, approvato dal provvedimento del Direttore delle Entrate del 10.07.2020, è valevole per entrambi i crediti d’imposta, prevedendo due sezioni separate in cui indicare distintamente, per ciascun credito: • le spese ammissibili sostenute dal 01.01.2020 fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione (spese a consuntivo) • le spese ammissibili da sostenere dal mese della sottoscrizione fino al 31.12.2020 (spese a preventivo) • l’importo del credito d’imposta spettante in relazione ad aliquote e limiti specifici di ciascuna agevolazione Questo modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate a partire dal 20/07/2020 e fino al 07/09/2020 (fino al 30/11/2021 per le spese di adeguamento ambienti di lavoro), in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. In tal senso vista la scadenza particolarmente pressante, Vi prego di Inviare allo studio copia delle fatture inerente a spese ammissibili già ricevute ed eventuali preventivi da poter inserire. Vi prego di inserire preventivi le cui spese verranno sostenute entro il 31/12/2020 in quanto la verifica di tale spese è piuttosto probabile. Vi prego altresì di far pervenire copia delle fatture e dei preventivi entro giovedì 3/9/2020 per permettere allo studio la compilazione della dichiarazione in modo corretto. Ci scusiamo per il poco preavviso ma le istruzioni ed i software ministeriali sono stati messi a disposizione nel mese di agosto. Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario. Cordialità |