Fissate in misura pari a quelle stabilite per il periodo d’imposta 2019 le misure agevolative riguardanti le deduzioni forfetarie per spese non documentate (art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) riconosciute a favore degli autotrasportatori nel 2021. Lo rende noto il dipartimento delle Finanze del Mef con un comunicato stampa del 30 giugno 2021.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2020, nella misura di 48 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.
Anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede la ditta spetta una deduzione pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale (16,8 euro).
Con specifico riguardo alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate, con un proprio comunicato stampa, precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2021 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.
Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
anno 2019 articolo del 18/08/2021
Si comunica che, in virtù dell’incremento delle risorse disposto con l’articolo 84 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.
Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.