Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali e patrimoniali – Modifica della misura delle rate di acconto

1 premessa

L’art. 58 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”) modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata de­gli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sosti­tutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo comples­si­va­mente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La disposizione ha effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell’acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni ex art. 3 del
DLgs. 23/2011).

Per gli altri contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e se­con­da rata al 60%).

L’ambito applicativo della modifica normativa apportata dal DL 124/2019 è stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93.

2 Soggetti interessati dalla modifica

La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

Per quanto non citati espressamente dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la nuova misura delle rate di acconto si applichi anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

3 Imposte interessate dalla modifica

La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP (espressa­mente citate dall’art. 58 del DL 124/2019), anche all’imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive o patrimoniali per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto, quali, ad esempio:

Per quanto non espressamente citate dalla ris. 93/2019, si ritiene che la modifica dell’importo delle rate di acconto si estenda anche:

4 Effetti sugli acconti 2019

4.1 Soggetti ISA

Per i citati soggetti ISA, riguardo al 2019:

Si consideri un artigiano soggetto agli ISA che:

La prima rata di acconto versata al 30.9.2019 ammonta a 800,00 euro (40% dell’acconto com­ples­sivamente dovuto, pari a 2.000,00 euro).

In assenza della modifica del DL 124/2019, entro il 2.12.2019 avrebbe dovuto essere ver­sa­to il restante 60% (1.200,00 euro). Per effetto della nuova disposizione, invece, il pa­ga­mento di 800,00 euro del 30.9.2019 viene, di fatto, “cristallizzato” ed entro il 2.12.2019 oc­cor­rerà corrispondere il 50% (anziché il 60%) dell’acconto complessivamente dovuto (cioè 1.000,00 euro), per un totale di 1.800,00 euro (vale a dire il 90% del rigo RN34).

4.2 Altri soggetti

Per gli altri soggetti, restano ferme le consuete modalità, con versamento in due rate (se la prima supera 103,00 euro) pari al 40% e al 60% e la misura dell’acconto comples­sivamente dovuto sempre pari al 100% (95% per la cedolare secca sulle locazioni).

5 Effetti a regime

Se l’art. 58 del DL 124/2019 non subirà modifiche nell’iter di conversione in legge, a partire dal 2020, la prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per le suddette categorie di soggetti, ferma restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la cedolare secca sulle locazioni il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%).

5.1 Soggetti ISA

Per i citati soggetti ISA, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (dal 2020, per i soggetti “solari”):

5.2 Altri soggetti

Per gli altri soggetti, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (dal 2020, per i soggetti “solari”):

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