Con il DL 26.10.2019 n. 124, pubblicato sulla G.U. 26.10.2019 n. 252, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”.
Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019.
Il DL 124/2019 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 principali novità fiscali
Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, ad eccezione delle novità in materia di diritto penale tributario, che sono analizzate nel successivo § 4.
Argomento | Descrizione |
Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP | L’art. 58 del DL 124/2019 modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%). La disposizione ha effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell’acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni ex art. 3 del DLgs. 23/2011). Soggetti interessati dalla modifica La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 12-quinquies co. 3 e 4 del DL 34/2019 e ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64): Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che: Per gli altri contribuenti, resta ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%). Effetti sugli acconti 2019 Per i citati soggetti ISA, riguardo al 2019: |
Argomento | Descrizione |
segue | Si consideri un artigiano soggetto agli ISA che: La prima rata di acconto versata al 30.9.2019 ammonta a 800,00 euro (40% dell’ac-conto complessivamente dovuto, pari a 2.000,00). In assenza della modifica normativa, entro il 2.12.2019 avrebbe dovuto essere versato il restante 60% (1.200,00 euro). Per effetto della nuova disposizione, invece, il pagamento di 800,00 euro del 30.9.2019 viene, di fatto, “cristallizzato” ed entro il 2.12.2019 occorrerà corrispondere il 50% (anziché il 60%) dell’acconto complessivamente dovuto (cioè, 1.000,00 euro), per un totale di 1.800,00 euro (vale a dire, il 90% del rigo RN34). |
“Rottamazione
dei ruoli” – Versamento delle somme dovute o della prima rata – Proroga al 2.12.2019 | In base all’art. 3 del DL 119/2018, era possibile aderire alla c.d. “rottamazione dei ruoli” consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, beneficiando in questo modo dello stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora. La domanda andava presentata entro il 30.4.2019, termine prorogato al 31.7.2019 per determinate categorie di contribuenti. Coloro i quali hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, avrebbero dovuto pagare la prima rata o tutte le somme entro il 31.7.2019, mentre coloro i quali hanno presentato la domanda entro il 31.7.2019 avrebbero dovuto pagare la prima rata o tutte le somme entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato). Per evitare questa disparità di termini, l’art. 37 del DL 124/2019 stabilisce il differimento, senza indennità di mora, del termine di pagamento della prima rata (o di tutte le somme) dal 31.7.2019 al 2.12.2019. Si evidenzia inoltre che: |
Cessazione partita IVA e VIES – Divieto di compensazione di crediti nel modello F24 | L’art. 2 del DL 124/2019 prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione nel modello F24 per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate: Cessazione della partita IVA Il divieto di compensazione nel modello F24, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti: |
Argomento | Descrizione |
Argomento | Descrizione |
Argomento | Descrizione |
segue | Esclusione dal VIES Il divieto di compensazione nel modello F24, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti: Scarto del modello F24 Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. |
Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi | Con l’art. 4 co. 1 del DL 124/2019 è stato introdotto l’art. 17-bis nel DLgs. 241/97, il quale prevede che il committente che affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio deve versare le ritenute fiscali a titolo di IRPEF e relative addizionali operate da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici, sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’opera o nel servizio. Ambito soggettivo L’obbligo introdotto con la nuova norma si applica al committente che rivesta la qualifica di sostituto d’imposta e affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio. In particolare, l’obbligo si applica sia ai committenti “imprenditori”, sia agli enti pubblici e agli enti non commerciali. Il nuovo obbligo: Ambito oggettivo Il nuovo obbligo si applica ai committenti che “affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa”. Rientrano nell’ambito applicativo della norma i contratti che hanno per oggetto l’assunzione di un obbligo di fare, sia nell’ambito di un contratto di appalto, sia in relazione ad altre tipologie contrattuali quali, a titolo di esempio, i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto. Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici Almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice deve fornire al committente: Deroga alla rimessa della provvista In alternativa alla provvista per il versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria che abbia maturato corrispettivi per le prestazioni eseguite può chiedere che questi vengano utilizzati in compensazione per il versamento delle ritenute. |
segue | Obblighi del committente Il committente: Comunicazione del committente Entro 5 giorni, il committente comunica a mezzo PEC all’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice di aver versato le ritenute. L’impresa che non abbia ricevuto tale comunicazione deve informare l’Agenzia delle Entrate competente. Responsabilità delle parti Sia l’impresa appaltatrice o affidataria e l’impresa subappaltatrice, che il committente, sono responsabili per l’inadempimento di ciascun obbligo a proprio carico. Ravvedimento operoso L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice inadempiente, entro 90 giorni dall’inadempimento, può fornire al committente la provvista o chiedere la compensazione con i corrispettivi maturati, trasmettendogli i dati necessari per versare gli importi per le ritenute, le sanzioni e gli interessi richiesti per il ravvedimento operoso (ex art. 13 del DLgs. 472/97). Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina La nuova disciplina può essere disapplicata, mantenendo il regime di versamento diretto delle ritenute in esame, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza: Per poter esercitare tale facoltà è necessario ottenere il rilascio di un certificato che attesti il ricorrere dei suddetti requisiti, secondo modalità che verranno indicate con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Contributi previdenziali e premi INAIL – Esclusione della compensazione Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati: |
segue | L’obbligo di versamento dei contributi relativi all’INPS o ad altro ente previdenziale obbligatorio, nonché dei premi INAIL, relativi ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, rimane quindi in capo al datore di lavoro e non si trasferisce al committente. Sanzioni La violazione degli obblighi previsti dalla nuova disciplina è punita con le sanzioni penali e amministrative in vigore. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020 (art. 4 co. 2 del DL 124/2019). |
Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP – Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione | Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso: Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione: In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA. Decorrenza Le nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono. |
Presentazione dei
modelli F24 contenenti compensazioni – Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – Estensione | Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agen-zia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo: In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi. Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA. |
Argomento | Descrizione |
segue | Decorrenza Le nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020. |
Accollo fiscale con compensazione di crediti – Divieto | Per effetto dell’art. 1 del DL 124/2019, è vietato estinguere debiti tributari tramite il c.d. “accollo fiscale”, nel caso in cui il debito del contribuente accollato venga pagato non in contanti dall’accollante, bensì utilizzando in compensazione un credito d’impo-sta a disposizione dell’accollante. Ove ciò avvenga, il pagamento si dà per non eseguito. Vengono inoltre previste sanzioni amministrative (e, eventualmente, anche penali) a carico dell’accollante e dell’accollato. In capo all’accollato viene recuperato il debito d’imposta, con responsabilità solidale dell’accollante. |
Controllo preventivo delle compensazioni – Scarto dei modelli F24 – Sanzioni | L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto. Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito. Con l’art. 4 co. 5 – 8 del DL 124/2019 si prevede una sanzione di 1.000,00 euro a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato. Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo. Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita. In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati. |
Contrasto alle
indebite compensazioni – Cooperazione tra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL | Con l’art. 3 co. 4 del DL 124/2019 viene previsto che l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. I suddetti Istituti possono infatti inviare all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza: Provvedimenti attuativi Le procedure in esame e ogni altra disposizione attuativa saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai Presidenti di INPS e INAIL. |
Imponibilità IVA delle prestazioni didattiche | A decorrere dall’1.1.2020, viene modificato, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 32 del DL 124/2019, il perimetro di applicazione dell’esenzione IVA delle prestazioni di insegnamento di cui all’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72. In aderenza con quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 14.3.2019 causa C-449/17, sono ritenute esenti le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione o la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale (ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esse strettamente connesse). Sono invece imponibili, per effetto dell’eliminazione del riferimento nel citato art. 10, le “prestazioni didattiche di ogni genere”. |
Argomento | Descrizione |
segue | L’art. 32 del “decreto fiscale” dispone altresì che le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica volte all’ottenimento delle patenti B e C1 sono da ritenersi im-ponibili ai fini IVA, contrariamente a quanto avvenuto in passato. Sono considerate, invece, esenti da IVA le prestazioni didattiche che consentono di sostenere l’esame per le patenti di altra categoria, in quanto rientranti nella nozione di “formazione professionale” (sul punto si veda anche la Relazione illustrativa al DL 124/2019). La norma fa salvi i comportamenti dei soggetti passivi che si siano conformati alle indicazioni contenute nella suddetta sentenza C-449/17, ritenendo imponibili le prestazioni didattiche delle scuole guida. Va sottolineata, infine, l’abrogazione della disposizione di esonero dall’obbligo di certificazione fiscale di cui potevano beneficiare, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 co. 1 lett. q) del DPR 696/96, le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole. Queste ultime saranno tenute alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi; sino al 30.6.2020, tuttavia, in considerazione delle tempistiche per l’adeguamento dei sistemi informatici, le autoscuole avranno la possibilità di certificare i corrispettivi tramite rilascio di ricevuta o scontrino fiscale. |
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche | L’art. 14 del DL 124/2019 prevede una modifica dell’art. 1 del DLgs. 127/2015, attraverso la quale viene prevista la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l’Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall’art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione. Tali dati avrebbero dovuto essere cancellati in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche I dati così ottenuti potranno essere utilizzati: In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato”, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. |
Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche – Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche | Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l’emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l’art. 15 del DL 124/2019 ha disposto la proroga, anche per l’anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio: Il “decreto fiscale” stabilisce altresì che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza. |
Argomento | Descrizione |
Argomento | Descrizione |
Imposta di bollo sulle
fatture elettroniche | L’art. 17 del DL 124/2019, modificando l’art 12-novies del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunichi all’interessato, con modalità telematiche: Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme non versate |
IVA – Reverse charge per appalti e subappalti | L’art. 4 co. 3 del DL 124/2019 prevede l’introduzione del meccanismo del reverse charge IVA per le prestazioni di servizi effettuate: Esclusioni La nuova disciplina non si applica: Efficacia L’efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019). |
Lotteria
degli scontrini – Sanzioni | Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 introducono alcune misure volte ad incentivare la partecipazione alla c.d. “lotteria degli scontrini” e a rafforzarne l’efficacia ai fini del contrasto all’evasione. Quadro normativo La “lotteria degli scontrini” prenderà avvio dall’1.1.2020 e consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi in veste di privati consumatori di partecipare all’estrazione a sorte di premi (art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016). All’atto dell’acquisto, il cliente dovrà comunicare il proprio codice identificativo (“codice lotteria”) e l’esercente dovrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell’operazione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122). Esenzione fiscale dei premi Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell’ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall’imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore prelievo erariale. Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici L’art. 19 del “decreto fiscale” prevede che, mediante provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, adottato d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, vengano istituiti premi speciali, da attribuire sia agli esercenti che agli acquirenti, in caso di transazioni per le quali il pagamento del corrispettivo avviene mediante mezzi elettronici. |
segue | Nel caso degli acquirenti, i premi saranno attribuiti mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dall’art. 1 co. 540 della L. 232/2016. Sanzione per gli esercenti L’art. 20 del DL 124/2019 introduce una sanzione amministrativa, da 100,00 a 500,00 euro, per gli esercenti che: È esclusa l’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97. La sanzione non si applica, nel primo semestre di operatività della lotteria, ossia, tra l’1.1.2020 e il 30.6.2020, agli esercenti che (pur essendo tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi) continuano a certificare le operazioni, temporaneamente, mediante scontrino o ricevuta fiscale. |
Semplificazione degli adempimenti IVA | L’avvio graduale dell’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha reso necessario un differimento dell’introduzione della predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA. In virtù di quanto disposto dall’art. 16 del DL 124/2019, infatti: |
Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici | L’art. 21 del DL 124/2019 prevede che la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi abilitati, messa a disposizione dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) per assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati, possa essere utilizzata, grazie ai pagamenti elettronici (Sistema pagoPA), per consentire l’automazione dei processi di certificazione fiscale tra soggetti privati (fatturazione elettronica e memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi). |
Credito
d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici | Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l’art. 22 del DL 124/2019 viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni che hanno ricavi inferiori a 400.000,00 euro. Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate: |
Cumulo “Tremonti ambientale” e tariffe incentivanti – Procedura di rinuncia | Mediante l’art. 36 del DL 124/2019 viene stabilito che, in caso di cumulo della c.d. “Tremonti ambientale” con il III, IV o V Conto energia, il mantenimento del diritto a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente. I soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono: |
Argomento | Descrizione |
Autotrasportatori
– Incentivi per il rinnovo del parco veicolare | Mediante l’art. 53 del DL 124/2019 vengono stanziate risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. |
Trust – Tassazione dei redditi – Modifiche | Con l’art. 13 del DL 124/2019 vengono apportate modifiche agli artt. 44 e 45 del TUIR, in materia di tassazione dei redditi corrisposti da trust. Redditi di capitale in capo ai beneficiari di trust Viene modificato l’art. 44 co. 1 del TUIR, relativo ai redditi di capitale, con riferimento ai redditi imputati da trust. In particolare, a seguito delle modifiche, l’art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR dispone che configurano redditi di capitale: Qualificazione dei redditi distribuiti dal trust Si ricorda che i redditi imputati a beneficiari di trust, in base al disposto dell’art. 44 del TUIR, hanno la peculiarità di essere attratti alla categoria dei redditi di capitale quale che sia la loro categoria di reddito originaria. La norma previgente disponeva, in particolare, che si qualificassero quali redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti”. L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 27.12.2010 n. 61, aveva interpretato estensivamente la norma, affermando che la qualificazione come redditi di capitale operasse: Nuova formulazione della norma Ora, la nuova formulazione dell’art. 44 co. 1 lett. g-sexies) del TUIR, modificata dal DL 124/2019 pare intervenire su questo punto per eliminare incertezze (così afferma la Relazione illustrativa), affermando che possano risultare tassati come redditi di capitale anche i “redditi corrisposti a residenti italiani da trust” opachi esteri residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. In conclusione, il nuovo assetto pare comportare la tassazione quale redditi di capitale: |
Argomento | Descrizione |
segue | Attribuzioni di trust esteri Inoltre, viene modificato l’art. 45 del TUIR, inserendovi il co. 4-quater, secondo il quale “qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”. Secondo quanto indicato dalla Relazione illustrativa, la norma intende risolvere le problematiche “inerenti i redditi provenienti da trust «opachi» esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito”. Pertanto, la norma intende superare tali difficoltà “interpretative” qualificando normativamente le attribuzioni dubbie quali redditi, passibili, quindi, di imposizione. |
Deducibilità
degli interessi passivi relativi a prestiti per progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (PIPLT) | L’art. 35 del DL 124/2019 interviene sull’ambito oggettivo di esclusione dai limiti di deducibilità contenuti nell’art. 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (c.d. “PIPLT”). Per i soggetti IRES, è prevista l’integrale deducibilità degli interessi passivi (senza monitoraggio del ROL) su prestiti utilizzati per finanziare un PIPLT che presentano tutte le seguenti caratteristiche (art. 96 co. 8 del TUIR): Garanzia dei soci ed integrale deducibilità degli interessi del PIPLT Attraverso la sostituzione del co. 11 dell’art. 96 del TUIR, si prevede che: Con la nuova disposizione, il pegno sulle partecipazioni ed il pegno sui crediti vantati dai soci verso la società non dovrebbero ostacolare l’integrale deducibilità degli interessi relativi al PIPLT delle società di progetto. Decorrenza L’intervento normativo in argomento è in vigore dal 27.10.2019 e la norma non presenta una decorrenza specifica in materia di deducibilità degli interessi passivi. Applicando quanto previsto dall’art. 3 co. 1 della L. 27.7.2000 n. 212, le modifiche introdotte dovrebbero applicarsi solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. |
Contrasto alle frodi in materia di accise | L’art. 5 del DL 124/2019 introduce alcune misure finalizzate a contrastare le frodi in materia di accise Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Con riguardo alla circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa, si prevede che: |
Argomento | Descrizione |
segue | Destinatari registrati Ai fini del rilascio, della sospensione e della revoca dell’autorizzazione a operare come destinatario registrato, sono introdotti determinati requisiti di onorabilità mutuati dalla disciplina in materia di autorizzazione all’esercizio di un deposito fiscale di prodotti energetici prevista dall’art. 23 co. 6 – 9 del DLgs. 504/95. Si stabilisce, inoltre, l’obbligo del destinatario registrato di sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l’effettivo ricevimento dei prodotti nonché a riscontrare l’avvenuto pagamento dell’accisa. Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa Si prevede l’obbligo di denuncia dell’esercizio all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli: Per i predetti soggetti i cui depositi o serbatoi non superano, rispettivamente, i 25 o i 10 metri cubi, il registro di carico e scarico è tenuto con modalità semplificate. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo della denuncia devono soddisfare specifici requisiti di onorabilità per il rilascio dell’autorizzazione. Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche Agli esercenti depositi fiscali di prodotti alcolici sono applicabili i requisiti di onorabilità sopra indicati per i destinatari registrati. |
Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti | L’art. 6 del DL 124/2019 prevede alcune modifiche alla disciplina, introdotta dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 937 – 943 della L. 205/2017), che subordina l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato di determinati carburanti al versamento dell’IVA, a mezzo modello F24, senza possibilità di compensazione. Delimitazione delle deroghe all’obbligo di versamento dell’IVA con modello F24 Il campo di applicazione delle seguenti deroghe previste al citato obbligo è delimitato come segue: Tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dall’1.1.2020. Impossibilità di avvalersi della dichiarazione di intento Si esclude l’utilizzo della dichiarazione di intento per le cessioni e le importazioni definitive dei predetti carburanti eccetto, a determinate condizioni, per le imprese di trasporto di merci e di persone che acquistano gasolio “commerciale” (art. 24-ter del DLgs. 504/95) ai fini dello svolgimento della loro attività. |
Argomento | Descrizione |
segue | Messa a disposizione dei dati sulla movimentazione di prodotti energetici Su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli nonché della Guardia di Finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici. |
Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti | L’art. 7 del DL 124/2019 prevede che gli oli lubrificanti di cui ai codici della nomenclatura combinata da 27101981 a 27101999 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all’immissione in consumo, con la scorta di un codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto. Ulteriori prodotti interessati La predetta disposizione si applica anche: Richiesta del codice amministrativo di riscontro Decorrenza e modalità di attuazione Le modalità di attuazione della disposizione in esame saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 25.1.2020. Le disposizioni avranno efficacia a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto. |
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale | L’art. 8 del DL 124/2019 stabilisce che, per ciascun trimestre, il rimborso dell’onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale (art. 24-ter del DLgs. 504/95) è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso. Decorrenza La disposizione si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dall’1.1.2020. |
Frodi nell’acquisto
di veicoli fiscalmente usati | L’art. 9 del DL 124/2019 prevede che l’Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo di versamento dell’IVA, a mezzo modello F24 ELIDE, per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 co. 9-bis del DL 262/2006). Si introduce la verifica preventiva, dunque, anche per i “privati consumatori” che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell’Unione europea. Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell’immatricolazione del veicolo. |
Argomento | Descrizione |
segue | Modalità della verifica I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
Estensione del sistema INFOIL | In base a quanto previsto dall’art. 10 del DL 124/2019, gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici, di cui all’art. 23 co. 3 e 4 del DLgs. 504/95, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si dovranno dotare, entro il 30.6.2020, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. Modalità di attuazione I tempi e le modalità di esecuzione saranno stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. |
Introduzione del documento amministrativo semplificato telematico | L’art. 11 del DL 124/2019 prevede che, entro il 30.6.2020, sia introdotto l’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa. Modalità di attuazione I tempi e le modalità per l’introduzione del predetto obbligo saranno fissati con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli da adottare entro il 26.12.2019. |
Trasmissione
telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale | Per potenziare gli strumenti per l’identificazione dei fenomeni evasivi nel settore dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, l’art. 12 del DL 124/2019 prevede: Modalità di attuazione I tempi e le modalità per l’introduzione dei predetti obblighi saranno fissati con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli da adottare entro il 26.12.2019. |
PREU – Aumento
delle aliquote dal 10.2.2020 | L’art. 26 del DL 124/2019 dispone che, a decorrere dal 10.2.2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi per il gioco lecito è fissata: Le aliquote vigenti, rispettivamente del 21,6% e del 7,9%, si applicano fino al 9.2.2020. |
Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) – Istituzione | L’art. 38 del DL 124/2019 introduce, a decorrere dall’anno 2020, una nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI). Tale imposta è distinta dall’IMU e sostituirà ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Piattaforma marina Per piattaforme marine si intendono quelle con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’art. 2 del codice della navigazione. |
Argomento | Descrizione |
segue | Base imponibile La base imponibile è determinata secondo le regole recate dall’art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, il quale stabilisce il ricorso ai valori contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Aliquota applicabile L’imposta è determinata applicando l’aliquota del 10,6 per mille, di cui: Modalità di versamento Per l’anno 2020 l’imposta dovrà essere interamente versata allo Stato in un’unica soluzione entro il 16.12.2020. Per gli anni successivi, i soggetti passivi dovranno effettuare il pagamento del tributo sia allo Stato sia al Comune competente. Accertamento e riscossione Le attività di accertamento e riscossione relative all’IMPI sulle piattaforme marine sono svolte dai Comuni (quindi anche per la parte erariale). Disposizioni applicabili Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le disposizioni relative all’IMU e alla sua deducibilità di cui all’art. 14 del DLgs. 23/2011. Estensione delle disposizioni ai rigassificatori Sono fatte salve le disposizioni contenute nel co. 728 dell’art. 1 della L. 205/2017 riguardanti i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto. Anche a tali immobili si estendono le disposizioni introdotte per le piattaforme marine. |
Eventi sismici
della Provincia di Catania – Effettuazione degli adempimenti tributari sospesi | Mediante l’art. 33 del DL 124/2019 viene prorogato il termine per effettuare i versamenti e gli altri adempimenti tributari sospesi: Effettuazione dei versamenti tributari sospesi I versamenti tributari sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi: Effettuazione degli altri adempimenti tributari sospesi Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, devono essere effettuati entro il mese di gennaio 2020. |
Compartecipazione
comunale al gettito accertato | L’art. 34 del DL 124/2019, modificando l’art. 1 co. 12-bis del DL 138/2012, proroga di 2 anni, dal 2019 al 2021, l’attribuzione ai Comuni di un contributo nella misura del 100% delle somme riscosse a titolo di accertamento nell’anno precedente a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dagli stessi enti. |
3 novità in materia di utilizzo dei contanti
Di seguito si riepilogano le novità in materia di utilizzo dei contanti contenute nel DL 26.10.2019 n. 124.
Argomento | Descrizione |
Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo del contante | Con l’art. 18 del DL 124/2019 viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare: Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all’attività di cambiavalute. Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che: Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. |
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte | L’art. 18 del DL 124/2019 stabilisce che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007). A decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarà punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. |
4 novità in materia di diritto penale tributario
Di seguito si riepilogano le novità in materia di diritto penale tributario, contenute negli artt. 5 co. 4 e 39 del DL 26.10.2019 n. 124.
Argomento | Descrizione |
Premessa -Entrata in vigore | Sono previste numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario di cui al DLgs. 74/2000 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA) attraverso: |
Argomento | Descrizione |
segue | Entrata in vigore Tali novità non sono ancora in vigore. È stabilito, infatti, che avranno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 124/2019. Confisca “per sproporzione” o “allargata” La confisca “per sproporzione” o “allargata” è disciplinata dall’art. 240-bis c.p., ai sensi del quale, nei casi di condanna o di patteggiamento per una serie specifica di reati, “è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. (… ) quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”. È da osservare che la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” sarebbe, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, una misura di sicurezza patrimoniale. Di conseguenza, in base a quanto disposto dall’art. 200 c.p., la stessa è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, con l’effetto che la misura verrebbe ad essere disposta anche nei casi in cui la condanna sia pronunciata per un reato tributario commesso in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova norma. |
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti falsi | In relazione alla fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) le novità riguardano: Pena comminata In via generale, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla reclusione da quattro a otto anni. Ipotesi attenuata La reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a 100.000,00 euro. Confisca “per sproporzione” o “allargata” Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi risulti superiore a 100.000,00 euro. Responsabilità ex DLgs. 231/2001 La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001. In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell’interesse dell’ente per il quale è presentata la dichiarazione fraudolenta, quindi, l’ente stesso è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Non si prevede, invece, l’applicazione di sanzioni interdittive. |
Argomento | Descrizione |
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici | In relazione alla fattispecie di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) le novità riguardano: Pena comminata È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla reclusione da tre a otto anni. Confisca “per sproporzione” o “allargata” Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’imposta evasa è superiore a 100.000,00 euro. |
Dichiarazione infedele | In relazione alla fattispecie di cui all’art. 4 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione infedele) le novità riguardano: Pena comminata È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da 1 a 3 anni alla reclusione da 2 a 5 anni. Soglie di punibilità Per l’integrazione della fattispecie sarà, congiuntamente, necessario che: Non punibilità correlata alle valutazioni È abrogata la previsione secondo la quale “non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”. Di conseguenza, saranno in futuro punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscano in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette, mentre è confermata la previsione secondo la quale, ai fini dell’integrazione della fattispecie, non si tiene conto: Confisca “per sproporzione” o “allargata” Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”. |
Argomento | Descrizione |
Omessa dichiarazione | In relazione alle fattispecie di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000 (omessa dichiarazione) le novità riguardano: Pena comminata In relazione all’omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni alla reclusione da due a sei anni. Analogamente, in relazione all’omessa dichiarazione di sostituto d’imposta è previsto il passaggio dalla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni alla reclusione da 2 a 6 anni. Confisca “per sproporzione” o “allargata” Nei casi di condanna o di patteggiamento per i delitti in questione si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando: |
Emissione di fatture false | In relazione alla fattispecie di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), in corrispondenza con quanto stabilito in relazione alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi, le novità riguardano: Pena comminata In via generale, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla reclusione da quattro a otto anni. Ipotesi attenuata La reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l’ammontare dell’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, sia inferiore a 100.000,00 euro. Confisca “per sproporzione” o “allargata” Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia superiore a 100.000,00 euro. |
Occultamento
o distruzione di documenti contabili | In relazione alla fattispecie di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili) le novità riguardano: Pena comminata È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla reclusione da 3 a 7 anni. Confisca “per sproporzione” o “allargata” Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”. |
Argomento | Descrizione |
Omesso
versamento di ritenute dovute o certificate | In relazione alla fattispecie di cui all’art. 10-bis del DLgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute dovute o certificate) la novità riguarda la soglia di punibilità. La condotta, infatti, presenterà rilevanza penale quando l’ammontare delle ritenute omesse, per ciascun periodo d’imposta, sia superiore a 100.000,00 euro (e non più a 150.000,00 euro). |
Omesso
versamento di IVA | Anche in relazione alla fattispecie di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 (omesso versamento IVA) la novità riguarda la soglia di punibilità. La condotta, infatti, presenterà rilevanza penale quando l’ammontare dell’IVA omessa, per ciascun periodo d’imposta, sia superiore a 150.000,00 euro (e non più a 250.000,00 euro). |
Indebita
compensazione | In relazione alla fattispecie di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 (indebita compensazione) la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”. Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione, infatti, si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti per importi superiori a 100.000,00 euro. |
Sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte | In relazione alla fattispecie di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. “confisca per sproporzione” o “allargata”. Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione, infatti, si applica la c.d. “confisca per sproporzione” o “allargata” quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi sia superiore a 100.000,00 euro. |
Falso in transazione fiscale | In relazione alla fattispecie di cui all’art. 11 co. 2 del DLgs. 74/2000 (falso in transazione fiscale) la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”. Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione, infatti, si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 100.000,00 euro. |
Confisca
in relazione alle imposte sulla produzione e sui consumi | Nell’ambito delle frodi in materia di accise, nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dal Titolo I Capo IV del DLgs. 504/95, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca di cui sopra – che, quindi, diviene obbligatoria anche per il profitto del reato oltre ad essere praticabile anche per equivalente – non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta. Entrata in vigore Tale novità, in assenza di differenti indicazioni, è in vigore dal 27.10.2019. Trattandosi di misure aventi natura sanzionatoria, peraltro, dovrebbero trovare applicazione, negli aspetti di novità, ai soli reati perpetrati a decorrere dalla suddetta data, salva la disciplina di successione di leggi penali prevista dall’ultimo comma dell’art. 2 c.p. |