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Sconto sul corrispettivo per “sismabonus” ed “ecobonus” – Cessione della detrazione per interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico – Disposizioni attuative

1 premessa

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057 ha dato attuazione alle seguenti disposizioni:

2 SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER “ECOBONUS” E “SISMA­BONUS”

Per effetto dell’art. 10 co. 1 e 2 del DL 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ri­qua­lificazione energetica e per gli interventi antisismici, di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nei co. 1 e 2 in commento sono entrate in vigore l’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019).

Tuttavia non appare chiaro se l’opzione per lo sconto possa essere esercitata soltanto per le spese sostenute dall’1.5.2019 oppure possa riguardare tutte le spese sostenute nell’anno 2019 (a favore di quest’ultima soluzione sembra deporre il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, punto 2.1).

2.1 AMBITO OGGETTIVO

La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale ri­guarda:

2.2 AMBITO SOGGETTIVO

Possono optare per lo sconto sul corrispettivo tutti i soggetti che hanno diritto alle suddette detrazioni fiscali.

2.3 esercizio dell’opzione

L’esercizio dell’opzione per ottenere lo sconto sul corrispettivo deve essere effettuata d’intesa con il fornitore.

Lo sconto, in particolare:

Modalità di esercizio dell’opzione – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

I soggetti che hanno diritto alla detrazione devono comunicare, a pena d’inefficacia, l’eser­cizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello allegato al provv. 31.7.2019 n. 660057 (tale mo­del­lo può essere in­via­to anche via PEC, sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzio­ne, con il relativo docu­mento d’identità).

La comunicazione può essere effettuata a partire dal 16.10.2019.

Anno di sostenimento delle spese Termini per la comunicazione
dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo
2019 Dal 16.10.2019 al 28.2.2020
2020 Entro il 28.2.2021

La comunicazione deve contenere, a pena d’inammissibilità:

Interventi sulle parti comuni degli edifici

Se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire:

Nel caso dei c.d. “condomìni minimi”, cioè quelli fino a otto condòmini, nei quali non è obbligatorio no­mi­nare un amministratore ai sensi dell’art. 1129 c.c., e che non hanno comunque nominato un amministratore, deve ritenersi che la comunicazione debba avvenire da parte del singolo condòmino avente diritto alla detrazione.

2.4 fatturazione delle spese

Nella fattura emessa a fronte dei suddetti interventi, lo sconto deve essere espressamente indicato, ma non deve essere sottratto al­l’imponibile IVA.

Ad esempio, in relazione a lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000,00 euro con IVA del 10% (in quanto eseguiti nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire della detrazione del 65%, la fattura dovrà indicare:

2.5 Modalità di pagamento delle spese

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, punto 1.5, dispone che i soggetti beneficiari del­le detrazioni fi­scali che in­tendono esercitare l’opzione per lo sconto sul corrispettivo devono pa­gare le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici mediante bonifico agevolato (bancario o po­stale) dal quale risulti:

Ai fini dello sconto, il pagamento mediante bonifico non è richiesto per l’acquisto di case antisismiche di cui al co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).

Il suddetto provvedimento richiede quindi l’obbligo di pagamento con bonifico per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, senza eccezioni per i titolari di reddito d’impresa.

2.6 Recupero dello sconto praticato da parte del fornitore come credito d’im­posta

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta:

Preventiva conferma dell’opzione da parte del fornitore

Il fornitore, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’A­gen­zia delle Entrate, deve preventivamente:

Utilizzo del credito d’imposta in compensazione per importi superiori

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in com­pensazione risulti superiore all’am­montare disponibile, anche tenendo conto di prece­den­ti fruizioni del credito stesso, il modello F24 è scartato (i corrispondenti versamenti si considerano quindi non effettuati).

Quota del credito d’imposta non utilizzata da riportare agli anni successivi

La quota di credito d’imposta che non è utilizzata nell’anno:

2.7 cessione del credito d’imposta da parte del fornitore

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d’imposta (corrispondente allo sconto operato) ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi. Questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito.

In ogni caso, la cessione del credito non può avvenire nei confronti:

La comunicazione della cessione del credito deve essere fatta dal fornitore (cedente) con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito del­l’Agenzia delle Entrate.

Il soggetto che riceve il credito (cessionario) può utilizzarlo in compensazione tramite il modello F24:

3 Interventi di recupero edilizio volti al risparmio ener­ge­ti­co – Ces­sione della detrazione

L’art. 10 co. 3-ter del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58, stabilisce che i soggetti beneficiari del­la detrazione IRPEF del 50% spettante per gli interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di ope­re finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR, possono optare per la cessione del cor­rispon­dente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

La novità non consiste in uno sconto sul corrispettivo, ma riguarda la “ordinaria” pos­sibilità di cedere la detrazione fiscale.

Decorrenza della disposizione

La disposizione contenuta nel suddetto co. 3-ter decorre dal 30.6.2019 (data di entrata in vigore della L. 58/2019, di conversione del DL 34/2019).

3.1 Tipologie di interventi

Le opere che possono fruire della detrazione ai sensi della citata lett. h) sono quelle effettuate per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’instal­la­zione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (anche se effet­tuati sulle parti comuni condominiali).

Esse sono definite dall’art. 1 del DM 15.2.92, che però, in quanto non attualissimo, oggi può esple­tare una valenza meramente indicativa sulla tipologia di interventi che ricadono nell’ambito applicativo in esame. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 13 contiene un’elenca­zio­ne esemplificativa di tali interventi che viene riportata nella seguente tabella.

  Componenti
e tecnologie
Tipo di intervento
  Strutture
edilizie
riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli am­bienti riscaldati dall’esterno, dai va­ni freddi e dal terreno;riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti ri­scaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.
  Infissi riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che deli­mitano gli ambienti riscaldati dal­l’esterno e dai vani freddi.
Impianti
tecnologici
installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscal­da­mento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’im­pian­to;pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale ade­gua­mento dell’impianto;microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa;installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (per questi ultimi la circ. 13/2019 precisa che i dati van­no trasmessi all’ENEA per gli interventi con data di fine lavori a partire dall’1.1.2019);teleriscaldamento e installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.  

Rientrano tra le spese agevolabili, inoltre, quelle sostenute per:

I predetti interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie pro­priamente dette, acquisendo idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

3.2 soggetti a cui è possibile cedere la detrazione

I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR possono cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori, anche indiretti, dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Ulteriore cessione da parte del fornitore

Il fornitore dell’intervento (primo cessionario) può cedere a sua volta il credito ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito.

Soggetti a cui non è possibile cedere la detrazione

In ogni caso, la cessione del credito corrispondente alla detrazione non può avvenire nei confronti:

3.3 termine e modalità di comunicazione

La cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione.

Per le spese sostenute nel 2019, quindi, la comunicazione deve essere effettuata entro il 28.2.2020.

La comunicazione può essere effettuata a partire dal 16.10.2019.

Anno di sostenimento delle spese Termini per la comunicazione
della cessione della detrazione
2019 Dal 16.10.2019 al 28.2.2020
2020 Entro il 28.2.2021

Le modalità da osservare sono quelle definite dal punto 4 del provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372; pertanto:

Interventi sulle parti comuni degli edifici

Se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire:

Nel caso dei c.d. “condomìni minimi”, cioè quelli fino a otto condòmini, nei quali non è obbligatorio no­mi­nare un amministratore ai sensi dell’art. 1129 c.c., e che non hanno comunque nominato un amministratore, deve ritenersi che la comunicazione debba avvenire da parte del singolo condòmino avente diritto alla detrazione.

3.4 utilizzo in compensazione del credito da parte del cessio­nario

I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario:

Secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372 cui il provv. 31.7.2019 n. 660057 rinvia, il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 20 marzo dell’an­no successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accet­tazione del credito stesso.

La successiva eventuale cessione, totale o parziale, da parte del cessionario del credito ricevuto deve essere comunicata a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese e comunque dopo l’accettazione del credito stesso.

3.5 FATTURAZIONE E MODALITà PAGAMENTO

Alla cessione della detrazione in discorso potrebbero altresì essere estesi i chiarimenti contenuti nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 309, relativi alla cessione delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (co. 344 – 347 dell’art. 1 della L. 296/2006).

In detto documento è stato precisato che, in caso di cessione della detrazione fiscale al fornitore:

4 Acquisto di case antisismiche dalle imprese (c.d. “sismabonus acquisti”)

In alcuni casi, gli acquirenti di immobili ubicati in edifici che sono stati interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 possono fruire di una detrazione fiscale del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (c.d. “sismabonus acquisti”).

Per questi casi è possibile sia optare per lo sconto sul corrispettivo, sia cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante, le cui modalità attuative sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057.

Condizioni per ottenere le detrazioni maggiorate

Il co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, infatti, stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-quater dello stesso articolo siano realizzati:

le detrazioni dall’imposta sono incrementate al 75% o all’85%, a seconda che dagli inter­venti il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi.

Affinché spetti l’agevolazione in questione le imprese devono provvedere, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Detrazione per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche (c.d. “sismabonus acquisti”)
Detrazione spettante 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (se si passa a una classe di rischio inferiore);85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (se si passa a due classi di rischio inferiori).
Importo massimo su cui calcolare la detrazione 96.000,00 euro per ogni unità immobiliare.
Ripartizione della detrazione 5 quote annuali.
Condizioni gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni ricadenti in una zona classificata “a rischio sismico 1, 2 e 3”;devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volu­metrica rispetto al vecchio edificio;i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e
ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l’im­mobile.
Modalità di pagamento Non è necessario utilizzare il bonifico “agevolato”.

4.1 cessione della detrazione

In luogo della detrazione per il “sismabonus acquisti”, i soggetti beneficiari della stessa possono optare per la ces­sione del corrispondente credito.

Disposizioni attuative

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057 ha definito le modalità attuative per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante.

4.1.1 Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione

I soggetti beneficiari delle suddette agevolazioni possono optare, in luogo della detra­zione, per la cessione del corrispondente credito:

I soggetti cessionari hanno la facoltà di effettuare una successiva cessione del credito (è esclusa la possibilità di ulteriori ces­sioni).

Soggetti a cui non è possibile cedere la detrazione

In ogni caso, la cessione del credito corrispondente alla detrazione non può avvenire nei confronti:

4.1.2 Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

La cessione del credito corrispondente alla detrazione per il “sismabonus acquisti” deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di so­ste­nimento delle spese che danno diritto alla detrazione.

Le modalità da osservare sono quelle definite dal punto 4 del provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372; pertanto:

Per la fattispecie in esame deve essere barrata la casella 15 o 16 del modello a seconda che spetti la detrazione del 75% o dell’85%.

La comunicazione può essere effettuata a partire dal 16.10.2019.

Spese sostenute fino al 31.12.2018

Relativamente alle spese sostenute fino al 31.12.2018, la comunicazione deve essere effettuata dal 16.10.2019 al 30.11.2019.

Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in com­pen­sazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10.12.2019.

Momento di sostenimento delle spese
per il “sismabonus acquisti”
Termini per la comunicazione
della cessione della detrazione
Spese sostenute fino al 31.12.2018 Dal 16.10.2019 al 30.11.2019
Spese sostenute dall’1.1.2019 al 31.12.2019 Dal 16.10.2019 al 28.2.2020
Spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020 Entro il 28.2.2021

4.1.3 Utilizzo in compensazione del credito

Il credito ceduto è utilizzabile dal cessionario:

4.2 sconto sul corrispettivo

In luogo della fruizione diretta della detrazione per il “sismabonus acquisti” o della sua cessione, i soggetti beneficiari della stessa possono optare per lo sconto sul corrispettivo di acquisto, secondo le modalità generali previste dal provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057 (si veda il precedente § 2).

5 Controlli dell’Amministrazione finanziaria

Se, a seguito dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, viene accertata:

6 modello unico per cessione e sconto

Come precisato nelle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, è previsto l’utilizzo di un unico modello:

A tali fini, deve essere utilizzato il nuovo modello approvato dal suddetto provvedimento.

Il modello allegato al provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372, che riguarda la cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, tuttavia, può continuare ad essere utilizzato fino al 31.12.2019.

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