Autotrasportatori: modello Redditi 2020 bloccato dalla mancata definizione delle deduzioni forfettarie

Quest’anno, purtroppo, molti passi indietro sono stati compiuti, a partire dal mancato rinvio del termine dei Redditi – nonostante l’emergenza Covid –, senza considerare tutti glia adempimenti a volte particolarmente contorti inerenti al fondo perduto, pratiche per prestiti bancari garanti ecc. per poi arrivare al 14 agosto, con il termine ultimo per il versamento al 20 agosto, e delle deduzioni spettanti agli autotrasportatori ancora non si ha notizia.

Si tratta di un ritorno, del quale francamente avremmo fatto volentieri a meno sia gli autotrasportatori che i consulenti fiscali, e che riporta alla mente quanto già avvenuto in passato; non è infatti la prima volta che l’importo delle deduzioni, indispensabile per la corretta liquidazione delle imposte, viene reso noto a “prima scadenza” già decorsa. Quest’anno, tuttavia, il sapore è particolarmente amaro, posto che anche laddove gli importi venissero resi disponibili il giorno stesso di pubblicazione di questo intervento, ancora una volta avremo consulenti costretti in studio in giornate improponibili e contribuenti obbligati all’ultimo minuto.


Ricapitoliamo il meccanismo, anche per meglio identificare quali sono quei contribuenti che sono incappati in questa problematica: il meccanismo delle deduzioni forfettarie è definito dall’articolo 66 comma 5 del T.U.I.R. e gli importi delle deduzioni vengono di anno in anno riviste ed aggiornate e rese note dal MEF.

La questione interessa esclusivamente gli esercenti attività di autotrasporto merci per conto terzi, ma solo se in contabilità semplificata oppure in contabilità ordinaria per opzione (C.M. 50/E del 12 giugno 2002).

A questi soggetti viene riconosciuta una deduzione forfettaria per ciascun trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore o, in caso di società, dai soci della ditta di autotrasporto (mentre non rilevano i trasporti eseguiti dai dipendenti o dagli eventuali collaboratori familiari), all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 % di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. E’ quindi noto il “rapporto” tra deduzione concessa per trasporti entro ed oltre il Comune, ma sfortunatamente non è ancora stata resa nota la somma corrispondente.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi, e nel caso di viaggi effettuati nella medesima giornata dai quali discendano deduzioni diverse, si potrà far valere la maggiore.

Gli importi riconosciuti per l’anno d’imposta 2019 non sono ancora stati resi noti ed effettuare dei conteggi su base ipotetica potrebbe rivelarsi alquanto difficile.
Infatti, se da un lato pare di ricordare che fosse stata promessa la riconferma delle somme riconosciute l’anno scorso, d’altro canto non si può ignorare la mancata formalizzazione della comunicazione, ed anche uno sguardo al passato non è confortante, per non parlare delle più che speciali circostanze nelle quali versano le casse dello Stato in questo momento.

Già nell’anno 2018 si era assistito ad una pesante diminuzione della detrazione forfettaria riconosciuta, se paragonata al 2017; per il 2018, infatti, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa la deduzione forfettaria ammontava a 48 euro (entro il comune, il 35% di tale somma, ovvero euro 16,80), mentre nel 2017 tali somme erano ben superiori, ovvero 51 euro oltre Comune e 17,85 euro entro.
Non resta che attendere, quindi, che gli importi riconosciuti per il 2019 vengano comunicati, sperando che la situazione si sblocchi, più che velocemente.

In alternativa, si potrebbe tentare una liquidazione delle imposte “presumendo” l’ammontare delle deduzioni, magari ipotizzandole pari a quelle riconosciute l’anno scorso, nella consapevolezza di dover riprendere i conteggi in un secondo momento. Tale posizione, se da un lato potrebbe consentire di rispettare comunque il termine del 20 agosto, deve comunque poi confrontarsi con il lavoro aggiuntivo di verificare le somme versate con quelle poi effettivamente dovute, senza dimenticare l’ulteriore complicazione derivante dalla possibilità di ravvedere, con esborsi contenuti, le poste erariali, mentre un eventuale INPS IVS dovuto sull’eccedenza del reddito rispetto al minimale non si potrebbe comunque effettuare il ravvedimento.

Lo studio si è orientato, nella maggior parte dei casi, nel calcolare le imposte considerando la deduzione forfettaria pari a quella dell’anno scorso, siamo fiduciosi insieme alla clientela in un buon esito della situazione.
Tutto questo, nel silenzio del MEF……aspettiamo fiduciosi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *