Per i contributi a fondo perduto inizia oggi, 15 giugno. Infatti, è possibile presentare la domanda di contributo a fondo perduto per le imprese che hanno avuto un calo di fatturato rispetto ad aprile 2019. I fondi ammontano a 6,2 miliardi di euro: anche se non pochi invitano a iniziare da subito le richieste in quanto l’Agenzia eroga il fondo via via che le aziende inseriscono le domande, quindi in caso di esaurimento fondi è facile supporre che ci sarà uno stop ai rimborsi.
La determinazione del fatturato. Criteri omogenei e riferimento a documenti di trasporto nel caso di cessione di beni o a documenti equivalenti per i servizi per determinare il fatturato alla base dei conteggi per erogare i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio. L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione le istruzioni che permettono di dare attuazione all’articolo 25 del decreto legge n. 34/2020 (tramite il provvedimento prot. 0230439 del 10 giugno 2020, che comprende anche la guida e il modello di domanda), al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica «Covid-19».
Il dl Rilancio istitutivo dell’agevolazione prevede che il calcolo deve essere fatto considerando l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 rispetto al fatturato di aprile 2019. La circolare di Agenzia delle entrate specifica che ai fini del calcolo il richiedente deve fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile però in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del Ddt, Documento di trasporto (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio). In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.
Il dl Rilancio prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che nell’anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a cinque milioni di euro. I beneficiari sono i soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, esercitano attività di lavoro autonomo, sono titolari di reddito agrario. L’istanza può essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020; nel caso degli eredi che proseguono l’attività dei soggetti deceduti, il periodo di presentazione va dal 25 giugno al 24 agosto 2020. Il contributo a fondo perduto è escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e dal calcolo del rapporto per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Determinare il contributo a fondo perduto. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni di euro. Stessa previsione è applicabile per la salvaguardia dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza Covid-19 (Delibera del consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato, come per esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è del 20%, se ricavi/compensi 2019 fino a 400 mila euro; del 15%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro; del 10%, se ricavi/compensi 2019 superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro. Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2 mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban intestato al richiedente. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento. Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Possibilità di rinuncia da parte del richiedente. È possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine di presentazione dell’istanza. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» del portale «Fatture e Corrispettivi». La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa. La rinuncia per l’istanza relativa al contributo d’importo superiore a 150 mila euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta elettronica certificata.
Controlli da parte dell’Agenzia delle entrate. Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in anagrafe tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza. Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice Iban, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa spa, con il quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo. Sono effettuati controlli ad hoc per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il ministero dell’interno, il ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste. È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni. I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmessi, sulla base di apposito protocollo, dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale.
Eventuale restituzione. Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni. Con successiva risoluzione sono istituiti i codici tributo per effettuare i versamenti di cui ai periodi precedenti e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Lo studio è a diposizione per collaborare con i clienti per la predisposizione ditale domanda che considerata la sua natura è di carattere personale e non può essere predisposta in automatico dallo Studio.
Inoltre si comunica che il canale presso l’Agenzia delle Entrate per il momento non è stato ancora attivato, dovrebbe essere attivato nel pomeriggio della giornata di oggi 16 giugno 2020.
Pertanto l’eventuale invio telematico, da parte delle Studio, sarà necessario acquisire il modello correttamente compilato e firmato.
Si rimane a disposizione.
Genova, 15-06-2020
Cordialità
Si allegano link dell’Agenzia delle Entrate
modello
istruzioni