Emergenza epidemiologica da Coronavirus – Sospensioni dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Novità del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) conv. L. 24.4.2020 n. 27

1 premessa

Con gli artt. 61 e 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020
n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi i termini di effettuazione di alcuni versamenti fiscali e contributivi.

Il DL 17.3.2020 n. 18 è stato convertito nella L. 24.4.2020 n. 27, pubblicata sul S.O. n. 16 alla G.U. 29.4.2020 n. 110 ed entrata in vigore il 30.4.2020.

Di seguito si analizzano le novità apportate in sede di conversione del DL 18/2020 in materia di sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi.

2 soggetti che svolgono attività in determinati settori mag­gior­mente colpiti dall’emergenza

L’art. 61 co. 1 – 2 del DL 17.3.2020 n. 18 ha previsto la sospensione:

Tali sospensioni si applicano ai seguenti soggetti, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

2.1 Estensione ai gestori di librerie

In sede di conversione del DL 18/2020, tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria sono stati inseriti anche gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite.

Anche tali soggetti possono quindi beneficiare, senza altre condizioni, delle suddette sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti.

2.2 Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi in base all’art. 61 co. 1 – 2 del DL 18/2020 dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

I gestori di librerie, qualora non abbiano effettuato i versamenti in esame senza poter beneficiare di altre sospensioni, potranno quindi effettuarli entro i suddetti termini, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3 soggetti residenti o con sede operativa nelle province mag­giormente colpite

Ai sensi dell’art. 62 co. 3 del DL 17.3.2020 n. 18, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;

3.1 Estensione alla Provincia di Brescia

In sede di conversione del DL 18/2020, tra le Province maggiormente colpite dall’emergenza è sta­ta aggiunta la Provincia di Brescia.

Anche i soggetti ubicati nella Provincia di Brescia, quindi, possono beneficiare della sospensione dei versamenti IVA che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020.

3.2 Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi in esame devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

I soggetti ubicati nella Provincia di Brescia, qualora non abbiano effettuato i versamenti IVA in esame senza poter beneficiare di altre sospensioni, potranno quindi effettuarli entro i suddetti termini, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4 Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e so­cietà sportive

In base all’art. 61 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, beneficiano della sospensione:

4.1 Estensione della sospensione ai versamenti IVA

Per effetto delle modifiche all’art. 61 del DL 18/2020 apportate in sede di conversione, la sospensione fino al 31.5.2020 si applica anche ai versamenti IVA.

4.2 Effettuazione dei versamenti sospesi

I suddetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

Gli enti sportivi, qualora non abbiano effettuato i versamenti IVA in esame senza poter beneficiare di altre sospensioni, potranno quindi effettuarli entro i suddetti termini, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5 sostituti d’imposta con sede legale od operativa nei primi Comuni “zona rossa”

Con il DM 24.2.2020 è stata prevista la possibilità di non effettuare le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73:

Versamento delle ritenute non operate

Con l’art. 61 co. 4 del DL 18/2020, come modificato in sede di conversione, è stato stabilito che il versamento delle suddette ritenute non operate deve essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi:

Il versamento delle ritenute non operate può avvenire anche mediante il sostituto d’imposta.

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