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AVVISI BONARI DA VERSARE
A un contribuente è stato notificato via Pec un avviso bonario in data 18 febbraio 2020. Il ontribuente avrebbe dovuto pagare la prima rata entro il 18 marzo 2020, ma per mancanza di liquidità non l’ha fatto. Può effettuare il pagamento entro il 16 aprile 2020, a norma dell’articolo 21 del Dl 23/2020?
La risposta è negativa. Al momento, per i pagamenti degli avvisi bonari, non sono previste specifiche proroghe o sospensioni. Con l’articolo 21 (”rimessione in termini per i versamenti”) del Dl 8 aprile 2020,
n. 23, per tutti i contribuenti la mini-proroga di quattro giorni, dal 16 marzo al 20 marzo, è stata allungata fino al 16 aprile 2020. La sospensione riguarda i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020 (risoluzione 12/E del 18 marzo 2020). Quindi, solo i versamenti, in scadenza il 16 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
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PMI COME PROFESSIONISTI
Dato il richiamo generale previsto nell’articolo 1 del Dl 23/2020 (”liquidità”) alla definizione di Pmi fornita dalla Commissione europea con la raccomandazione 2003/362/Ce (che include anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva), si può ritenere che nella nozione di Pmi, in base alla lettera n dell’articolo 13 (finanziamenti per soggetti che hanno ricavi fino a 3,2 milioni di euro) rientrino anche le persone fisiche esercenti arti e professioni?
La risposta è affermativa. Infatti, già nell’ambito del Dl 18/2020 (”cura Italia”) il ministero dell’Economia e delle finanze – rispondendo alle Faq (domande frequenti) – aveva chiarito che le sospensioni dei finanziamenti ex articolo 56 del Dl 18/2020 riguardavano, nella nozione di impresa, anche i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita Iva. Tale concetto è stato poi riportato nell’articolo 1 del Dl 23/2020 (”liquidità”) con riferimento alla provvista di 30 miliardi che Sace deve riservare alle Pmi nel caso in cui esse abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia. Si ritiene, pertanto, che in relazione a questo istituto, ora disciplinato dall’articolo 13 del Dl 23/2020, l’accesso sia consentito non solo alle Pmi (estese fino a comprendere quelle con numero di dipendenti non superiore a 499) ma anche a lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva.