1 premessa
Con gli artt. 60, 61 e 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:
Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste:
In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda:
2 ulteriore differimento per tutti dei versamenti dal 16.3.2020 al 16.4.2020
L’art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:
Con l’art. 21 del DL 8.4.2020 n. 23 viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.
Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio:
Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti previsti dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.
3 soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 50 milioni di euro
Ai sensi dell’art. 18 co. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
La sospensione dei suddetti versamenti:
Si segnala che nelle bozze del “decreto liquidità”, diversamente dalla versione ufficiale del
DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).
Versamenti contributivi
Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
3.1 Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019
L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:
3.2 Effettuazione dei versamenti sospesi
Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
3.3 soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro
Ai sensi dell’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), che non svolgono l’attività in determinati settori o Province maggiormente colpiti dall’emergenza, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti:
Tali soggetti, per beneficiare delle ulteriori sospensioni nei mesi di aprile e maggio 2020 devono quindi rispettare il nuovo requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, come sopra illustrato.
4 soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro
Ai sensi dell’art. 18 co. 3 e 4 del DL 8.4.2020 n. 23, anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
La sospensione dei suddetti versamenti:
Anche in tale caso si segnala che nelle bozze del “decreto liquidità”, diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).
Versamenti contributivi
Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
4.1 Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019
L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:
4.2 Effettuazione dei versamenti sospesi
Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
5 soggetti residenti o con sede operativa nelle province di bergamo, brescia, cremona, lodi e piacenza
Ai sensi dell’art. 18 co. 6 del DL 8.4.2020 n. 23, è prevista la sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
La sospensione dei versamenti IVA:
Anche in tale caso si segnala che nelle bozze del “decreto liquidità”, diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).
Effettuazione dei versamenti sospesi
Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
6 soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti dall’emergenza
Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, in relazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, dei termini relativi:
Per tali soggetti erano inoltre stati sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.
Sospensione dei versamenti IVA nel mese di aprile 2020
I soggetti in esame potranno quindi beneficiare della sospensione dei termini di versamento IVA nel mese di aprile 2020 se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, di:
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell’IVA nel mese di maggio 2020
I soggetti in esame potranno quindi beneficiare delle ulteriori sospensioni dei termini di versamento nel mese di maggio 2020, riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL e l’IVA, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, di:
6.1 Effettuazione dei versamenti sospesi
I soggetti in esame devono effettuare i versamenti precedentemente sospesi, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
6.2 soggetti che svolgono più attività
In base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 (§ 1.2), qualora un soggetto eserciti più attività nell’ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dai citati artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, per poter beneficiare della relativa sospensione dei versamenti è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa, facendo riferimento alla maggiore entità dei ricavi o compensi che ne derivano, in relazione all’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione.
6.3 Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive
Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, resta ferma la sospensione fino al 31.5.2020 dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, ai sensi dell’art. 61 co. 5 del DL 18/2020.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
7 enti non commerciali
L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 ha stabilito che nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, sono sospesi i versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
Effettuazione dei versamenti sospesi
Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
8 cooperazione tra agenzia delle entrate, enti di previdenza e INAIL ai fini dei controlli
L’art. 18 co. 9 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che l’INPS, gli altri Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e l’INAIL comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria in base alla disciplina prevista dallo stesso art. 18 sopra illustrata.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà ai predetti Enti l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti relativi al fatturato e ai corrispettivi, rilevanti ai fini della sospensione dei versamenti.
9 Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’art. 26 del DL 8.4.2020 n. 23 sostituisce la disciplina relativa alle semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui all’art. 17 co. 1-bis del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157).
Viene infatti stabilito che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
Ad esempio:
Scadenze dei versamenti per il terzo e quarto trimestre
Restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per:
Precedente disciplina
In precedenza, invece, era previsto che qualora gli importi dovuti dell’imposta di bollo non superassero la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta potesse essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.
10 proroghe di termini relativi alle Certificazioni uniche 2020
10.1 invio delle certificazioni uniche 2020 all’Agenzia delle Entrate
Con l’art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene ulteriormente prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).
Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per le dichiarazioni precompilate
Resta invece fermo il termine ordinario del 31.10.2020 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
10.2 Consegna delle certificazioni Uniche 2020 al contribuente
Con l’art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020.
10.3 Altre comunicazioni di dati per la dichiarazione precompilata
Non sono invece state previste ulteriori proroghe per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Il termine per effettuare i suddetti invii di dati è quindi scaduto il 31.3.2020.
11 non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni
Con l’art. 19 del DL 8.4.2020 n. 23 viene prorogata la disciplina, di cui all’art. 62 co. 7 del
DL 17.3.2020 n. 18, relativa alla non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene infatti previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:
11.1 Rilascio di un’apposita dichiarazione
Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.
11.2 Versamento delle ritenute non operate
I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi: