1 premessa
Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario.
Il DL 8.4.2020 n. 23 reca infatti alcune misure volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.
In particolare:
2 Potenziamento temporaneo del Fondo centrale di garanzia per le PMI
L’art. 13 del DL 23/2020, sostituendosi all’art. 49 del DL 18/2020, che viene abrogato dal co. 12, reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020.
Innanzitutto, viene previsto che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie, di cui all’art. 10 co. 2 del DM 6.3.2017.
2.1 Importo massimo garantito
L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro.
2.2 Beneficiari
La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.
Premesso che restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore di:
2.3 Percentuale di copertura della garanzia
Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:
La garanzia del 90% (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso:
Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell’80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
La circ. ABI 9.4.2020 n. 686 chiarisce che “ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario”, senza dunque l’applicazione del modulo andamentale.
Finanziamenti fino a 25.000,00 euro
Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:
Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.
2.4 Tabella riepilogativa
Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle nuove regole del Fondo centrale di garanzia per le PMI, valevoli fino al 31.12.2020.
Limite ricavi del benefi-ciario | Durata finanzia-mento | Periodo preammor- tamento | Importo massimo finanziamento | Importo garanzia diretta | Importo garanzia in riassicu-razione | Valuta-zione del benefi-ciario |
Nessun limite | Fino a 72 mesi | 24 mesi | 25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000,00 euro | 100% | 100% | Nessuna valutazione |
3.200.000,00 euro | 25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000,00 euro | 100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo | Nessuna valutazione | |||
Nessun limite | Fino a 72 mesi | Uno tra i seguenti importi: spesa salariale 2019; | 90% | 100% | Nessuna valutazione |
3 rilascio da parte di SACE spa di garanzie per i finanziamenti
Oltre alle misure di temporaneo potenziamento e ampliamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il DL 23/2020, con il relativo art. 1, mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 31.12.2020, anche la SACE spa, cui consente di rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.
3.1 Beneficiari
Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni di euro o un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro), ma anche e soprattutto la grande impresa, posto che l’art. 1 del DL 23/2020 prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE spa solo dopo che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
3.2 caratteristiche della garanzia della sace
La garanzia rilasciata da SACE spa, ai sensi dell’art. 1 del DL 23/2020, non è gratuita (l’entità delle commissioni annuali è stabilita dal co. 2 lett. e) ed è rilasciata a condizione che il finanziamento:
La garanzia copre: