Ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, i commercianti al minuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate nell’anno precedente:
- nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.
La soglia massima pari a 15.000,00 euro è stata infatti così innalzata a decorrere dall’1.1.2019, rispetto al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).
La suddetta legge di bilancio 2019 ha inoltre stabilito, sempre a decorrere dall’1.1.2019, che la deroga all’utilizzo del contante per le operazioni relative al turismo si applica a tutte le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano, compresi i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, in precedenza esclusi.
In relazione alle operazioni effettuate dall’1.1.2019 al 31.12.2019, l’adempimento in esame:
- ha quale termine ordinario il 10.4.2020 o il 20.4.2020, a seconda della periodicità di liquidazione dell’IVA;
- può però essere effettuato entro il termine del 30.6.2020, in virtù dell’art. 62 del DL 18/2020 che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti tributari in scadenza tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020.
L’adempimento è effettuato mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
2 soggetti interessati
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012, le agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall’art. 22 del
DPR 633/72.
Si tratta, in particolare:
- dei commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pubblici esercizi;
- di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
- di coloro che effettuano prestazioni esenti ex art. 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
- delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.
3 finalità dell’adempimento e operazioni da comunicare
In deroga al divieto di utilizzo del contante, stabilito dall’art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, per le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, l’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 consente il superamento del limite fino ad un importo di 15.000,00 euro (limite introdotto a decorrere dall’1.1.2019), per le operazioni legate al turismo effettuate:
- da parte dei suddetti soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72;
- nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.
In ragione delle modifiche apportate all’art. 3 co. 1 del DL 16/2012 da parte dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), in vigore dall’1.1.2019, la deroga si applica a tutte le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano.
In precedenza, invece, sino al 31.12.2018, i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) erano soggetti al limite ordinario di utilizzo del contante pari a 2.999,99 euro.
3.1 adempimenti ai fini della deroga all’utilizzo del contante
Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
- comunichi all’Agenzia delle Entrate, in via preventiva, l’intenzione di aderire alla speciale disciplina, indicando il conto corrente che intenderà utilizzare;
- all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000, attestante che lo stesso non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate relativa all’intenzione di applicare la disciplina in esame.
Comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate
I commercianti al minuto e i soggetti equiparati (ex art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (ex art. 74-ter del DPR 633/72) devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate.
Nel 2020, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarda quindi le operazioni in contanti legate al turismo:
- di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
- effettuate dall’1.1.2019 al 31.12.2019.
3.2 variazione del limite per il divieto di utilizzo dei contanti
L’art. 1 co. 898 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha elevato da 1.000,00 a 3.000,00 euro il limite per il divieto di utilizzo dei contanti, di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007, a decorrere dall’1.1.2016.
Pertanto, poiché la disciplina dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 si pone in deroga al divieto di utilizzo dei contanti, deve ritenersi che, dalle operazioni effettuate dall’1.1.2016, l’obbligo di comunicazione in esame non riguardi più le operazioni di importo compreso tra 1.000,00 euro e inferiore a 3.000,00 euro, ancorché nell’art. 3 co. 2-bis del DL 16/2012, nel provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 e nelle istruzioni alla compilazione del modello polivalente si faccia esplicitamente riferimento all’importo di 1.000,00 euro, conformemente al precedente limite di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007.
Progressiva riduzione del limite a partire dall’1.7.2020
Si ricorda che, con l’art. 18 del DL 26.10.2019 n. 124 conv. L. 19.12.2019 n. 157, è stato previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante, di cui all’art. 49 del
DLgs. 231/2007. In particolare:
- dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il limite sarà ridotto da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro;
- a decorrere dall’1.1.2022, il limite sarà ulteriormente ridotto da 1.999,99 euro a 999,99 euro.
La nuova soglia di 1.999,99 euro applicabile dall’1.7.2020 avrà quindi effetto in relazione alla comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo effettuate da tale data.
Nel 2021 dovranno quindi essere comunicate le operazioni:
- di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.1.2020 al 30.6.2020;
- ovvero di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.7.2020 al 31.12.2020.
4 modalità di comunicazione
La comunicazione è effettuata compilando il quadro TU del modello polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
La compilazione del quadro TU avviene in modalità analitica, esponendo:
- nome, cognome, data e luogo di nascita del cessionario o committente;
- Stato estero e indirizzo di residenza del cessionario o committente;
- data di emissione del documento/fattura;
- numero della fattura;
- data di registrazione della fattura;
- imponibile;
- IVA applicata.
Il riepilogo del modello compilato avviene nel quadro TA.
5 TERMINI di comunicazione
Secondo i termini ordinari, le comunicazioni delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l’anno 2019, devono essere effettuate entro:
- il 10.4.2020, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
- il 20.4.2020, da parte degli altri soggetti.
Al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, la periodicità delle liquidazioni IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.
Sospensione degli adempimenti tributari a causa dell’emergenza da Coronavirus
L’art. 62 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020.
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni (art. 62 co. 6 del DL 18/2020).
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, effettuate nel 2019, rientra quindi tra gli adempimenti tributari che possono beneficiare di tale sospensione.
La comunicazione potrà quindi essere effettuata, senza applicazione di sanzioni, entro il termine del 30.6.2020.
6 modalitÀ di presentazione del modello
Le comunicazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente per via telematica:
- direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).
La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.