Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo straniero effettuate nel 2019 – Modalità e termini.

1 premessa

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, i commercianti al minuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a co­mu­nicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate nell’anno precedente:

  • nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano resi­denza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La soglia massima pari a 15.000,00 euro è stata infatti così innalzata a decorrere dall’1.1.2019, rispet­to al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).

La suddetta legge di bilancio 2019 ha inoltre stabilito, sempre a decorrere dall’1.1.2019, che la de­ro­ga all’utilizzo del contante per le operazioni relative al turismo si applica a tutte le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano, compresi i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, in precedenza esclusi.

In relazione alle operazioni effettuate dall’1.1.2019 al 31.12.2019, l’adempimento in esame:

  • ha quale termine ordinario il 10.4.2020 o il 20.4.2020, a seconda della periodicità di liquida­zione dell’IVA;
  • può però essere effettuato entro il termine del 30.6.2020, in virtù dell’art. 62 del DL 18/2020 che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti tributari in scadenza tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020.

L’adempimento è effettuato mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

2 soggetti interessati

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012, le agen­zie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall’art. 22 del
DPR 633/72.

Si tratta, in particolare:

  • dei commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pubblici esercizi;
  • di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • di coloro che effettuano prestazioni esenti ex art. 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
  • delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.

3 finalità dell’adempimento e operazioni da comunicare

In deroga al divieto di utilizzo del contante, stabilito dall’art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, per le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, l’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 consente il superamento del limite fino ad un importo di 15.000,00 euro (limite introdotto a decor­rere dall’1.1.2019), per le operazioni legate al turismo effettuate:

  • da parte dei suddetti soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equi­parati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72;
  • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

In ragione delle modifiche apportate all’art. 3 co. 1 del DL 16/2012 da parte dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), in vigore dall’1.1.2019, la deroga si applica a tutte le per­sone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del ter­ritorio dello Stato italiano.

In precedenza, invece, sino al 31.12.2018, i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) erano soggetti al limite ordinario di utilizzo del contante pari a 2.999,99 euro.

3.1 adempimenti ai fini della deroga all’utilizzo del contante

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il ce­dente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

  • comunichi all’Agenzia delle Entrate, in via preventiva, l’intenzione di aderire alla speciale di­sciplina, indicando il conto corrente che intenderà utilizzare;
  • all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000, attestante che lo stesso non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un ope­ra­tore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione pre­ven­tiva effettuata all’Agenzia delle Entrate relativa all’intenzione di applicare la disciplina in esame.

Comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate

I commercianti al minuto e i soggetti equiparati (ex art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (ex art. 74-ter del DPR 633/72) devono inoltre riepilogare le operazioni effet­tua­te in de­ro­ga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, co­mu­nicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate.

Nel 2020, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarda quindi le operazioni in contanti legate al turismo:

  • di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
  • effettuate dall’1.1.2019 al 31.12.2019.

3.2 variazione del limite per il divieto di utilizzo dei contanti

L’art. 1 co. 898 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha elevato da 1.000,00 a 3.000,00 euro il limite per il divieto di utilizzo dei contanti, di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007, a decorrere dall’1.1.2016.

Pertanto, poiché la disciplina dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 si pone in deroga al divieto di utilizzo dei contanti, deve ritenersi che, dalle operazioni effettuate dall’1.1.2016, l’obbligo di comu­ni­­ca­zione in esame non riguardi più le operazioni di importo compreso tra 1.000,00 euro e in­fe­rio­re a 3.000,00 euro, ancorché nell’art. 3 co. 2-bis del DL 16/2012, nel provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 e nelle istruzioni alla compilazione del modello polivalente si faccia esplicita­mente riferimento all’importo di 1.000,00 euro, conformemente al precedente limite di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007.

Progressiva riduzione del limite a partire dall’1.7.2020

Si ricorda che, con l’art. 18 del DL 26.10.2019 n. 124 conv. L. 19.12.2019 n. 157, è stato previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante, di cui all’art. 49 del
DLgs. 231/2007. In particolare:

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il limite sarà ridotto da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro;
  • a decorrere dall’1.1.2022, il limite sarà ulteriormente ridotto da 1.999,99 euro a 999,99 euro.

La nuova soglia di 1.999,99 euro applicabile dall’1.7.2020 avrà quindi effetto in relazione alla comu­nicazione delle operazioni in contanti relative al turismo effettuate da tale data.

Nel 2021 dovranno quindi essere comunicate le operazioni:

  • di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.1.2020 al 30.6.2020;
  • ovvero di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.7.2020 al 31.12.2020.

4 modalità di comunicazione

La comunicazione è effettuata compilando il quadro TU del modello polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

La compilazione del quadro TU avviene in modalità analitica, esponendo:

  • nome, cognome, data e luogo di nascita del cessionario o committente;
  • Stato estero e indirizzo di residenza del cessionario o committente;
  • data di emissione del documento/fattura;
  • numero della fattura;
  • data di registrazione della fattura;
  • imponibile;
  • IVA applicata.

Il riepilogo del modello compilato avviene nel quadro TA.

5 TERMINI di comunicazione

Secondo i termini ordinari, le comunicazioni delle operazioni in contanti relative al turismo stranie­ro, riguardanti l’anno 2019, devono essere effet­tuate entro:

  • il 10.4.2020, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
  • il 20.4.2020, da parte degli altri soggetti.

Al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, la periodicità delle liquidazioni IVA va ve­rifi­cata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.

Sospensione degli adempimenti tributari a causa dell’emergenza da Coronavirus

L’art. 62 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni (art. 62 co. 6 del DL 18/2020).

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo stra­niero, effettuate nel 2019, rientra quindi tra gli adempimenti tributari che possono beneficiare di tale so­spensione.

La comunicazione potrà quindi essere effettuata, senza applicazione di sanzioni, entro il termine del 30.6.2020.

6 modalitÀ di presentazione del modello

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente per via telematica:

  • direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti pos­se­duti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consu­lenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agen­zia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stes­sa Agenzia.

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