“Reddito da ultima istanza per gli iscritti EMPAM, INARCASSA E CASSA FORENSE”

Il Decreto ministeriale del 28 marzo 2020 pubblicato il 01/04/2020, ha esteso anche ai liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di categoria, la medesima indennità di 600 euro, già prevista per i lavoratori autonomi, a sostegno del reddito in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

In questo articolo riporto quanto indicato dalle seguenti casse: EMAPAM, INARCASSA E CASSA FORENSE.

Lo studio rimane a disposizione per ogni evenienza.

EMPAM

INDENNIZZO STATALE

 Il 1° aprile l’Enpam ha aperto il modulo online anche per richiedere l’indennizzo statale di 600 euro previsto dal decreto legge Cura Italia, cumulabile con il bonus fino a 1.000 euro al mese che la Fondazione ha deliberato per i liberi professionisti.

“Siamo felici di essere riusciti ad ottenere l’indennizzo statale anche per i professionisti iscritti alle Casse”, ha commentato Alberto Oliveti in qualità di presidente dell’Enpam e dell’Adepp, l’associazione degli enti di previdenza privati.

“Ora ci attendiamo che il Governo accordi flessibilità alle anacronistiche regole di sostenibilità che limitano la possibilità delle Casse di aiutare i propri iscritti –, ha aggiunto Oliveti –. Gli enti di previdenza privati vogliono intervenire con ulteriori forme di sostegno: ai ministeri chiediamo rapidità nell’approvare le nostre delibere e che anche questi aiuti possano essere esentasse per chi li riceverà.”

Le domande per l’indennizzo statale di 600 euro si potranno presentare fino al 30 aprile e l’Enpam dovrà liquidarle secondo l’ordine cronologico di arrivo, anche se dal ministero del Lavoro sono arrivate rassicurazioni che verranno messe a disposizione risorse sufficienti per tutti.

L’Enpam ad ogni modo farà i primi bonifici nel giro di una settimana.

La domanda può essere presentata a un solo Ente di previdenza obbligatoria. L’indennità è cumulabile con il bonus Enpam per Covid-19.

I ministeri hanno stabilito che chi fa richiesta deve autocertificare di essere:

  • lavoratore autonomo/libero professionista;
  • non titolare di pensione;
  • di rientrare in determinati limiti di reddito e di aver subìto limitazioni dell’attività o riduzioni del reddito (si veda Limiti di reddito)
  • di non percepire o aver richiesto prestazioni incompatibili con quest’indennità (si veda Incompatibilità)

Occorre aver avuto un reddito complessivo (riferito al 2018, inclusi canoni a cedolare secca):

  • non superiore a 35.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

oppure

  • tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto nel primo trimestre 2020 una riduzione del reddito di almeno il 33 per cento rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

oppure

  • tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che hanno chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Nella domanda non si dovrà indicare alcuna cifra, dunque in molti casi non sarà necessario fare calcoli.

Chi non è sicuro di rientrare sotto la soglia dei 35mila euro o dei 50mila euro annui tenga conto che questi importi si riferiscono all’anno di imposta 2018. Ogni volta che si parla di reddito complessivo, inoltre, bisogna includere anche gli eventuali canoni di locazione soggetti a cedolare secca (cioè la tassazione prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011 e dall’articolo 4 del decreto legge n. 50/2017).

Per quanto riguarda la riduzione del 33% del reddito, i ministeri hanno specificato che bisogna confrontare quanto si è ricavato o percepito come compenso nel primo trimestre 2020, al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività, con quanto si è ricavato o percepito nel primo trimestre 2019, sempre al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Si applica il principio di cassa.

Con una formula, si può affermare che il requisito è soddisfatto se:

(ricavi e compensi primo trimestre 2020) – (spese sostenute) < [(ricavi e compensi primo trimestre 2019) – (spese sostenute)] – 33%

I ministeri hanno specificato che si deve autocertificare anche di non percepire il reddito di cittadinanza (decreto legge 28 gennaio 2019, n.4) o le indennità indicate nel decreto legge n. 18/2020 (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96)

Cosa significa

Non si può chiedere l’indennizzo statale di 600 euro se si percepisce:

  • il reddito di cittadinanza;
  • il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario (articolo 19) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (articolo 20) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno in corso l’assegno di solidarietà (articolo 21) [riguarda datori di lavoro iscritti al Fondo integrazione salariale Inps];
  • il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga (articolo 22) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • l’indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 27) [quest’indennità in ogni caso non può essere richiesta dagli iscritti all’Enpam];
  • l’indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (articolo 28) [ quest’indennità in ogni caso non può essere richiesta dagli iscritti all’Enpam];
  • l’indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • indennità lavoratori del settore agricolo (articolo 30) [riguarda operai agricoli];
  • indennità lavoratori dello spettacolo (articolo 38);
  • indennità collaboratori sportivi (articolo 96).

Inoltre non si deve aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

L’indennizzo statale dei 600 euro è invece compatibile con il bonus Enpam.

La domanda può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020 dall’area riservata. Una volta entrati, cliccare su Domande e dichiarazioni online e poi su Richiesta indennizzo statale Covid-19

Per compilare la richiesta occorre avere a portata di mano:

  • il numero Iban dove si vuole venga accreditato il bonifico;
  • un file con la copia fronte/retro di un documento d’identità e un altro con la copia del codice fiscale.

BONUS ENPAM

L’Enpam verserà – con propri fondi – un’indennità a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19. Maggiori informazioni sono disponibili in questa pagina.

“E’ un segnale di presenza concreto dell’ente previdenziale nei confronti di tutti coloro non hanno un reddito garantito e che danno tanto al rapporto medico paziente, troppi anche la vita – ha detto il presidente della Fondazione Enpam Alberto Oliveti -. Tutti i colleghi possono contare sull’Enpam come primo aiuto, sapendo che promuoveremo ulteriori iniziative per garantire un supporto in questo periodo drammatico. Allo stesso tempo aspettiamo anche gli interventi, per i quali ci siamo battuti moltissimo, da parte del governo”.

La misura andrà a chi esercita unicamente come libero professionista ma anche a chi fa libera professione in parallelo ad attività in convenzione o come dipendente (es: chi fa intramoenia).

L’aiuto potrà essere richiesto da tutti gli iscritti non pensionati, senza limiti di reddito.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Potrà fare domanda chi avrà subito, dopo il 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato di oltre un terzo rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno. L’indennità andrà a tutti i liberi professionisti in regola con i contributi previdenziali e per i quali nel 2019 risultino contributi versati su redditi prodotti l’anno precedente.

Per gli iscritti che hanno cominciato l’attività nel 2019 l’Enpam valuterà sussidi assistenziali secondo un canale differente (assistenza di Quota A).

IMPORTO

Quanti hanno versato l’aliquota intera del 17,50% riceveranno l’importo intero di 1.000 euro mentre chi versa l’aliquota dimezzata riceverà il 50%. Il sussidio sarà riconosciuto in proporzione anche a chi versa il contributo ridotto del 2 per cento.

FONDI NON STATALI

A differenza dei 600 euro esentasse che il decreto legge Cura Italia ha stabilito per gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps, quest’indennità non verrà finanziata con risorse statali ma con fondi della categoria. L’Enpam ha verificato che la spesa non modificherà gli equilibri di sostenibilità dell’ente.

DURATA

L’indennità di mille euro verrà erogata per la durata dell’emergenza, con un massimo di tre mesi.

TRATTAMENTO FISCALE

L’Enpam ha chiesto che questo beneficio sia esentasse, come esentasse sono i 600 euro dello Stato.

DA QUANDO

La decisione è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione dell’Enpam il 26 marzo 2020 ma l’indennità sarà pagabile solo dopo il via libera dei ministeri vigilanti. In ogni caso la Fondazione comincerà a raccogliere le richieste nei prossimoi giorni.

MODULI

La procedura per richiedere la prestazione è disponibile nell’area riservata del sito http://www.enpam.it. Ad ogni modo l’ordine cronologico di presentazione delle domande non sarà rilevante, poiché l’Enpam intende versare l’indennità a tutti gli iscritti che ne hanno i requisiti.

Chi non è iscritto all’area riservata del sito Enpam può intanto avviare la registrazione, utilizzando se possibile la metà password ricevuta con l’ultimo modello D.

Già domenica sera i server della Fondazione hanno cominciato ad accogliere le richieste per il bonus Enpam ai liberi professionisti.

A mezzogiorno di mercoledì 1° aprile nell’area riservata del sito Enpam si è aggiunto anche il modulo online per chiedere l’indennizzo statale.

Alle ore 18 le richieste presentate erano già 9.113 per la misura statale e 22.815 per l’assegno Enpam.

Molti di più gli iscritti che sono entrati nell’area riservata per dare un’occhiata a quello che occorreva, tanto che i server hanno registrato fino a 1.700 nuovi accessi al secondo.

In realtà per fare domanda basta leggere le istruzioni, avere a portata di mano il proprio numero Iban e, solo per l’indennizzo statale, un file con la copia fronte/retro di un documento d’identità e un altro con la copia del codice fiscale.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Tra le decisioni più significative, quella di far slittare dal 30 aprile al 30 settembre i termini per il pagamento dei contributi previdenziali.

Il posticipo riguarda sia la prima rata della Quota A di quest’anno sia la quarta rata della Quota B dell’anno scorso.

Slitteranno poi anche le date per le rate successive: le nuove scadenze delle rate di Quota A saranno infatti 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre. Infine, il versamento della quinta e ultima rata della Quota B del 2019 è stato posticipato al 30 novembre di quest’anno.

Le misure deliberate complessivamente interessano una platea di circa 365mila medici e odontoiatri e vanno oltre quelle stabilite dallo Stato, che per il momento ha rinviato i versamenti previdenziali solo fino al 31 maggio.

Per i medici e i dentisti che svolgono esclusivamente libera professione è stato confermato un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno (circa 2.400 euro al mese) se sono stati costretti ad interrompere l’attività a causa di quarantena ordinata dall’autorità sanitaria. Il contributo, che rientra nelle tutele per calamità naturale, potrà essere richiesto con un modulo pubblicato oggi sul sito dell’Enpam, specifico per l’epidemia coronavirus.

Il consiglio di amministrazione ha introdotto una tutela simile anche per i medici e gli odontoiatri convenzionati costretti alla quarantena con provvedimento d’autorità. L’ente verserà un’indennità giornaliera per coprire i costi del sostituto o per compensare i mancati guadagni. Si tratta però di una misura che necessita dell’approvazione ministeriale per entrare in vigore. Nell’attesa è stato comunque pubblicato un modulo.

INARCASSA

BONUS 600 EURO INARCASSA

01.04.2020 – E’ stato pubblicato il provvedimento che assegna 600 euro di bonus una tantum ai liberi professionisti. Le Casse aderenti all’Adepp hanno concordato che il modulo sarà disponibile a partire dalle ore 12 di oggi 1° aprile e sarà attivo fino al 30 aprile prossimo.

La domanda va effettuata nell’area riservata di Inarcassa On Line, nella sezione del menu domande e certificati alla voce domande e si chiama ‘indennità una tantum liberi professionisti – art.44 DL 18/2020’.

In data 28 marzo 2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale che ha definito le modalità di attribuzione dell’indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse.
 
BENEFICIARI
 
La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020 (data di attivazione dei provvedimenti restrittivi da parte del Governo).

Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentata domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è fissata in data antecedente il 1° aprile 2020.
 
Sono esclusi i titolari di pensione Inarcassa e di altro ente. Per analogia a quanto sopra riportato  sono esclusi i pensionandi, vale a dire coloro che hanno presentato domanda di pensione, avendone i requisiti, e il cui provvedimento di liquidazione sia in corso.
 

REQUISITI
Possono beneficiare dell’indennità di 600 euro:
 

  • I professionisti che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un REDDITO COMPLESSIVO, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, NON SUPERIORE A 35.000 EURO la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • I professionisti che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un REDDITO COMPLESSIVO, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione COMPRESO TRA 35.000 EURO e 50.000 EURO e abbiano CESSATO O RIDOTTO O SOSPESO la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
    Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
    Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
  • REGIME FISCALE E INCUMULABILITA’
    L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con analogo trattamento erogato da altri enti previdenziali e con quanto previsto dal Decreto Ministeriale (articolo 1 – comma 3).
  • E’ invece cumulabile con le misure emanate da Inarcassa .
     
    COME FARE DOMANDA
    L’istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale. Per accedere all’indennità gli associati devono presentare la domanda ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dal 1° APRILE AL 30 APRILE 2020.
  • Il modulo su Inarcassa On Line è accessibile dal menu “domande e certificati” alla voce Domande (riquadro “Aiuti economici”) e si chiama ‘Indennità una tantum liberi professionisti – art.44 DL 18/2020’. La compilazione è semplice e guidata, prevede l’autocertificazione dei requisiti previdenziali e reddituali e la comunicazione dell’IBAN.  Occorre allegare copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale (file in formato pdf/jpeg/png di grandezza inferiore a 2 MB).
  • Non saranno accolte le domande dei professionisti che hanno omesso a Inarcassa – se dovuta – la dichiarazione relativa all’anno 2018, anno sul quale si basa la valutazione reddituale per attribuire il beneficio. Potranno essere tuttavia riammessi previa presentazione della relativa dichiarazione.
     
    LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’
    Inarcassa procede alla verifica dei requisiti e provvede ad erogare l’indennità, rispettando strettamente il criterio cronologico di arrivo.
     

FINANZIAMENTI EMERGENZA COVID-19

Finanziamenti Emergenza Covid-19

Nell’ambito degli interventi deliberati da Inarcassa il 13 marzo 2020 , sono disponibili per gli associati Finanziamenti in conto interessi fino a 50.000 euro, da restituire in 5 anni senza interessi, che restano in carico a Inarcassa, finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

I finanziamenti sono erogati tramite convenzione con l’Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio.


BENEFICIARI
Possono accedere al finanziamento agevolato Covid-19 tutti gli iscritti ad Inarcassa, senza limiti di età, in regola per il rilascio del certificato di regolarità contributiva alla data della richiesta.

FINALITA
Il finanaziamento può essere concesso per:

  • qualsiasi esigenza di liquidità nello svolgimento dell’attività professionale connessa allo stato di crisi;  
  • anticipazione costi da sostenere per progetti ed interventi da effettuarsi a fronte di committenze di uno o più incarichi professionali;
  • acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività professionale.
     

IMPORTO FINANZIABILE
Da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 50.000 per sinogolo professionista, anche associato o socio di una socità di professionisti o società tra professionisti.

DURATA
Prestito concesso con durate di 24, 36, 48 e 60 mesi, con 6 mesi di preammortamento.

TASSO NOMINALE ANNUO (a carico Inarcassa)
Fisso, parametrato al’IRS di periodo maggiorato di uno spread di 2,5 punti percentuali, tasso minimo pari allo spread.

CONTRIBUTO
Inarcassa corrisponderà il 100% della quota interessi alla scadenza di ogni rata.

ATTENZIONE: Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione ad Inarcassa; pertanto qualora, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dai ruoli dell’Associazione detto contributo viene meno e il professionista dovrà provvedere al loro pagamento integrale a decorrere dalla prima rata non ancora corrisposta, a meno dell’immediato rimborso del credito residuo.

SPESE ISTRUTTORIA “una tantum”
€ 50 trattenute sull’importo erogato.

PERIODICITA’ di RIMBORSO
Rate mensili, con inizio dopo 6 mesi dall’erogazione.

SPESE INCASSO RATE
€ 3,50 per ciascuna rata

PENALITA’ DI ESTINZIONE ANTICIPATA
In caso di estinzione anticipata sarà prevista l’applicazione di una penale pari all’1% del capitale residuo.

COPERTURA ASSICURATIVA
E’ possibile aderire alla polizza assicurativa denominata Arc@professione che garantisce al titolare del finanziamento il pagamento del debito residuo in caso di morte o invalidità totale e permanente.

ONERI FISCALI
All’atto dell’erogazione sarà trattenuta in ottemperanza al DPR 601/73, l’imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale erogato.

EROGAZIONE
Il finanziamento viene concesso a insindacabile giudizio della Banca Popolare di Sondrio.

MODALITA’ DI ACCESSO
La domanda può essere inoltrata esclusivamente tramite Inarcassa On line . E’ sufficiente collegarsi alla propria area riservata digitando i codici personali e selezionare, nella sezione “Servizi finanziari e assicurativi”, la voce corrispondente.

TERMINE ENTRO IL QUALE PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2020 e saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a capienza dello stanziamento deliberato.
 


COPERTURA ASSICURATIVA

Inarcassa ha sottoscritto un accordo con la Compagnia Assicurativa RMB Salute che garantisce ai nostri Associati che hanno diritto alla Polizza Base una copertura sanitaria gratuita aggiuntiva, senza limite di età, in presenza di patologie derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica (COVID-19).
 

Beneficiari

  • iscritti in regola con gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dei contributi previdenziali verso Inarcassa, ai sensi D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e disposizioni attuative;
  • pensionati non iscritti beneficiari di pensione diretta o ai superstiti (reversibilità o indiretta).
     

Decorrenza
1 marzo 2020
 

Oggetto

  • a) indennità giornaliera: 30 euro in caso di ricovero con un numero massimo di 30 giorni;
  • b) indennità una tantum in caso di convalescenza post terapia intensiva: 1.500€ alle dimissioni dalla struttura ospedaliera.
     

L’indennità una tantum da convalescenza post terapia intensiva è erogata a prescindere dai giorni di durata di ricovero in terapia intensiva. Le due indennità sono cumulabili.


Condizioni specifiche

  • rientrano in garanzia tutti i ricoveri avvenuti in struttura ospedaliera del S.S.N., in struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N. o  appositamente autorizzata dalle ordinanze governative (ad. es. ospedali privati, militari e da campo) per l’accertamento o la cura di patologie derivanti da Sindromi Influenzali di natura pandemica;
  • sono coperti dalla garanzia tutti coloro che siano risultati positivi al COVID-19 anche prima del 1° marzo, a patto che il ricovero sia avvenuto dalle ore 00.00 del 1 marzo 2020 (data di decorrenza della polizza);
  • In caso di decesso dell’assicurato è esteso agli eredi il diritto a riscuotere le somme di tali indennità;
  • non è previsto alcun limite di età per beneficiare della copertura.
     

Le indennità previste da tale garanzia sono aggiuntive a quelle offerte con la Polizza Base e quindi in caso di copresenza di patologie le prestazioni sanitarie e indennitarie si cumulano.
 

Modalità di presentazione della domanda
Per presentare istanza è sufficiente effettuare il login nell’Area Riservata sul sito internet www.inarcassa.rbmsalute.it .

CASSA FORENSE

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell’odierna riunione e nell’ambito dei poteri previsti da Statuto e Regolamenti, ha adottato all’unanimità  misure di natura straordinaria a favore dei propri iscritti, sia sotto il profilo degli adempimenti previdenziali sia per quanto riguarda ulteriori interventi di natura assistenziale e di sostegno alla professione.

Adempimenti previdenziali (dichiarativi e contributivi)

Mod.5/2020: il termine regolamentare per la trasmissione in via telematica del mod. 5/2020, già fissato al 30/9/2020, è differito al 31/12/2020.

Autoliquidazione: il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione connessi al mod. 5/2020 (riferimento redditi 2019), già sospeso fino al 30/09/2020, è differito al 31/12/2020; i contributi dovuti potranno essere corrisposti con le seguenti modalità, alternative tra loro:

  1. in unica soluzione entro il 31/12/2020, a mezzo MaV, senza interessi e sanzioni;

oppure

  1. in due rate annuali di pari importo con scadenza 31/3/2021 e 31/3/2022, a mezzo MaV, maggiorate dell’interesse dell’1,50%, su base annua, senza sanzioni;

oppure

  1. mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 2021), maggiorati degli interessi nella misura dell’1,50%, senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate).

Contributo minimo soggettivo e di maternità per l’anno 2020: differimento dei termini di pagamento, a mezzo MaV,  al 31/12/2020, senza applicazioni di interessi e sanzioni, riservando eventuali ulteriori interventi, non di competenza del Consiglio di Amministrazione, alla valutazione e decisione del Comitato dei Delegati, Organo competente per Statuto, nel corso della prossima riunione.    

Misure assistenziali e di supporto alla professione

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di chiedere al Comitato dei Delegati, Organo competente per Statuto, l’utilizzo del fondo straordinario di € 10.000.000,00 previsto all’art. 22, comma IV, lett. c) Regolamento Assistenza per iniziative a sostegno della professione.

Lo stanziamento consentirà anche di adottare, con l’ausilio degli Ordini territoriali, ulteriori  misure nelle aree geografiche che risulteranno più colpite dagli effetti conseguenti il contagio da COVID-19.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha, inoltre, deliberato:

  • due bandi straordinari per l’erogazione di contributi per canoni di locazione per lo studio professionale, l’uno riservato a conduttori persone fisiche e l’altro riservato a Studi Associati e Società tra Avvocati con uno stanziamento complessivo di € 5.600.000,00. I bandi prevedono il rimborso del 50% dei canoni corrisposti nel periodo 1° febbraio – 30 aprile 2020;
  • convenzione per l’accesso al credito agevolato Banca Popolare di Sondrio per anticipazione economica nella misura massima del 30% del volume d’affari IVA dell’anno 2019 nonché per acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura massima del 100% dei preventivi e/o fatture emesse da data non superiore a 30 giorni dalla richiesta di finanziamento;
  • convenzione per l’accesso al credito agevolato Banca Nazionale del Lavoro finanziamenti con una durata massima di 17 mesi;
  • un impegno di € 3.000.000,00 al fine di garantire l’accesso al credito degli iscritti tramite fondo di garanzia costituito con CDP;
  • estensione della Polizza sanitaria Unisalute con copertura COVID 19 ai video consulti psicologici e di igiene e profilassi;
  • implementazione della convenzione VIS VALORE per la consegna domiciliare di farmaci e parafarmaci;
  • implementazione del fondo in favore di superstiti e titolari di pensioni dirette cancellati da Albi, indirette e reversibilità da € 50.000,00 a € 340.000,00.

La quota del fondo destinata al sostegno del reddito di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatoria per il mese di marzo ammonta a 600 euro ed è riconosciuta:
– ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, non superiore a 35mila euro la cui attività ha subito limitazioni dai recenti provvedimenti emanati per far fronte all’emergenza sanitaria;
– ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, compreso tra i 35mila euro e 50mila euro e abbiano cessato/ridotto/sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’attuale situazione di emergenza sociale.
All’interno del decreto vengono definiti i concetti di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività e fissate le modalità di attribuzione dell’indennità, oltre che l’obbligo di comunicazione da parte degli enti di previdenza degli elenchi dei soggetti beneficiari.

Cassa Forense: le modalità di accesso al reddito di ultima istanza. In virtù dell’estensione dell’indennità di 600 euro anche ai liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali, Cassa Forense, in contemporanea con gli altri enti aderenti all’ADEPP, ha tempestivamente predisposto le modalità di accesso all’apposita procedura.
A partire dalle ore 12.00 di oggi 1° aprile 2020, le domande possono essere presentate a Cassa Forense, con modalità esclusivamente telematica, attraverso la procedura che verrà attivata nell’area riservata del sito della Cassa e fino al termine perentorio delle ore 24.00 del 30 aprile 2020.
Il format dell’istanza, precisa la Cassa, dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà contenere l’indicazione delle coordinate bancarie o postali, oltre che la copia di un documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale, pena l’inammissibilità della domanda.
La liquidazione delle domande è prevista in ordine cronologico di arrivo, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti e fino all’esaurimento dei 200milioni stanziati.

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