1 premessa
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi, in maniera differenziata a seconda:
L’Agenzia delle Entrate, con le ris. 18.3.2020 n. 12 e 21.3.2020 n. 14, ha fornito chiarimenti in relazione alla proroga dei versamenti per i soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza.
Con il messaggio 25.3.2020 n. 1373, l’INPS ha invece fornito chiarimenti sulla sospensione del versamento della quota contributiva a carico del lavoratore, superando il precedente orientamento.
Di seguito si analizzano i suddetti chiarimenti, rinviando per il resto alla precedente circolare in materia.
2 soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti dall’emergenza
Ai sensi dell’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono stati sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi:
Con l’art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, tale sospensione è stata estesa ai seguenti soggetti:
2.1 Versamenti IVA del mese di marzo
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e tutti gli altri soggetti sopra indicati, sono stati inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).
2.2 Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Versamento del saldo IVA
Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.
2.3 Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31.5.2020.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
2.4 codici ateco delle attività interessate dalla sospensione dei Versamenti
Con la ris. 18.3.2020 n. 12, aggiornata in data 19.3.2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto, “a titolo indicativo”, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dalle disposizioni in esame, che vengono di seguito riportati.
CODICI ATECO |
49.10.00 – trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) |
49.20.00 – trasporto ferroviario di merci |
49.31.00 – trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane |
49.32.10 – trasporto con taxi |
49.32.20 – trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
49.39.01 – gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano … |
49.39.09 – altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. |
49.41.00 – trasporto di merci su strada |
49.42.00 – servizi di trasloco |
50.10.00 – trasporto marittimo e costiero di passeggeri |
50.20.00 – trasporto marittimo e costiero di merci |
50.30.00 – trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) |
50.40.00 – trasporto di merci per vie d’acqua interne |
51.10.10 – trasporto aereo di linea di passeggeri |
51.10.20 – trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter |
51.21.00 – trasporto aereo di merci |
52.21.30 – gestione di stazioni per autobus |
55.10.00 – alberghi |
55.20.10 – villaggi turistici |
55.20.20 – ostelli della gioventù |
55.20.30 – rifugi di montagna |
55.20.40 – colonie marine e montane |
55.20.51 – affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
55.20.52 – attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
55.30.00 – aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.90.10 – gestione di vagoni letto |
55.90.20 – alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
56.10.11 – ristorazione con somministrazione |
56.10.12 – attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.10.30 – gelaterie e pasticcerie |
56.10.41 – gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.10.42 – ristorazione ambulante |
56.10.50 – ristorazione su treni e navi |
56.21.00 – catering per eventi, banqueting |
56.29.10 – mense |
56.29.20 – catering continuativo su base contrattuale |
56.30.00 – bar e altri esercizi simili senza cucina |
59.14.00 – attività di proiezione cinematografica |
77.11.00 – noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri |
77.21.01 – noleggio di biciclette |
77.21.02 – noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) |
77.21.09 – noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative |
77.34.00 – noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale |
77.39.10 – noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri |
77.39.94 – noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza … |
79.11.00 – attività delle agenzie di viaggio |
79.12.00 – attività dei tour operator |
79.90.11 – servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
79.90.19 – altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio |
79.90.20 – attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
82.30.00 – organizzazione di convegni e fiere |
82.99.99 – altri servizi di supporto alle imprese n.c.a. |
85.10.00 – istruzione di grado preparatorio: scuole dell’infanzia, scuole speciali … |
85.20.00 – istruzione primaria: scuole elementari |
85.31.10 – istruzione secondaria di primo grado: scuole medie |
85.31.20 – istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei |
85.32.01 – scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali |
85.32.02 – scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali |
85.32.03 – scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman |
85.32.09 – altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica … |
85.41.00 – istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) |
85.42.00 – istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori |
85.51.00 – corsi sportivi e ricreativi |
85.52.01 – corsi di danza |
85.52.09 – altra formazione culturale |
85.53.00 – autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche |
85.59.10 – università popolare |
85.59.20 – corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale |
85.59.30 – scuole e corsi di lingua |
85.59.90 – altri servizi di istruzione n.c.a. |
85.60.01 – consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico |
85.60.09 – altre attività di supporto all’istruzione |
88.10.00 – assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili |
88.91.00 – servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili |
90.01.01 – attività nel campo della recitazione |
90.01.09 – altre rappresentazioni artistiche |
90.02.01 – noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
90.02.02 – attività nel campo della regia |
90.02.09 – altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.04.00 – gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
91.01.00 – attività di biblioteche e archivi |
91.02.00 – attività di musei |
91.03.00 – gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
91.04.00 – attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
92.00.01 – ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera |
92.00.02 – gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta … |
92.00.09 – altre attività connesse con le lotterie e le scommesse |
93.11.10 – gestione di stadi |
93.11.20 – gestione di piscine |
93.11.30 – gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 – gestione di altri impianti sportivi n.c.a. |
93.12.00 – attività di club sportivi |
93.13.00 – gestione di palestre |
93.19.10 – enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
93.19.91 – ricarica di bombole per attività subacquee |
93.19.92 – attività delle guide alpine |
93.19.99 – altre attività sportive n.c.a. |
93.21.00 – parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 – discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.20 – gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
93.29.30 – sale giochi e biliardi |
93.29.90 – altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. |
94.99.20 – attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
96.04.10 – servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
96.04.20 – stabilimenti termali |
96.09.05 – organizzazione di feste e cerimonie |
Con la successiva ris. 21.3.2020 n. 14, l’Agenzia delle Entrate:
Pertanto, come indicato dalla ris. 14/2020, rientrano ad esempio nell’ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO:
Rientrano quindi nell’ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti con diverso codice ATECO, purché rientranti in una delle categorie economiche indicate (risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad una FAQ).
3 sospensione del Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore
In relazione alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dagli artt. 5 e 8 del DL 2.3.2020 n. 9 (soggetti ubicati nelle prime “zone rosse” della Lombardia e del Veneto e imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator), l’INPS, con la circ. 12.3.2020 n. 37, aveva affermato che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.
Tale chiarimento avrebbe dovuto applicarsi anche all’estensione della sospensione dei versamenti disposta dal DL 17.3.2020 n. 18.
Tuttavia, alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione del DL 17.3.2020 n. 18, l’INPS, con il messaggio 25.3.2020 n. 1373 (il cui contenuto era stato anticipato con un comunicato stampa del 21.3.2020), ha reso noto, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di aver rivisto tale posizione, precisando che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto in base a quanto previsto per l’effettuazione dei versamenti sospesi.
Il suddetto cambiamento di orientamento deve quindi ritenersi applicabile in relazione a tutte le sospensioni dei versamenti contributivi disposte:
- dai suddetti artt. 5 e 8 del DL 2.3.2020 n. 9 (soggetti ubicati nelle prime “zone rosse” della Lombardia e del Veneto e imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator);
- dall’art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, in relazione ai soggetti che svolgono l’attività negli ulteriori settori maggiormente colpiti dall’emergenza, come sopra individuati;
- dall’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, riguardante i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”);
- per i quali sono stati sospesi i versamenti contributivi che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020.