Agenti di commercio inclusi nell’art. 28 per i 600 euro – per gli esclusi resta il reddito di ultima istanza.

Nella galassia dei lavoratori autonomi molti sono stati tagliati fuori.

Un vincolo che taglia fuori olre un milione di iscritti a casse e a forme previdenziali autonome, ma non gli agenti di commercio con l’Enasarco, sui quali il MEF ha fatto dietro front sabato 28/03/2020, modificando la faq sul proprio sito che Vi riporto:

Gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco, hanno diritto all’indennità di 600 euro?

Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell’articolo 28.

Un’altra domanda nelle faq che vale la pena riportare è la seguente:

I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago, (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria) sono tra i destinatari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo? E in caso di risposta affermativa, i 600 euro sono da riconoscere a tutti i soci?

Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.

Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.

Per gli esclusi resta i reddito di ultima istanza, che andrà comunque richiesto alle casse.

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