1 premessa
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state disposte misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Di seguito vengono analizzate le ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario contenute nel DL 18/2020, rispetto a quelle già oggetto di precedenti circolari.
2 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi
Con l’art. 56 del DL 18/2020 viene disposta una moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia da Coronavirus.
2.1 Moratoria sui finanziamenti, mutui e leasing
In particolare, viene previsto che:
In proposito, nella circ. 24.3.2020, l’ABI ha chiarito che:
Ambito soggettivo
La moratoria trova applicazione in relazione:
Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la moratoria trova applicazione anche ai lavoratori autonomi:
Come precisato dal suddetto Ministero:
Ambito oggettivo
La norma trova applicazione in relazione alle esposizioni debitorie:
Condizioni di applicazione della moratoria
Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un’apposita “comunicazione”:
Trattandosi di una “comunicazione” e non di una “istanza”, le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. In ogni caso, una eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione ai sensi del DPR 445/2000.
Bozza di modello
Di seguito si riporta una bozza di modello della comunicazione (corredata dall’autocertificazione) da utilizzare per la moratoria.
Occorre però preventivamente verificare se il soggetto finanziatore ha predisposto un proprio modello.
COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE
DI CUI ALL’ART. 56 CO. 2 DEL DL 18/2020
Spett.le ………………………………………………….
Via PEC …………………………………………………
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………. nato/a a ………………………………….. il ……………….. e residente a ……..…….…………………… Via ………………………………………………….. n. ……, in qualità di titolare/legale rappresentante della …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….., residente in ……………………………………………………………, Via ……………………………………………………….. n. …….., codice fiscale ……………………………………………………….. partita IVA ……………………………………
DICHIARO
Di conseguenza,
CHIEDO
oppure
oppure
Si allega autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
……………………………………., li …………………………
Firma
………………………………………
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 DEL DPR 445/2000)
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………… nato/a a ……………………………… il ………………………… e residente a ………………………………………… Via ……………………………………… n. ………, in qualità di titolare/legale rappresentante della ………………………………………………………, residente in ……………………………………………………, Via ….……………………………………………………… n. ………, codice fiscale ………………………………………………………………………………….,
DICHIARO
…………………………………, li …………………………………
Firma
………………………………………
2.2 garanzia a favore delle banche e degli intermediari finanziari
L’art. 56 del DL 18/2020 introduce inoltre una garanzia a favore dei soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari) a copertura del rischio derivante dalle misure di moratoria sopra illustrate.
Viene infatti previsto che le operazioni oggetto delle misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese siano ammesse alla garanzia di una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.
La garanzia ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. Essa copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati in applicazione della moratoria.
La garanzia potrà essere attivata dalla banca o dagli intermediari finanziari mediante una richiesta telematica, che dovrà recare l’indicazione dell’importo massimo garantito, e coprirà solo in parte i danni subiti dai finanziatori a causa del fenomeno epidemiologico da COVID-19. In particolare, il Fondo garantisce:
3 potenziamento del fondo centrale di garanzia per le pmi
L’art. 49 del DL 18/2020 prevede il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.
Le modifiche saranno operative dal 17.3.2020 al 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).
Tra le principali misure, si segnalano le seguenti:
4 Supporto alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato mediante meccanismi di garanzia
Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica, l’art. 57 del DL 18/2020 prevede una controgaranzia per le banche da parte di Cassa depositi e prestiti spa, che consente, in sostanza, alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti.
In particolare, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti spa in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese che:
5 accesso al fondo mutui prima casa per i lavoratori autonomi e i professionisti
L’art. 54 del DL 18/2020 ha disposto l’ammissione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) per il periodo 17.3.2020 – 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).
Tale Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
In linea generale, può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000,00 euro.
5.1 requisito del minor fatturato
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, per accedere al Fondo, devono aver registrato:
Autocertificazione
Tale circostanza deve risultare da un’apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
5.2 modalità di presentazione dell’istanza
La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile nell’apposita sezione del sito Internet del Dipartimento del Tesoro (http://www.dt.tesoro.it) o della CONSAP (http://www.consap.it).
A tale domanda dovrà presumibilmente essere allegata la suddetta autocertificazione relativa alla riduzione di fatturato.
Non è invece più necessario allegare il modello ISEE.
5.3 disposizioni attuative
Le disposizioni attuative della nuova disciplina saranno adottare con un apposito decreto ministeriale.
6 Incentivi per le imprese che producono dispositivi medici e/o di protezione individuale
Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31.12.2019, vista l’inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario è autorizzato, dall’art. 5 del DL 18/2020, a erogare finanziamenti mediante contributi e finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi.
Con l’ordinanza 23.3.2020 n. 4 sono state definite le disposizioni attuative di tale agevolazione.
La misura è gestita da Invitalia e ha una dotazione finanziaria a favore delle imprese di 50 milioni di euro.
6.1 Soggetti beneficiari
Gli incentivi si rivolgono a tutte le imprese costituite in forma societaria (società di persone e di capitali, comprese le società cooperative e le società consortili), localizzate sull’intero territorio nazionale e in regime di contabilità ordinaria.
Sono escluse le imprese individuali.
6.2 Investimenti agevolabili
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, avviati successivamente al 17.3.2020, volti all’incremento della disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale attraverso:
Si evidenzia che:
La dimensione del progetto di investimento può variare da 200.000,00 euro a 2 milioni di euro.
Spese ammissibili
Sono agevolabili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento relative a:
È inoltre agevolabile un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un massimo del 20% del totale delle suddette spese.
6.3 Determinazione dell’agevolazione
È previsto un finanziamento agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni.
Gli incentivi saranno erogati in base all’investimento e al capitale circolante. La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è pari a 800.000,00 euro.
Il finanziamento agevolato può trasformarsi in un contributo a fondo perduto, in misura variabile in funzione della velocità di intervento:
6.4 Modalità di accesso all’agevolazione
Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura valutativa “a sportello”.
La domanda:
La valutazione delle domande è effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
6.5 concessione dell’agevolazione
Le agevolazioni sono concesse in seguito ad un provvedimento di ammissione che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’impresa beneficiaria entro 5 giorni dalla relativa notifica.
Le agevolazioni non potranno essere concesse successivamente al 31.12.2020.
A conclusione del programma l’impresa dovrà presentare un’apposita dichiarazione di entrata in produzione degli investimenti agevolati e della messa a disposizione del Commissario straordinario dei dispositivi.
7 Contributo per l’installazione di divisori per taxi e noleggio con conducente
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, l’art. 93 del DL 18/2020 riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente), che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno stabilite da un successivo decreto interministeriale.
8 Misure per il settore agricolo e della pesca
L’art. 78 del DL 18/2020 prevede la possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.
Inoltre, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, viene istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per:
Disposizioni attuative
Con un successivo decreto interministeriale saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni relative agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
9 contratti di sviluppo
L’art. 80 del DL 18/2020 autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione delle agevolazioni previste per i contratti di sviluppo di cui all’art. 43 del DL 112/2008.
10 misure per l’internazionalizzazione
L’art. 72 del DL 18/2020 istituisce il “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:
I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti de minimis.
11 INDENNITà DI 600,00 EURO AI COLLABORATORI SPORTIVI
Ai sensi dell’art. 96 del DL 18/2020, è riconosciuta un’indennità di 600,00 euro, non imponibile ai fini fiscali, ai titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23.2.2020, presso:
Presentazione delle domande ed erogazione dell’indennità
L’indennità per i collaboratori sportivi è erogata:
Alla domanda deve essere allegata un’autocertificazione circa:
Le domande sono gestite da “Sport e Salute spa” secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Disposizioni attuative
Le modalità di presentazione delle domande, i criteri di gestione del Fondo e le forme di monitoraggio e controllo della spesa dovranno essere definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
12 fondo per il reddito di ultima istanza
Ai sensi dell’art. 44 del DL 18/2020, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, le cui risorse (pari a 300 milioni di euro per l’anno 2020) sono destinate all’erogazione di un’indennità a lavoratori dipendenti e autonomi esclusi dall’indennità di 600,00 euro, compresi i professionisti iscritti agli Ordini professionali.
Cessazione, riduzione o sospensione dell’attività o del rapporto di lavoro
L’indennità erogata tramite questo Fondo (il cui importo dovrà essere definito) è condizionata al fatto che, a causa dell’emergenza sanitaria, l’attività o il rapporto di lavoro siano:
Disposizioni attuative
I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità dovranno essere definiti con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
13 Sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo
L’art. 95 del DL 18/2020 contiene una disposizione volta ad agevolare le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, consentendo loro di sospendere il pagamento dei canoni di locazione o concessione per gli impianti sportivi pubblici.
13.1 Ambito soggettivo
La norma riguarda, dal punto di vista soggettivo:
aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
13.2 Ambito oggettivo
Dal punto di vista oggettivo, la norma riguarda la sospensione:
La sospensione non riguarda quindi i canoni dovuti per la locazione di impianti privati.
13.3 pagamento dei canoni sospesi
I pagamenti dei canoni sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
14 contratti di soggiorno e biglietti per musei e spettacoli
14.1 rimborso dei contratti di soggiorno
L’art. 88 co. 1 del DL 18/2020 estende ai contratti di soggiorno, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure urgenti adottate ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, la possibilità di ottenere il rimborso del corrispettivo già versato, richiamando a tal fine la disciplina prevista dall’art. 28 del DL 9/2020 relativamente ai titoli di viaggio e ai pacchetti turistici.
In tal caso, si procede al rimborso del corrispettivo versato ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
14.2 Risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli e musei
L’art. 88 co. 2 – 4 del DL 18/2020 dispone la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19, dei contratti di acquisto di:
La conseguenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione è il rimborso di quanto corrisposto. A tal fine:
15 fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
Ai sensi dell’art. 89 del DL 18/2020, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, con una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020 (di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale).