Il Mef: gli studi ammessi alla moratoria sui mutui Il provvedimento è stato esteso anche alle ditte individuali

Sono stati chiariti tempestivamente alcuni dubbi sollevati sull’estensione anche ai professionisti delle misure di sostegno al credito contenute nell’ultimo decreto legge (il Dl 18/2020, cosiddetto decreto   Cura Italia).

Attraverso una delle note esplicative presenti sul proprio sito ufficiale, il ministero dell’Economia e    delle Finanze ha chiarito espressamente che non solo le micro (le cosiddette partite Iva), piccole e medie imprese (Pmi), ma anche i professionisti e le ditte individuali beneficiano della prevista moratoria sui prestiti concessi dalle banche.

Infatti, a onor del vero, alcune primissime interpretazioni tendevano alla esclusione dei professionisti, basandosi sulla mera lettura dell’articolo 56 del decreto legge 18/20 che nel prevedere  misure  finanziarie per le Pmi, non faceva riferimento espresso ai professionisti.

L’articolo 56 del decreto legge, particolarmente ambito anche dai professionisti, prevede infatti che al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla epidemia di Covid-19, le imprese, piccole e medie, potranno avvalersi attraverso una semplice comunicazione – in relazione alle loro esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti  abilitati  alla  concessione di credito in Italia – di rilevanti misure di sostegno finanziario, tra cui una moratoria dei prestiti totale o parziale fino al 30 settembre 2020.

Ovvero, entro la stessa data, il rinnovo così come l’estensione dei fidi a scadenza, escludendo espressamente la revoca degli affidamenti esistenti.

L’attuale sospensione

Stante l’attuale periodo di sospensione delle attività professionali ordinarie, se non quelle ritenuti indifferibili e urgenti anche dallo stesso decreto, e la crisi di liquidità delle imprese, i professionisti auspicavano un chiarimento ufficiale esplicito sull’espressa di queste misure di sostegno finanziario anche a loro in quanto a più riprese ritenevano che il decreto li avesse esclusi dalle altre misure.

La raccomandazione Ue

La norma riguardo specificamente l’ambito di applicazione della misura economica richiamava anche la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003 secondo cui si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, quindi certamente anche i professionisti.

Da più parti si era evidenziato che nella Ue e in Italia in relazione ai fondi europei questa equiparazione era stata già stata riconosciuta.

La legge di Stabilità del 2016 aveva già previsto infatti che l’accesso ai fondi comunitari fosse esteso anche ai liberi professionisti la normativa aveva infatti previsto espressamente che «si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita».

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *