Versamenti, mini proroghe ad alto rischio contenzioso Le sospensioni su misura possono determinare errori e contestazioni future Resta possibile il saldo Iva con la maggiorazione dello o,40% entro il 30 giugno

A seguito del coronavirus, sono diverse le mini – proroghe disposte per i versamenti Iva in scadenza nel

mese di marzo 2020. Le prime proroghe, però, si presentano molto confusionarie. Il rischio è che, come già successo in passato, la confusione comporterà l’emissione delle cosiddette cartelle pazze, con contestazioni e conseguente contenzioso. Anche l’introduzione del limite di 2milioni di euro di ricavi o compensi nel 2019, per fruire della sospensione dall’8 marzo al 31 marzo 2020, può generare confusione, perché molte imprese non hanno ancora chiuso i bilanci del 2019. Le scadenze dei versamenti Iva di marzo per le quali sono state disposte variegate mini- proroghe, sono, in particolare,

quelle già scadute lunedì 16 marzo per il saldo Iva 2019 o per la liquidazione Iva del mese di febbraio.

Per queste scadenze, è disposta:

una sospensione di 4 giorni, che riguarda tutti i contribuenti, dal 16 al 20 marzo 2020;

una sospensione personalizzata per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, e altri soggetti, per il mese di marzo 2020;

per questa sospensione, non è al momento prevista la ripresa degli adempimenti;

una sospensione dei versamenti, Iva compresa, che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; questi versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020.

Una particolare sospensione riguarda infine le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni di Lombardia e Veneto interessati dall’emergenza coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa. Per questi contribuenti, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari, Iva compresa, in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in

unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020.

Resta sempre fermo che chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Il saldo Iva con lo 0,40%

Una delle scadenze più importanti riguarda il versamento del saldo Iva relativo al 2019, che è scaduto lunedì 16 marzo 2020, e che si può ancora pagare in unica soluzione o a rate. I contribuenti che intendono evitare la confusione delle proroghe, possono eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020, versando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) aggiungendo un ulteriore 0,40 per cento.

Ader: uffici chiusi dal 18 al 25 marzo

Disposto anche il differimento al 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, della rata del 28 febbraio relativa alla rottamazione-ter delle cartelle e della rata in scadenza il 31 marzo del saldo e stralcio. Intanto agenzia Entrate-Riscossione (Ader) ha comunicato la chiusura dal 18 al 25 marzo degli sportelli, presenti sul territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico, che erogano servizi al pubblico, presenti sul territorio nazionale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *