Scatta il doppio binario per la richiesta della cassa in deroga. Le unità produttive che sono nelle ex zone rossa o gialla possono continuare a richiedere l’integrazione salariale sulla base del decreto 9/2020 fino a esaurimento fondi. Mentre per le unità produttive situate nel resto del territorio nazionale la cassa in deroga è consentita nel rispetto nel decreto legge approvato ieri.
La definizione progressiva dei territori in relazione alla intensità dell’emergenza rende più articolato l’accesso agli ammortizzatori. Per le aziende già coperte da Cigo e Fis-assegno ordinario, la nuova disciplina è contenuta nel decreto legge Cura Italia, secondo cui i datori di lavoro che quest’anno sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili al coronavirus, possono presentare domanda di cassa integrazione, per periodi decorrenti dal 23 febbraio, di durata massima di nove settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.
Una cassa con poteri speciali che di fatto supera quella analoga contenuta nell’articolo 13 del Dl 9/2020 per l’allora zona rossa. La nuova norma però reintroduce l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. Resta da capire dai testi definitivi se questa nuova previsione si applica solo nel caso di utilizzo dell’assegno ordinario (Fis) oppure anche nel caso di applicazione dalla cassa integrazione
ordinaria con causale Covid-19.
Con riferimento, invece, alle aziende in genere prive di strumenti, è confermata la cassa in deroga.
Tuttavia si fanno salve le previsioni degli articoli 15 e 17 del Dl 9/2020, rispettivamente la cassa inderoga della zona rossa e gialla; ovviamente vanno verificati i fondi disponibili e ove esauriti è comunque consentito avvalersi del nuovo ammortizzatore.
La Cig in deroga si applica ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. Quindi le piccole aziende fino a 5 dipendenti, ma anche le grandi che hanno solo la Cigs.
Spetta alle Regioni e alle Province autonome sottoscrivere un accordo che può essere concluso anche in via telematica con i sindacati. Quindi non si tratta di un accordo con le singole aziende bensì un accordo quadro regionale.
Anche in questo caso il periodo massimo concedibile non può essere superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Il decreto infine, introduce anche 12 giorni di congedi straordinari e la previsione della malattia in caso
di quarantena e sorveglianza domiciliare. Si tratta di assenze che però vanno valutate in base all’impatto economico che hanno per i lavoratori.