CERTIFICAZIONE UNICA 2020 Invio all’Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2020”

1 premessa

L’Agenzia delle En­tra­te, con il provv. 15.1.2020 n. 8932, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2020” (CU 2020), relativi all’anno 2019, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e al­le informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

Con l’art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato stabilito, a regime, che le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elabo­razione della dichia­ra­zione precompilata possono essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770 (31 ottobre).

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2020”.

2 ambito applicativo della “certificazione unica 2020”

La “Certificazione Unica 2020” riguarda:

2.1 Redditi esenti

La Certificazione Unica 2020 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi cor­­ri­­sposti nell’anno 2019 che non hanno concorso alla formazione del reddito im­po­nibile ai fini fiscali e contributivi.

2.2 Compensi erogati ai “contribuenti minimi” e ai “contribuenti forfettari”

La Certificazione Unica 2020 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei compensi corrisposti nel 2019 alle persone fisiche che:

2.3  redditi erogati dai “contribuenti forfettari” ex L. 190/2014

2.3.1 Redditi di lavoro dipendente e assimilati

I contribuenti in regime forfetario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, dall’1.1.2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall’art. 6 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).

Tali soggetti diventano quindi obbligati a utilizzare la Certificazione Unica anche ai fini fiscali e non solo più ai fini previdenziali (interpello DRE Campania 19.5.2017 n. 954-881/2017).

In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2019, i “contribuenti forfettari” devono quindi compilare la Certificazione Unica 2020, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori.

2.3.2 Altri redditi

Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti in regime forfetario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).

Se tali ritenute rientrano nell’ambito applicativo della Certificazione Unica, il “contribuente forfettario” deve quindi compilare la Certificazione Unica 2020, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai contribuenti-sostituiti.

2.4 Datori di lavoro non sostituti d’imposta

La Certificazione Unica 2020 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assisten­ziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’im­posta e che erano tenuti:

Si ricorda che non sono sostituti d’imposta, ma devono rilasciare la Certificazione Unica a fini con­tri­butivi, ad esempio:

Lavoratori domestici

La Certificazione Unica 2020 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, ba­dan­ti), ai quali va consegnata una “dichiarazione sostitutiva” semplificata.

2.5 Certificazione dei dividendi, dei capital gain e degli altri redditi di capitale

La Certificazione Unica 2020 non riguarda invece la certificazione:

3 trasmissione telematica della “certificazione uni­ca 2020” all’agenzia delle entrate

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d’imposta de­vono trasmet­tere le certifica­zio­ni delle somme e dei valori corri­sposti:

Per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020, il sostituto d’impo­sta deve utilizzare il modello “ordinario”:

Il modello “ordinario” di Certificazione Unica 2020 è infatti costituito:

Nel caso in cui la Certificazione Unica attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all’Agenzia delle En­trate esclusivamente la parte della Cer­tificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

Dati relativi al contribuente

Si segnala che, tra i dati relativi al contribuente, deve essere indicato il codice della “categoria parti­colare”, secondo quanto previsto nella “Tabella F” posta in appendice alle istruzioni della Cer­tifi­ca­zione Unica 2020, che viene di seguito riportata.

3.1 Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2020 devono essere indicati:

3.1.1 Principali novità

Con riferimento alla Certificazione Unica 2020, relativa all’anno 2019, le principali novità riguardano:

Si segnala inoltre che nella Certificazione Unica 2020:

Modifiche al regime degli “impatriati”

In merito al regime degli “impatriati” di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, l’art. 5 co. 1 – 2 del
DL 34/2019 (conv. L. 58/2019), in relazione ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, ha stabilito che i redditi di lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, misura ulteriormente ridotta al 10% per coloro che trasferiscono la residenza nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sar­de­gna o Sicilia, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi successivi.

Inoltre, è stato stabilito che i redditi degli sportivi professionisti sono imponibili limitatamente al 50% del loro ammontare (non si applica la riduzione al 10%).

Successivamente, l’art. 13-ter del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), sostituendo il co. 2 dell’art. 5 del DL 34/2019, ha disposto che le nuove misure dell’agevolazione (imponibilità generale al 30% o 10% invece del 50%) si applichino a partire dal periodo d’imposta 2019, in relazione ai soggetti che a decorrere dal 30.4.2019 trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR e risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 16 del DLgs. 147/2015.

Al fine della compilazione della sezione della Certificazione Unica 2020 “Altri dati” – “Redditi esenti” (punti 464 e 465), sono stati quindi istituiti i nuovi codici “9”, “10” e “11” che individuano, rispettivamente, i redditi che possono beneficiare dell’esenzione del 70%, del 90% o del 50% (per gli sportivi professionisti).

Qualora il sostituto d’imposta non abbia applicato l’abbattimento dell’imponibile in base alla suddette percentuali, deve indicare nelle annotazioni, utilizzando rispettivamente i nuovi codici “CQ”, “CR” e “CS”, l’ammontare di tali somme per consentire al lavoratore di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

L’applicazione dell’“anticipazione” di cui al suddetto art. 13-ter del DL 124/2019 è però subordinata all’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplini l’accesso alle prestazioni dell’apposito “Fondo Controesodo”, non ancora emanato.

Pertanto, qualora tale DM non intervenga in tempo utile per l’effettuazione del conguaglio 2019 entro il 28.2.2020, le nuove indicazioni previste dalla Certificazione Unica 2020 non sono applicabili e il sostituto d’imposta deve riconoscere l’esenzione del 50%, come per i lavoratori rientrati in Italia entro il 29.4.2019, indicando il codice “5” nel punto 464 e nel successivo punto 465 l’importo del 50% che non ha concorso a formare il reddito imponibile.

3.1.2 Compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane

Si ricorda che l’art. 1 co. 114 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto l’inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipen­dente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma. Tale qualificazione fiscale non influisce però sul relativo regime previdenziale.

In relazione a tali compensi è necessario anche indicare, nella sezione dati anagrafici relativi al per­cettore delle somme, il codice “Z3”, rilevabile dalla tabella F sopra riportata.

3.2 Dati contributivi INPS

In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2020 devono essere indicati i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta al­l’INPS, suddivisi tra:

Lavoratori agricoli

La parte relativa ai dati contributivi INPS non deve essere compilata in relazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

L’obbligo di certificazione viene infatti assolto dall’INPS, in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

3.3 Dati contributivi di enti diversi dall’INPS

Nella sezione “Altri Enti” del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2020 devono essere indi­ca­ti i dati relativi alla contribuzione afferente ad Enti diversi dal­l’INPS (es. Casse di previdenza e as­sistenza di medici, infermieri, psicologi, biologi, vete­rinari e giornalisti).

3.4 Dati ASSICURATIVI INAIL

Nella Certificazione Unica 2020 devono essere indicati anche i dati assicurativi INAIL, riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63/93.

In particolare, il punto 71 (“Qualifica”) deve essere compilato nell’ipotesi in cui il lavoratore appar­tenga ad una delle “Ulteriori categorie” previste dalla seguente tabella, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

3.5 dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle prov­vigioni e ai redditi diversi

Nella parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2020 relativa ai redditi di lavoro auto­no­mo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:

3.6 dati relativi alle “locazioni brevi”

Nel modello “ordinario” della Certificazione Unica 2020 è inoltre presente il prospetto per indi­care i dati dei contratti di “locazione breve” e le ritenute operate sui relativi corrispettivi.

L’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), attuato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, ha infatti introdotto una ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, sti­pulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L’obbligo di applicazione della ritenuta riguarda gli intermediari immobiliari e i soggetti che gesti­scono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi relativi ai sud­detti contratti o intervengano nel loro pagamento (si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24).

Nel prospetto devono essere indicati:

Se il corrispettivo è stato percepito da un soggetto non proprietario, in caso di sublocazione o di concessione in godimento da parte del comodatario, occorre barrare l’apposita casella.

Comunicazione in forma aggregata

I dati riferiti ai contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo soggetto locatore possono essere comunicati anche in forma aggregata, indicando nell’apposita casella il numero complessivo dei contratti stipulati.

Per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve es­sere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, cioè in forma aggregata o in forma analitica.

3.7 Termine di trasmissione

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 deve avvenire entro il 9.3.2020 (in quanto il 7.3.2020 cade di sabato).

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

Con l’art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) è stata data “veste nor­ma­tiva” alla possibilità di dif­­ferire l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche:

Tale possibilità, infatti, era già stata prevista dall’Agenzia delle Entrate, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ma solo nell’ambito di proprie circolari.

Potranno quindi essere trasmesse entro il 2.11.2020 (termine per la presentazione del modello 770/2020, considerando che il 31.10.2020 cade di sabato) le Certificazioni Uniche 2020 riguardanti, ad esempio:

Devono invece essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, entro l’ordinaria scadenza del 9.3.2020, le Certificazioni Uniche 2020 riguardanti, ad esempio:

Differimento del termine dal 2021

Si segnala che, a decorrere dal 2021, quindi con effetto dalle Certificazioni Uniche 2021 (relative al 2020), il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate sarà differito dal 7 al 16 marzo (art. 16-bis co. 2 e 5 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019).

Rimane invece ferma la scadenza del 31 ottobre per le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata.

3.8 Modalità di trasmissione telematica

Il sostituto d’imposta deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli “ordinari” delle Certifica­zio­ni Uniche 2020:

Nell’ambito del flusso telematico (c.d. “fornitura”) è possibile:

3.8.1 Suddivisione del flusso telematico

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT:

Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. con­sulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

Inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora questo risulti più agevole per il so­stituto.

3.8.2 Tipologie di invii telematici

Gli invii possono essere:

Separazione degli invii sostitutivi e/o da annullamento

Qualora il sostituto d’imposta o l’intermediario debba procedere alla sostituzione e/o all’annulla­men­­­to di certificazioni validamente accolte, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso com­pren­sivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

Se il flusso contiene sia invii ordinari che sostitutivi o di annullamento, tale anomalia comporta lo scarto dell’intera comunicazione.

3.8.3 Software

Per compilare e inviare in via telematica le Certificazioni Uniche 2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito un apposito software.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche il software di controllo della Certificazione Uni­ca 2020, che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incon­gruenze riscontrate tra i dati contenuti e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.

3.8.4 Ricevuta di presentazione

Il flusso telematico si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate:

3.9 Comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei dati dei conguagli dei modelli 730

Unitamente alle Certificazioni Uniche 2020, i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate anche la “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato):

Il “quadro CT” deve essere compilato dai sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipen­dente o assimilati con compilazione dei dati fiscali.

Deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO” (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168) nel periodo dal 26 marzo al 22 gennaio dell’anno successivo, in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il “quadro CT” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 1).

Comunicazione delle variazioni

In ogni caso, il modello “CSO” deve essere utilizzato per comunicare le successive variazioni, ad esempio la variazione della sede Entratel, l’indicazione dell’intermediario o la modifica dello stesso (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2017 n. 51 e circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4).

3.10 Regime sanzionatorio

L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla pre­com­pilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uni­che, infatti, è prevista l’ap­pli­ca­zione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla sca­den­za, la san­zione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

3.10.1 Ambito applicativo

Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddi­tuali che non rilevano ai fini della pre­com­­pilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvi­gio­ni).

3.10.2 Correzione entro 5 giorni

Nei casi di errata trasmis­sio­ne, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni suc­ces­sivi alla scadenza.

A tali fini, la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2.8) aveva chiarito che i 5 giorni devono essere conteggiati a partire dalla scadenza ordinaria del 7 marzo, anche se il termine, cadendo di sabato, slitta a lunedì 9 marzo.

Pertanto, per evitare l’applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve av­venire entro il 12.3.2020 (5 giorni dal 7.3.2020, anche se opera lo slittamento al 9.3.2020).

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

A seguito dell’intervento della L. 205/2017, che ha disposto a livello normativo la possibilità di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elabo­razione della dichiarazione precompilata, deve ancora es­sere chiarito se la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni è applicabile anche alle Certificazioni in esame.

Da un punto di vista letterale, infatti, tale disposizione è riferita solo alla scadenza “ordinaria” del 7 marzo.

3.10.3 Scarto dei file

Il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2020 n. 8932 e le istruzioni alla Certificazione Unica 2020 stabiliscono inoltre che, nel caso di:

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

Da un punto di vista letterale, le suddette disposizioni del provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2020 n. 8932 sono riferite solo alla scadenza “ordinaria” del 7 marzo, anche se lo stesso provvedimento evidenzia che, a seguito dell’intervento della L. 205/2017, le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’e­labo­razione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine di pre­sentazione del modello 770 (31 ottobre).

Sul punto è quindi necessario un chiarimento ufficiale.

3.10.4 Ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiara­zione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile.

La posizione dell’Agenzia delle Entrare appare tuttavia discutibile, in quanto l’esclusione del ravve­di­mento non è prevista a livello normativo.

4 consegna della “certificazione unica 2020” al contribuen­te-sosti­tuito

Il sostituto d’imposta deve:

Il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2020, da rilasciare al contribuente-sostituito, è costi­tuito:

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2020 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, il sostituto d’im­posta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

4.1 Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2020 devono essere indicati:

4.2 Dati contributivi INPS ed altri enti e dati assicurativi INAIL

La parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2020 riguardante i dati relativi alla con­tribuzione dovuta al­l’INPS e ad altri Enti e i dati assicurativi INAIL, invece, è identica a quella del modello “ordinario” (si vedano i precedenti § 3.2, 3.3 e 3.4).

4.3 dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle prov­vigioni e ai redditi diversi

Nella parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2020 relativa ai redditi di lavoro auto­no­­mo,

alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati, in maniera analoga al mo­dello “ordinario”:

A differenza del modello “ordinario”, non sono invece previsti i riquadri relativi all’indicazione:

4.4 dati relativi alle “locazioni brevi”

Nel modello “sintetico” della Certificazione Unica 2020 è presente anche il prospetto per indicare i dati dei contratti di locazione breve e le ritenute operate sui relativi corrispettivi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017, con un contenuto identico al modello “ordinario”.

4.5 Sottoscrizione del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2020 anche me­diante sistemi di ela­bo­ra­zione automatica.

4.6 Termine di consegna

I sostituti d’imposta devono consegnare ai con­tri­­buenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2020 entro il 31.3.2020.

Anticipazione del termine dal 2021

Si segnala che, a decorrere dal 2021, quindi con effetto dalle Certificazioni Uniche 2021 (relative al 2020), il termine per la consegna al contribuente-sostituito sarà anticipato dal 31 al 16 marzo
(art. 16-bis co. 2 e 5 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019), venendo quindi a coincidere con quello previsto per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

4.7 Modalità di consegna

I sostituti d’imposta, in luogo del­la consegna della Certificazione Unica 2020 in formato cartaceo, pos­sono tra­smetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

4.8 Rilascio di una nuova Certificazione relativa al 2019

Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi ero­gati nel 2019, prima dell’approvazione della Certificazione Unica 2020, ad esempio la Certi­fica­zio­ne Unica 2019 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso an­no, deve rilasciare:

4.9 Rilascio di una certificazione diversa dopo la trasmissione all’Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui il sostituto d’imposta rilasci una Certificazione Unica 2020 diversa da quella tra­smes­­sa all’Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contri­buen­te che, se inten­de avvalersi della dichiarazione pre­com­pilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà:

4.10 Rilascio della Certificazione relativa al 2020

La Certificazione Unica 2020, relativa al 2019, può essere utilizzata anche per certificare i dati rela­tivi all’anno 2020, fino all’approvazione di una nuova certificazione.

In tal caso, i riferimenti agli anni 2019 e 2020 contenuti nella Certificazione Unica 2020 e nelle re­la­tive istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi.

È il caso, ad esempio, della certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di la­­­voro dipendente nel 2020, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore ces­sato.

4.11 Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna della certificazione

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele ri­lascio al contri­­buen­­te-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione am­mi­ni­stra­tiva da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi del­l’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modi­ficato dal DLgs. 158/2015).

Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base impo­nibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “me­ramente formale” e quindi non sanzionabile.

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