USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA (C.D. “BREXIT”) Principali effetti – Regime transitorio

1 premessa

In data 29.1.2020, il Parlamento europeo ha ratificato il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”).

Gli elementi essenziali dell’accordo sono rappresentati:

Una decisione circa una possibile proroga del periodo di transizione dovrà essere assunta congiuntamente dall’Unione europea e dal Regno Unito entro il 30.6.2020.

Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.1.2020 n. 19 ha escluso l’ap­plicazione delle norme contenute nel DL 25.3.2019 n. 22 (conv. L. 20.5.2019 n. 41), che in determi­nati casi potevano prolungare ai 18 mesi successivi l’applicazione delle disposizioni fiscali di na­tura comunitaria dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, in quanto presupponevano un recesso del Regno Unito in assenza di accordo.

2 periodo transitorio

L’accordo di recesso, nella IV parte, prevede un periodo di transizione fino al 31.12.2020 (salvo un’even­tuale proroga), durante il quale la normativa europea continuerà ad applicarsi nei confronti del Regno Unito.

2.1 iva e tributi doganali

Sino al 31.12.2020, salvo diversi e nuovi accordi, rimangono invariate le disposizioni in materia di IVA, accise e dogane.

Durante il periodo transitorio, pertanto, agli effetti fiscali e doganali, il territorio dell’Unione europea continuerà a essere costituito anche dal territorio del Regno Unito.

La permanenza delle attuali disposizioni dell’Unione europea farà sì che non saranno posti limiti allo scambio di beni tra il Regno Unito e gli Stati membri della UE, i quali continueranno a essere regolati dalle norme armonizzate in materia di IVA, dogane e accise.

Sino al 31.12.2020, in particolare, le cessioni tra operatori economici dell’Unione europea, spediti o trasportati dal Regno Unito a un altro dei 27 Paesi UE o viceversa continueranno a essere regolati dalle disposizioni previste dagli ordinamenti interni per le “cessioni intracomunitarie”, in relazione alle quali permarrà l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, ove dovuti (nel­la maggior parte dei casi, non è più necessaria la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti).

2.2 imposte sui redditi

Rimangono salvi sino al 31.12.2020 nei rapporti con il Regno Unito gli effetti delle norme fiscali di derivazione comunitaria, tra le quali, tra le principali, quelle riguardanti:

2.3 libertà di stabilimento e servizi finanziari

Sino al 31.12.2020, salvo diversi e nuovi accordi, rimangono vigenti la normativa e le procedure dell’Unione europea in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle mer­ci, anche nei rapporti con il Regno Unito.

In particolare, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il c.d. “regime di passaporto”) ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di
trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.

2.4 circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale

L’Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea prevede un periodo transitorio che si estenderà sino al 31.12.2020.

Tale previsione, finalizzata a garantire un recesso ordinato, la certezza del diritto e le necessarie tutele ai cittadini comunitari soggiornanti nel Regno Unito e ai cittadini britannici presenti nell’Unio­ne europea, mantiene inalterate le attuali regole, comprese quelle di circolazione dei lavoratori e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

In particolare, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, familiari e di disoccupazione, di ma­­­­­lattia, maternità e paternità, nonché la legislazione prevista per i distacchi di lavoratori all’este­ro, i recuperi di contributi e delle prestazioni indebite (pensionistiche e non pensionistiche), fino al 31.12.2020 continueranno a trovare applicazione le norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute nel regolamento CE 29.4.2004 n. 883 e nel regolamento CE 16.9.2009
n. 987 (circ. INPS 4.2.2020 n. 16).

3 effetti al termine del periodo transitorio

Al termine del periodo transitorio, fissato nella data del 31.12.2020, salvo diversi e nuovi accordi tra l’Unione europea e il Regno Unito, si applicherà nei rapporti tra Unione europea e Regno Unito la nor­mativa relativa ai rapporti con Stati terzi.

3.1 iva e tributi doganali

A decorrere dall’1.1.2021, salvo diversi e nuovi accordi, il Regno Unito sarà assimilato agli Stati terzi e, pertanto, gli effetti principali in materia di IVA saranno i seguenti:

Entro il termine del periodo transitorio (attualmente fissato nella data del 31.12.2020), tuttavia, l’Unione europea e il Regno Unito potranno stabilire regole chiare e più vantaggiose per le merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell’Unione europea e del Regno Unito (cfr. comunicato Agenzia Dogane e Monopoli 29.1.2020).

Continuano, invece, ad esplicare efficacia per ulteriori 5 anni dopo la fine del periodo di transizione le norme della direttiva 2010/24/UE in materia di assistenza reciproca per il recupero dei crediti tributari (sia riferiti all’IVA che alle altre imposte).

3.2 imposte sui redditi

Salvo diversi e nuovi accordi, dall’1.1.2021 il Regno Unito risulterà, ai fini delle imposte sui redditi, uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti.

Oltre alle norme in precedenza citate (esenzione da ritenute su dividendi, interessi, royalties, ecc.) verranno meno, ad esempio, le procedure di scambio automatico dei dati delle attività finanziarie e dei connessi redditi previste dalla direttiva 2011/16/CE; lo scambio, però, continuerà (con procedure del tutto similari) in virtù dell’adesione del Regno Unito alla Convenzione Multilaterale per la mu­tua assistenza ai fini fiscali (strumento su base mondiale, e non comunitaria).

3.3 libertà di stabilimento e servizi finanziari

Al termine del periodo di transizione, fissato in data 31.12.2020, salvo diversi e nuovi accordi, alle en­tità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell’Unione europea e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di Stati terzi.

Allo stesso modo, in assenza di accordi differenti, alle entità dell’Unione europea (incluse le entità italiane) che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la normativa che disciplina l’ope­ra­tività extra-UE.

3.4 circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale

In materia di circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale non è al momento possibile individuare il quadro giuridico che si prospetterà nel periodo successivo al 31.12.2020, ma è possibile formulare alcune ipotesi.

Una prima ipotesi riguarda il raggiungimento di un accordo finalizzato ad istituire un’area di libero scambio, nella quale verrebbero sostanzialmente mantenuti i principi del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Diversamente, in mancanza di un tale accordo al termine del periodo transitorio, il Regno Unito di­ven­terà uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti e si potrebbe assistere alla stipula di diversi ac­cordi bilaterali di sicurezza sociale tra lo stesso Regno Unito e i singoli Paesi dell’Unione europea.

In tale circostanza, occorrerà verificare caso per caso quali forme assicurative verranno regolate dall’accordo e quali ne resteranno escluse.

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