REGIME FORFETARIO PER AUTONOMI Fruibilità dell’agevolazione contributiva

1 regime forfetario per gli autonomi

L’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) disciplina il regi­me fiscale age­volato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti at­tività d’impresa, di arte o pro­fes­sione in forma individuale.

Il regime è stato per alcuni aspetti modificato dalla L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), a decorrere dal 2020. Gli interventi hanno riguardato:

I nuovi presupposti per l’applicazione del regime forfetario sono operativi dall’1.1.2020, per cui l’applicazione del regime per tale anno richiede di verificare tali condizioni con riferimento alla situazione consolidatasi nell’anno precedente, ossia con riferimento al 2019. Questa impostazione è stata indicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta alle interrogazioni parlamentari 5.2.2020 n. 5-03471 e 5-03472 e ribadita dall’Agenzia delle Entrate con la ris. 11.2.2020
n. 7.

1.1 condizioni d’accesso o di permanenza nel regime

Dal 2020, l’accesso al regime forfetario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è pos­si­bi­le per i soggetti che, nell’anno precedente:

Inoltre, il regime è precluso ai soggetti che si trovino, nel corso dell’applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni:

1.2 Principali caratteristiche del regime

L’utilizzo del regime consente di determinare in modo forfetario il reddito impo­nibile, mediante un coef­ficiente di redditività differente in base alla tipologia di attività svolta, e di tassarlo applicando un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale pari al 15%.

Al ricorrere di talune condizioni, detta aliquota può essere ridotta al 5% in favore dei soggetti che iniziano una nuova attività.

Il regime contempla, altresì, l’esclusione da IVA, IRAP e dagli indici sintetici di affidabilità fiscale, l’esonero dalle ritenute fi­scali (da subire sulle somme percepite e da operare su quelle corrisposte, con la sola eccezione delle ritenute sulle somme erogate a titolo di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati) e la deter­mina­zio­ne agevolata dei contributi previdenziali.

Con riferimento all’agevolazione relativa alla determinazione dei contributi previdenziali, il suo uti­liz­zo necessita la presentazione di un’apposita domanda secondo le modalità e i termini di seguito riepilogati.

2 Agevolazione contributiva

L’agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato:

2.1 Contenuto dell’agevolazione

L’agevolazione consiste nella determinazio­ne dei contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al reddito forfetario (assoggettato ad im­po­sta so­stitutiva) “la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”.

La suddetta riduzione opera sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito, sia per quella eventualmente determinata sul reddito eccedente (circ. INPS 19.2.2016 n. 35).

Accredito contributivo

Per l’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 co. 29 della
L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS.

In forza di tale norma, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato (con le aliquote pre­vi­ste per le Gestioni artigiani e commercianti, ridotte del 35%) sul minimale di reddito (per il 2020, pa­ri a 15.953,00 euro), attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a cia­scun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un con­tri­buto in­fe­riore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

2.2 Decadenza dell’agevolazione

Considerato che il presupposto per applicare l’agevolazione contributiva è la fruizio­ne del regime agevolato ai fini reddituali, nell’ipotesi in cui detto regime cessi (volontaria­mente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisiti d’accesso o la verifica di una delle cause ostative), anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita).

Qualora il regime cessi per effetto dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, l’agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall’anno per il quale è stata accertata l’assenza dei presupposti per il regime forfetario.

Effetti della decadenza

La cessazione dell’agevolazione determina:

Comunicazione di rinuncia all’agevolazione

Con il messaggio 3.1.2019 n. 15, l’INPS ha precisato che il termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Per effetto della rinuncia, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.

Le comunicazioni pervenute all’Istituto in data successiva determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Le modalità di presentazione della rinuncia sono analoghe a quelle già definite dell’INPS per la precedente domanda di agevolazione.

Si ipotizzi un soggetto che abbia applicato il regime forfetario con l’agevolazione contributiva per il 2019 e fuoriesca da detto regime nel 2020.

Sulla base delle indicazioni dell’Istituto, se la rinuncia all’agevolazione contributiva è fatta pervenire entro il 28.2.2020, la disciplina previdenziale ordinaria sarà applicata dall’1.1.2020.

Laddove, invece, la rinuncia sia trasmessa oltre la predetta data, la disciplina previdenziale ordinaria sarà ripristinata solo dall’1.1.2021; ciò significa che, per il 2020, può continuare ad essere applicata la riduzione contributiva del 35%, pur non trovando più applicazione il regime agevolato ai fini reddituali (tale situazione potrebbe determinare difficoltà in sede di compilazione del quadro RR del modello REDDITI 2021).

2.3 esclusione di ulteriori riduzioni contributive

Optando per l’agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di:

2.4 Presentazione della domanda

L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da tra­smettere all’INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con le circ. 10.2.2015 n. 29 e 19.2.2016 n. 35.

Attività in corso

I soggetti “forfetari” già esercenti attività d’impresa al 31.12.2019, che aderiscano per la prima volta all’agevolazione contributiva, hanno l’onere di:

Per i soggetti che hanno già aderito all’a­gevolazione contributiva nel 2019, la stessa si applicherà automaticamente anche nel 2020, ove permangano i re­quisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia (circ. INPS 12.2.2018 n. 27).

Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo; in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richie­dente permanga in possesso dei requisiti di legge.

2.5 versamento dei contributi agevolati

Il versamento dei contributi determinati in forza dell’agevolazione sopra indicata è effettuato: Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contri­bu­zio­ne di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *