1 premessa
Al fine di acquisire i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e UNICO PF), l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha previsto l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie:
In attuazione di tale disposizione, con il DM 22.11.2019, pubblicato sulla G.U. 4.12.2019 n. 284, sono stati individuati nuovi esercenti professioni sanitarie obbligati all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie da utilizzare per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e modello REDDITI PF).
Per la trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria, per la relativa consultazione da parte del cittadino e per la loro conservazione, si applicano le medesime modalità previste per gli altri soggetti obbligati, contenute nei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.7.2015 e 27.4.2018.
2 Nuovi soggetti obbligati
L’obbligo di invio dei dati relativi alle spese sanitarie viene infatti esteso agli iscritti:
Comunicazione degli elenchi dei professionisti al Sistema tessera sanitaria
Ai fini in esame, gli elenchi dei nuovi soggetti obbligati saranno resi disponibili al Sistema tessera sanitaria da parte:
3 Decorrenza
L’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, da parte dei suddetti soggetti, si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall’1.1.2019.
I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2019 saranno quindi utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020, da rendere disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 15.4.2020.
4 Dati da comunicare
Per ciascuna spesa sanitaria o rimborso (in caso di prestazioni non erogate o parzialmente erogate), i dati da trasmettere al Sistema tessera sanitaria sono:
4.1 applicazione del “criterio di cassa”
La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”.
I dati da trasmettere al Sistema tessera sanitaria devono quindi tenere conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente.
4.2 Spese già soggette a comunicazione
Le spese da comunicare devono essere diverse da quelle già previste dall’art. 3 co. 3 del
DLgs. 175/2014, cioè quelle che vengono già comunicate da parte:
4.3 Modalità di utilizzo dei dati
Le modalità tecniche di utilizzo dei nuovi dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
5 Modalità di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
La comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie deve avvenire:
Delega ad intermediari
I dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (es. professionisti abilitati ad Entratel), appositamente delegati, utilizzando l’apposita funzione del Sistema tessera sanitaria.
A tal fine, gli intermediari devono:
La delega all’intermediario può essere anche parziale, vale a dire è possibile inviare alcuni dati direttamente e fare trasmettere gli altri dati dal soggetto delegato, prestando attenzione ad evitare errori e duplicazioni.
6 Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
L’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
In relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2019, l’invio deve quindi avvenire entro il 31.1.2020.
7 Regime sanzionatorio
Ai sensi dell’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
Primo anno di applicazione dell’obbligo
Il successivo co. 5-ter dell’art. 3 del DLgs. 175/2014 stabilisce però che, per il primo anno di applicazione dell’obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:
La disposizione in esame è quindi applicabile alle comunicazioni riguardanti le spese sanitarie sostenute nel 2019, in relazione ai nuovi soggetti obbligati per effetto del DM 22.11.2019, che devono essere trasmesse entro il 31.1.2020.