Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2019 – Modalità e termini di presentazione del modello

1 premessa

L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall’art. 4 del
DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172),
ha previsto il riconoscimento di un credito d’im­posta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni.

Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le dispo­sizioni attuative di tale agevolazione.

L’art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (conv. L. 8.8.2019 n. 81) ha modificato il citato art. 57-bis del
DL 50/2017, riformulando, dal 2019, la misura agevolativa e individuando le necessarie coperture per l’applicazione dell’agevolazione “a regime”.

Al fine di accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello, approvato con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31.7.2018.

2 soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame:

L’agevolazione si applica indipendentemente:

3 oggetto dell’agevolazione

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

3.1 Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:

Investimenti incrementali

Per beneficiare dell’agevolazione il valore complessivo degli investimenti deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per “stessi mezzi di informazione” si intendono le tipologie di canale informativo, quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive).

3.2 Spese escluse

Sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per:

Inoltre, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

4 profili temporali

Sono agevolabili i suddetti investimenti pubblicitari incrementali su stampa, radio e televisioni effettuati dall’1.1.2018 (oltre a quelli effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017 esclusivamente sulla stampa).

Sono quindi agevolabili anche gli investimenti effettuati nel 2019.

Attestazione di effettivo sostenimento delle spese

L’effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, deve risultare da apposita atte­stazione rilasciata:

5 misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta per il 2017 e 2018 era pari:

Dal 2019, il credito d’imposta è invece previsto nella misura unica del 75% per tutti i soggetti.

In ogni caso, l’agevolazione è riconosciuta:

6 accesso all’agevolazione

Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare, mediante l’apposito modello:

Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l’ordine temporale di invio dei modelli.

6.1 Modalità di presentazione

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

6.2 Termini di presentazione

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2019:

7 concessione dell’agevolazione

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, con l’indicazione:

L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti ef­fet­tua­ti è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Pre­si­denza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

8 utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:

Compilazione del modello F24

Secondo quanto stabilito dalla suddetta ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41, in sede di compi­lazione del modello F24:

9 divieto di cumulo con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea.

10 indicazione nella dichiarazione dei redditi

Il credito d’imposta è indicato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione, a seguito degli investimenti effettuati;
  • nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

11 ipotesi di revoca

Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui:

  • venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
  • ovvero, la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

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