Patent box – Determinazione diretta in alternativa alla procedura di ruling – Disposizioni attuative

1 premessa

L’art. 4 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, ha introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile ai fini del Patent box (c.d. opzione “fai da te”).

Prima di tale disposizione la procedura di ruling, consistente in un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, era obbligatoria con riferimento alla determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445 sono state definite le disposizioni attuative della nuova opzione.

2 SOGGETTI che possono esercitare l’opzione “fai da te”

Possono esercitare l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile i titolari di reddito d’impresa che optano per il Patent box.

Alternativa al rinnovo del ruling

Possono esercitare l’opzione “fai da te” anche coloro che hanno già concluso un accordo a seguito della procedura di ruling, in alternativa al rinnovo dello stesso.

Ruling in corso all’1.5.2019

Possono esercitare la suddetta opzione anche i soggetti che all’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019) avevano in corso una procedura di ruling.

A tal fine occorre presentare un’apposita comunicazione:

3 modalità di esercizio dell’opzione “fai da te”

L’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile:

4 utilizzo del patent box in caso di esercizio dell’opzione “fai da te”

A seguito dell’esercizio della suddetta opzione, la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, è:

Ruling in corso all’1.5.2019

I soggetti che all’1.5.2019 avevano in corso una procedura di ruling e optano per la determinazione diretta del reddito agevolabile, nel rispetto delle condizioni sopra esposte, devono ripartire la somma delle variazioni in diminuzione relativa ai periodi d’imposta cui si riferisce l’agevolazione Patent box in tre quote annuali di pari importo, da indicare nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP relative al periodo d’imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

5 documentazione

I soggetti che optano per la determinazione diretta del reddito agevolabile devono indicare le informazioni necessarie in idonea documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal provv. 30.7.2019 n. 658445.

Assenza della documentazione – Effetti

La totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell’agevolazione, con con­se­guente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.

5.1 contenuto della documentazione

La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B.

La sezione A contiene le seguenti informazioni riferibili al periodo d’imposta dell’agevolazione Patent box:

Nella sezione B devono invece essere indicate:

Qualora parte delle informazioni previste alle sezioni A e B siano già contenute nella do­cu­men­tazione predisposta ai fini del regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento o nella documentazione esibita nell’ambito della procedura di Patent box, il contribuente ha la facoltà di operare un mero richiamo alla documentazione già in suo possesso.

Documentazione idonea per le microimprese, le piccole e medie imprese

Le microimprese, le piccole e medie imprese potranno utilizzare in caso di utilizzo diretto, nell’am­bito dell’applicazione del metodo del Residual Profit Split, le analisi di benchmark di settore sulla base dei codici attività previsti dalla nomenclatura ATECO 2007, messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate su richiesta.

Il contribuente potrà inviare una formale e specifica richiesta all’Ufficio Accordi preventivi della Dire­zione Centrale Grandi Contribuenti:

Resta ferma la facoltà del contribuente di effettuare proprie analisi.

Dette imprese possono altresì predisporre le sezioni A e B in forma semplificata, fornendo infor­mazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.

5.2 forma e condizioni di efficacia della documentazione

La documentazione deve essere:

La documentazione produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l’accertamento di cui all’art. 43 del DPR 600/73.

Assenza della firma elettronica con marca temporale

L’assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano, anche disgiunta­mente, il recupero integrale dell’agevolazione Patent box, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.

Documentazione idonea

Fermo restando quanto sopra indicato, la documentazione è considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione del reddito agevolabile, a prescindere dalla circostanza che il metodo utilizzato, le modalità applicative e i criteri adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Am­ministrazione finanziaria.

6 comunicazione del possesso della documentazione

Il contribuente che detiene la suddetta documentazione deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia dell’agevo­lazione Patent box.

In assenza di tale comunicazione, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle san­zioni di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 471/97 in caso di rettifica da parte dell’Amministrazione finan­ziaria (si veda il successivo § 7).

Per gli esercizi fino al 2018, il contribuente che ha determinato autonomamente e indicato in dichia­razione il reddito agevolabile, effettua la comunicazione del possesso della documentazione tramite PEC o raccomandata A/R da inviare all’ufficio competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

7 disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione

Qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente con­segni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d’impresa, determinato dai soggetti che hanno optato per il suddetto regime agevolativo, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applica la sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 18.12.97 n. 471.

Termini di consegna della documentazione

La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro 20 giorni dalla relativa richiesta.

Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l’esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative, queste dovranno essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta.

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