La presente Circolare analizza le altre principali novità contenute nel DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), come modificato in sede di conversione nella L. 28.6.2019 n. 58, diverse da quelle riguardanti la normativa fiscale. In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti: – la modifica della disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche; – l’indicazione nel bilancio sociale dei tempi di pagamento tra le imprese; – il rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato; – la proroga dei termini per gli adeguamenti statutari al codice del Terzo settore; – la riduzione dei premi INAIL; – le modifiche alla “Nuova Sabatini” e alle “Nuove imprese a tasso zero”; – la concessione di agevolazioni per sostenere l’innovazione delle imprese; – il “contratto di espansione” per le grandi imprese; – la tutela dei marchi storici e il contrasto all’“Italian sounding”; – i termini di validità della DSU e la determinazione dell’ISEE corrente; – l’introduzione della Società di investimento semplice (SIS

DL 30.4.2019 n. 34
(c.d. “Decreto Crescita”)
conv. L. 28.6.2019 n. 58 –

Altre novità

1 premessa

Il DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) è stato convertito nella L. 28.6.2019 n. 58, preve­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

Il DL 34/2019 è entrato in vigore l’1.5.2019, mentre la L. 58/2019 è entrata in vigore il 30.6.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nel DL 34/2019 convertito, diverse da quelle riguardanti la normativa fiscale che sono state analizzate nelle precedenti Circolari.

2 altre novità

Argomento Descrizione
Informativa
sulle erogazioni pubbliche

Nuova disciplina
Con l’art. 35 del DL 34/2019 convertito viene modificata in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. 124/2017. Ambito soggettivo di applicazione La disciplina in esame si applica alle: Le prime tre tipologie di soggetti elencati e le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri devono adempiere all’obbligo di informativa mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno. Le imprese soggette a registrazione presso il Registro delle imprese devono adempiere all’obbligo informativo nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’e­ven­­tuale bilancio consolidato. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno. Ambito oggettivo di applicazione Gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aven­ti carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Il beneficio economico ricevuto è oggetto di informativa, quindi, indipendentemente dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura. Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (come le agevolazioni fiscali o i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta o una retribuzione per un incarico ricevuto. Modalità di rendicontazione Gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati” e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa. Provenienza delle erogazioni Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati, nell’esercizio finanziario precedente, dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti ad esse assimilati.
segue Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, non devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza, a condizione che l’esi­stenza degli aiuti venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito Internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione L’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato. Decorrenza Gli obblighi informativi si applicano a partire dall’esercizio finanziario 2018. L’obbligo informativo deve essere adempiuto, quindi, per la prima volta: Regime sanzionatorio A partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri Le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri sono tenute a pubblicare (oltre alle informazioni sulle erogazioni pubbliche sopra riportate), trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali, l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Tempi di
pagamento
tra le imprese – Indicazioni nel bilancio sociale
L’art. 22 del DL 34/2019 convertito integra la disciplina del DLgs. 231/2002, che dà attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In base al nuovo art. 7-ter del DLgs. 231/2002, nel bilancio sociale le società: Decorrenza Tale nuova disciplina si applica a decorrere dall’esercizio 2019.
Rinnovo
dei contratti di locazione a canone agevolato – Norma di interpretazione
autentica
L’art. 19-bis del DL 34/2019 convertito fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 2 co. 5 quarto periodo della L. 431/98, stabilendo che la norma si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio. Durata del secondo rinnovo del contratto Le locazioni a canone concordato, di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98, hanno durata triennale e:
segue In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. La disposizione interviene ad interpretare quest’ultima previsione, esplicitando che il secondo rinnovo del contratto di locazione a canone concordato ha durata biennale.
Proroga
dei termini per
gli adeguamenti statutari al codice del Terzo settore
L’art. 43 co. 4-bis del DL 34/2019 convertito proroga il termine entro cui determinati enti possono adeguare con modalità semplificate atti costitutivi e statuti alle disposizioni del codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) e della riforma sull’impresa sociale (DLgs. 112/2017). Nello specifico, detto termine è prorogato al 30.6.2020, rispettivamente, per: Entro il nuovo termine, è possibile modificare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Limiti all’equiparazione degli enti del Terzo settore ai partiti politici Per effetto dell’art. 43 co. 1 – 2 del DL 34/2019 convertito, non sono equiparabili ai partiti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo set­tore i cui organi direttivi o di gestione siano composti per meno di un terzo: Fino all’operatività del Registro del Terzo settore, fa fede l’iscrizione agli attuali Registri previsti dalle normative di settore.
Riduzione dei premi INAIL Con l’art. 3-sexies del DL 34/2019 convertito viene messo a regime, a partire dall’anno 2023, il meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione INAIL, inizialmente previsto dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) per il triennio 2019 – 2021; tale meccanismo non trova, invece, applicazione per l’anno 2022.
Nuova Sabatini – Modifiche L’art. 20 del DL 34/2019 convertito modifica l’agevolazione di cui all’art. 2 del
DL 69/2013 (c.d. “Nuova Sabatini”). In particolare:
segue Incentivi alla capitalizzazione Con l’art. 21 del DL 34/2019 convertito viene stabilito che i contributi previsti dalla “Nuova Sabatini” siano riconosciuti, in misura più elevata rispetto allo standard, in favore delle micro, piccole e medie imprese: che intendono realizzare un programma di investimento.
Nuove
imprese a
tasso zero

Modifiche
L’art. 29 co. 1 e 2 del DL 34/2019 convertito modifica l’agevolazione di cui al Titolo I, Capo 0I, del DLgs. 21.4.2000 n. 185 (c.d. “Nuove imprese a tasso zero”), volta a sostenere la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’ac­cesso al credito. Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione in esame le imprese: Ambito oggettivo di applicazione L’agevolazione si sostanzia nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, a fronte di una durata massima e di un importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. Al riguardo, l’art. 29 co. 1 del DL 34/2019 convertito: da 8 a 10 anni la durata del mutuo agevolato; l’aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spese ammissibili, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi; Cumulo con altre agevolazioni Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea.
        Digital transformation         segue Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi del­le imprese, di micro, piccola e media dimensione, l’art. 29 co. 5 – 8 del DL 34/2019 convertito prevede la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili. Soggetti beneficiari Per l’accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche: o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. Tali soggetti, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione. Ambito oggettivo di applicazione Le agevolazioni sono volte a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale: della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via Internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati, geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, Internet of things;
Misure
per l’inserimento dei giovani
nel mondo
del lavoro
Con l’art. 49-bis del DL 34/2019 convertito, al fine di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, si riconosce, a decorrere dal 2021, un incentivo per le imprese che: L’incentivo in questione:
Incentivo
assunzioni nel Mezzogiorno
Con l’art. 39-ter del DL 34/2019 convertito vengono stanziate risorse nel limite di 200 milioni di euro per gli oneri derivanti dall’incentivo occupazionale riconosciuto dall’art. 1 co. 247 della L. 145/2018 ai datori di lavoro che, nel periodo dall’1.1.2019 al 30.4.2019, hanno assunto a tempo indeterminato, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, soggetti: I suddetti oneri vengono posti a carico del Programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”.
Misure
in materia
di crisi industriale complessa
Con l’art. 41 del DL 34/2019 convertito si dispone la proroga, nel 2019 e per ulteriori 12 mesi, delle misure previste dall’art. 25-ter del DL 23.10.2018 n. 119 in materia di trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa. Ai sensi dell’art. 27 del DL 22.6.2012 n. 83, sono considerate aree di crisi industriale complessa i territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: La proroga in argomento interessa i lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31.12.2019.
Contratto
di espansione per grandi imprese
Con l’art. 26-quater del DL 34/2019 convertito si introduce, in sostituzione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all’art. 41 del DLgs. 148/2015, un nuovo strumento denominato “contratto di espansione”, utilizzabile dalle aziende: Tramite tale contratto, stipulabile in via sperimentale per il biennio 2019-2020, l’impresa può:
Smart&start
Italia
L’art. 29 co. 3 e 4 del DL 34/2019 convertito dispone la revisione della disciplina attuativa relativa:
Concessione
del
Voucher 3I Investire In Innovazione
Con l’art. 32 co. 7 – 10 del DL 34/2019 convertito viene riconosciuto alle start up innovative di cui al DL 18.10.2012 n. 179 il “Voucher 3I – Investire In Innovazione”, allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019 – 2021. Il “Voucher 3I” potrà essere utilizzato dalle imprese beneficiarie per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi: Provvedimento attuativo Con un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del “Voucher 3I”.
Bonus giovani eccellenze” Con l’art. 39-bis del DL 34/2019 convertito vengono modificate le disposizioni relative al c.d. “bonus giovani eccellenze” di cui all’art. 1 co. 717 della L. 145/2018, imputando alle risorse del Programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”, in luogo di quello nazionale, i relativi oneri finanziari per il biennio 2019 – 2020.
Regime
di tempo definito per
i ricercatori universitari
Con l’art. 5 co. 5-bis del DL 34/2019 convertito viene estesa anche ai contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di “tipo B” la possibilità di prevedere il regime di tempo definito e non solo a tempo pieno, fino a quel momento possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di “tipo A” (art. 24 co. 4 della L. 30.12.2010 n. 240).
Tutela dei
“marchi storici
di interesse
nazionale”
Con l’art. 31 del DL 34/2019 convertito viene modificato il DLgs. 10.2.2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale), istituendo il marchio storico di interesse nazionale e creando un apposito registro che li tuteli e disincentivando iniziative che prevedano la chiusura degli stabilimenti produttivi delle imprese titolari di marchi storici, con eventuale delocalizzazione all’estero, salvaguardando i relativi posti di lavoro. Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale In particolare, viene istituito il “Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale”, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. L’iscrizione al Registro potrà avvenire, su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio, in presenza delle seguenti condizioni: Decreto attuativo Mediante un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico: Valorizzazione dei marchi storici nella crisi d’impresa Viene prevista una specifica disciplina volta a salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva in caso di crisi di impresa. In particolare, viene previsto:
Contrasto all’“Italian
sounding
Con l’art. 32 co. 1 – 6 del DL 34/2019 convertito viene prevista una disciplina volta a contrastare il fenomeno dell’“Italian sounding”. Definizione Il fenomeno dell’“Italian sounding” viene definito dal nuovo art. 144 co. 1-bis del DLgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) come la pratica finalizzata “alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti”. Agevolazione per le spese legali collegate all’Italian sounding Viene quindi previsto che, ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri, è concessa un’age­vo­la­zione: Provvedimento attuativo Con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno emanate le disposizioni di attuazione della suddetta agevolazione. Marchi riconducibili ad enti territoriali o forze armate o forze dell’ordine Modificando l’art. 10 del DLgs. 30/2005, viene fatto divieto di registrare come marchi d’impresa anche:
Sostegno all’estero
dei marchi collettivi
L’art. 32 co. 12 – 13 del DL 34/2019 convertito prevede che, allo scopo di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello Sviluppo economico conceda un’agevolazione, fissata nella misura massima di un milione di euro per anno, diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria. Provvedimento attuativo Un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico fisserà i criteri e le modalità di concessione dell’agevolazione in esame.
Patent cooperation treaty I co. 16 e 17 dell’art. 32 del DL 34/2019 convertito, intervenendo sugli artt. 55 e 160-bis del DLgs. 30/2005, rendono possibile, per i titolari di domanda internazionale di brevetto designante l’Italia, di avvalersi della procedura di esame presso l’Ufficio Italiano brevetti e marchi, in aggiunta alla procedura di esame presso l’Ufficio europeo.
Termini
di validità
della DSU per
la determinazione dell’ISEE
L’art. 4-sexies del DL 34/2019 convertito modifica l’art. 10 co. 4 del DLgs. 147/2017, ampliando, a decorrere dall’1.1.2020, i termini di validità dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini della determinazione dell’ISEE, fissandoli dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e non più fino al 31 agosto. Inoltre, si dispone che in ciascun anno, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio (rispetto al precedente 1° settembre), i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU vengano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente e non più l’anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.
Modalità
di calcolo
dell’ISEE
corrente
Con l’art. 28-bis del DL 34/2019 convertito viene modificato l’art. 10 co. 5 del DLgs. 147/2017, stabilendo che l’ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possano essere calcolati non solo nelle ipotesi in cui un componente della famiglia perda il lavoro, bensì anche in caso di una variazione della situazione reddituale superiore al 25% dovuta all’interruzione dell’erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche. Infine, si fissa la validità dell’ISEE corrente in 6 mesi, anziché 2 come da disciplina previgente. Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.
Pensione
di inabilità
per i lavoratori esposti all’amianto
Con l’art. 41-bis del DL 34/2019 convertito si estende l’ambito di applicazione dell’art. 1 co. 250 della L. 232/2016 e del DM 31.5.2017, che riconoscono, in favore di lavoratori esposti all’amianto, in seguito affetti da patologie asbesto-correlate, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. In sintesi, vengono inclusi nel novero dei beneficiari anche i soggetti affetti da patologie asbesto-correlate diverse da quelle indicate dalle predette norme (mesotelioma pleurico, carcinoma polmonare, asbestosi, ecc.):
Società
di investimento semplice (S
IS)
L’art. 27 del DL 34/2019 convertito istituisce e disciplina la “società di investimento semplice” (SIS). Definizione Per “società di investimento semplice” si intende il fondo di investimento alternativo (FIA) italiano costituito in forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: Prima della conversione in legge, l’art. 27 co. 1 del DL 34/2019 definiva la SIS come FIA “riservato a investitori professionali”; in sede di conversione, il riferimento agli investitori professionali è stato eliminato. Possono, pertanto, effettuare investimenti nelle SIS anche investitori che non rientrino nella suddetta categoria.   Ai fini in esame, è qualificabile come piccola e media impresa (PMI) la società che, in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti: Disciplina In base alla nuova disciplina, le SIS:
segue Viene stabilito, inoltre, che: Infine, possono procedere alla costituzione di una o più SIS, nel rispetto del limite complessivo di 25 milioni di euro:

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