1 PREMESSA
Il DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) è stato convertito nella L. 28.6.2019 n. 58, preve-dendo nume¬rose novità rispetto al testo originario.
Il DL 34/2019 è entrato in vigore l’1.5.2019, mentre la L. 58/2019 è entrata in vigore il 30.6.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nel DL 34/2019 convertito, diverse da quelle riguardanti la normativa fiscale che sono state analizzate nelle precedenti Circolari.
2 ALTRE NOVITÀ
Argomento Descrizione
Informativa
sulle erogazioni pubbliche –
Nuova disciplina Con l’art. 35 del DL 34/2019 convertito viene modificata in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. 124/2017.
Ambito soggettivo di applicazione
La disciplina in esame si applica alle:
• associazioni di protezione ambientale;
• associazioni dei consumatori;
• altre associazioni, ONLUS e fondazioni;
• cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri;
• imprese.
Le prime tre tipologie di soggetti elencati e le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri devono adempiere all’obbligo di informativa mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno.
Le imprese soggette a registrazione presso il Registro delle imprese devono adempiere all’obbligo informativo nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’e¬ven¬¬tuale bilancio consolidato.
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e mi-cro imprese) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.
Ambito oggettivo di applicazione
Gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aven¬ti carattere generale e privi di natura corrispet-tiva, retributiva o risarcitoria”.
Il beneficio economico ricevuto è oggetto di informativa, quindi, indipendentemen-te dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natu-ra. Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (come le agevolazioni fiscali o i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta o una retribuzione per un incarico ricevuto.
Modalità di rendicontazione
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati” e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa.
Provenienza delle erogazioni
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati, nell’esercizio finanziario precedente, dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti ad esse assimilati.
segue Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, non devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza, a condizione che l’esi¬stenza degli aiuti venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppu-re sul sito Internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di apparte-nenza.
Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione
L’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel perio-do considerato.
Decorrenza
Gli obblighi informativi si applicano a partire dall’esercizio finanziario 2018.
L’obbligo informativo deve essere adempiuto, quindi, per la prima volta:
• per le imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, in sede di ap-provazione dei bilanci relativi all’esercizio 2018;
• per i soggetti tenuti alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro il 30.6.2019.
Regime sanzionatorio
A partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblica-zione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pe-cuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri
Le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri sono tenute a pub-blicare (oltre alle informazioni sulle erogazioni pubbliche sopra riportate), trime-stralmente nei propri siti Internet o portali digitali, l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Tempi di
pagamento
tra le imprese – Indicazioni nel bilancio sociale L’art. 22 del DL 34/2019 convertito integra la disciplina del DLgs. 231/2002, che dà attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In base al nuovo art. 7-ter del DLgs. 231/2002, nel bilancio sociale le società:
• danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’an¬no;
• individuano gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati;
• danno conto delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai ter-mini di pagamento.
Decorrenza
Tale nuova disciplina si applica a decorrere dall’esercizio 2019.
Rinnovo
dei contratti di locazione a ca-none agevolato – Norma di inter-pretazione
autentica L’art. 19-bis del DL 34/2019 convertito fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 2 co. 5 quarto periodo della L. 431/98, stabilendo che la norma si interpreta nel sen-so che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato taci-tamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
Durata del secondo rinnovo del contratto
Le locazioni a canone concordato, di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98, hanno dura-ta triennale e:
segue • alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del contratto, questo è prorogato di diritto per due anni salva la facoltà di disdetta da parte del locatore per le ragioni contemplate dalla norma (per questo si parla di “3+2”);
• alla scadenza del periodo di proroga biennale, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rin-novo del contratto, comunicando la propria intenzione con raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle mede-sime condizioni.
La disposizione interviene ad interpretare quest’ultima previsione, esplicitando che il secondo rinnovo del contratto di locazione a canone concordato ha durata bien-nale.
Proroga
dei termini per
gli adeguamenti statutari al codice del Terzo settore L’art. 43 co. 4-bis del DL 34/2019 convertito proroga il termine entro cui determinati enti possono adeguare con modalità semplificate atti costitutivi e statuti alle dispo-sizioni del codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) e della riforma sull’impresa sociale (DLgs. 112/2017). Nello specifico, detto termine è prorogato al 30.6.2020, rispettivamente, per:
• bande musicali, ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), il cui termine per l’adeguamento era preceden-temente fissato al 3.8.2019;
• imprese sociali, il cui termine per l’adeguamento era già scaduto il 20.1.2019.
Entro il nuovo termine, è possibile modificare gli statuti con le modalità e le mag-gioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statuta-ria.
Limiti all’equiparazione degli enti del Ter-zo settore ai parti-ti politici Per effetto dell’art. 43 co. 1 – 2 del DL 34/2019 convertito, non sono equiparabili ai partiti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo set¬tore i cui organi direttivi o di gestione siano composti per meno di un terzo:
• da membri di organi di partiti o movimenti politici;
• da persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parla-mento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di Co-muni con più di 15.000 abitanti;
• da persone che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, in Comuni con più di 15.000 abitanti.
Fino all’operatività del Registro del Terzo settore, fa fede l’iscrizione agli attuali Registri previsti dalle normative di settore.
Riduzione dei premi INAIL Con l’art. 3-sexies del DL 34/2019 convertito viene messo a regime, a partire dall’anno 2023, il meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione INAIL, inizialmente previsto dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) per il triennio 2019 – 2021; tale meccanismo non trova, invece, applicazione per l’anno 2022.
Nuova Sabatini – Modifiche L’art. 20 del DL 34/2019 convertito modifica l’agevolazione di cui all’art. 2 del
DL 69/2013 (c.d. “Nuova Sabatini”). In particolare:
• sono ammessi tra i soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati an-che gli altri intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 co. 1 del DLgs. 385/93, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e me-die imprese;
• il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro;
• per i finanziamenti fino a 100.000,00 euro, l’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione;
segue • l’erogazione del contributo è prevista sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento.
Incentivi alla capitalizzazione
Con l’art. 21 del DL 34/2019 convertito viene stabilito che i contributi previsti dalla “Nuova Sabatini” siano riconosciuti, in misura più elevata rispetto allo standard, in favore delle micro, piccole e medie imprese:
• costituite in forma societaria;
• impegnate in processi di capitalizzazione;
che intendono realizzare un programma di investimento.
Nuove
imprese a
tasso zero –
Modifiche L’art. 29 co. 1 e 2 del DL 34/2019 convertito modifica l’agevolazione di cui al Titolo I, Capo 0I, del DLgs. 21.4.2000 n. 185 (c.d. “Nuove imprese a tasso zero”), volta a sostenere la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipa-zione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condi-zioni per l’ac¬cesso al credito.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione in esame le imprese:
• costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione (prima della modifica apportata dall’art. 29 co. 1 del DL 34/2019 era previsto un periodo di non più di 12 mesi);
• di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Alle-gato 1 al regolamento della Commissione europea 6.8.2008 n. 800;
• costituite in forma societaria;
• in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 an-ni ovvero da donne.
Ambito oggettivo di applicazione
L’agevolazione si sostanzia nella concessione di mutui agevolati per gli investi-menti, a un tasso pari a zero, a fronte di una durata massima e di un importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.
Al riguardo, l’art. 29 co. 1 del DL 34/2019 convertito:
• aumenta da 8 a 10 anni la durata del mutuo agevolato;
• dispone l’aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spe-se ammissibili, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi;
• innalza a 3 milioni di euro l’importo massimo delle spese ammissibili, per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.
Cumulo con altre agevolazioni
Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea.
Digital transformation
segue Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi del¬le imprese, di micro, piccola e media dimensione, l’art. 29 co. 5 – 8 del DL 34/2019 convertito prevede la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili.
Soggetti beneficiari
Per l’accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere, alla data di presen-tazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:
• essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
• operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la com-petitività e in via sperimentale per gli anni 2019 – 2020, nel settore turisti-co per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni cul-turali, anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disa-bili;
• avere conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000,00 euro;
• aver approvato e depositato almeno due bilanci;
• non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di falli-mento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
Tali soggetti, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
Ambito oggettivo di applicazione
Le agevolazioni sono volte a sostenere la realizzazione dei progetti di trasforma-zione tecnologica e digitale:
• diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Im-presa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e del-la gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con ele-vate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tec-nologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via Inter-net, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati, geolocalizzazione, tecno-logie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, Internet of things;
• con importo di spesa almeno pari a 50.000,00 euro.
Misure
per l’inserimento dei giovani
nel mondo
del lavoro Con l’art. 49-bis del DL 34/2019 convertito, al fine di favorire l’inserimento dei gio-vani nel mondo del lavoro, si riconosce, a decorrere dal 2021, un incentivo per le imprese che:
• dispongono erogazioni liberali non inferiori a 10.000,00 euro per il potenzia-mento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istitu-zioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecni-ca o professionale;
• assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzio-ni scolastiche.
L’incentivo in questione:
• consiste in una riduzione del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL;
• è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi dall’assunzione.
Incentivo
assunzioni nel Mezzogiorno Con l’art. 39-ter del DL 34/2019 convertito vengono stanziate risorse nel limite di 200 milioni di euro per gli oneri derivanti dall’incentivo occupazionale riconosciuto dall’art. 1 co. 247 della L. 145/2018 ai datori di lavoro che, nel periodo dall’1.1.2019 al 30.4.2019, hanno assunto a tempo indeterminato, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, sog-getti:
• con meno di 35 anni di età;
• oppure con almeno 35 anni di età, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
I suddetti oneri vengono posti a carico del Programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”.
Misure
in materia
di crisi industriale complessa Con l’art. 41 del DL 34/2019 convertito si dispone la proroga, nel 2019 e per ulte-riori 12 mesi, delle misure previste dall’art. 25-ter del DL 23.10.2018 n. 119 in ma-teria di trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localiz-zate nelle aree di crisi industriale complessa.
Ai sensi dell’art. 27 del DL 22.6.2012 n. 83, sono considerate aree di crisi industria-le complessa i territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:
• una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’in¬dotto;
• una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazio-ne nel territorio.
La proroga in argomento interessa i lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31.12.2019.
Contratto
di espansione per grandi imprese Con l’art. 26-quater del DL 34/2019 convertito si introduce, in sostituzione dei con-tratti di solidarietà espansiva di cui all’art. 41 del DLgs. 148/2015, un nuovo stru-mento denominato “contratto di espansione”, utilizzabile dalle aziende:
• con un organico superiore a 1.000 unità lavorative;
• impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.
Tramite tale contratto, stipulabile in via sperimentale per il biennio 2019-2020, l’impresa può:
• assumere nuovi lavoratori, riducendo contemporaneamente l’orario di lavoro e fruendo di integrazioni salariali sino a 18 mesi per il personale già in servi-zio;
• cessare i dipendenti ai quali manchino non più di 5 anni per maturare i re-quisiti della pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria, consentendo loro di fruire di un’indennità sino alla liquidazione della pensione.
Smart&start
Italia L’art. 29 co. 3 e 4 del DL 34/2019 convertito dispone la revisione della disciplina attuativa relativa:
• agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della L. 15.5.89 n. 181 (recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia);
• all’intervento in favore delle start up innovative di cui al DM 24.9.2014.
Concessione
del “Voucher 3I – Investire In Innovazione” Con l’art. 32 co. 7 – 10 del DL 34/2019 convertito viene riconosciuto alle start up innovative di cui al DL 18.10.2012 n. 179 il “Voucher 3I – Investire In Innovazione”, allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle pre-dette imprese, nel periodo 2019 – 2021.
Il “Voucher 3I” potrà essere utilizzato dalle imprese beneficiarie per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi:
• alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricer-che di anteriorità preventive;
• alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
• all’estensione all’estero della domanda di brevetto nazionale.
Provvedimento attuativo
Con un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico saranno defini-ti i criteri e le modalità di attuazione del “Voucher 3I”.
“Bonus giovani eccellenze” Con l’art. 39-bis del DL 34/2019 convertito vengono modificate le disposizioni rela-tive al c.d. “bonus giovani eccellenze” di cui all’art. 1 co. 717 della L. 145/2018, imputando alle risorse del Programma operativo complementare “Sistemi di politi-che attive per l’occupazione”, in luogo di quello nazionale, i relativi oneri finanziari per il biennio 2019 – 2020.
Regime
di tempo definito per
i ricercatori universitari Con l’art. 5 co. 5-bis del DL 34/2019 convertito viene estesa anche ai contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di “tipo B” la possibilità di prevedere il regime di tempo definito e non solo a tempo pieno, fino a quel momento possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di “tipo A” (art. 24 co. 4 della L. 30.12.2010 n. 240).
Tutela dei
“marchi storici
di interesse
nazionale” Con l’art. 31 del DL 34/2019 convertito viene modificato il DLgs. 10.2.2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale), istituendo il marchio storico di interesse nazio-nale e creando un apposito registro che li tuteli e disincentivando iniziative che prevedano la chiusura degli stabilimenti produttivi delle imprese titolari di marchi storici, con eventuale delocalizzazione all’estero, salvaguardando i relativi posti di lavoro.
Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale
In particolare, viene istituito il “Registro speciale dei marchi storici di interesse na-zionale”, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
L’iscrizione al Registro potrà avvenire, su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio, in presenza delle seguenti condizioni:
• il marchio sia registrato da almeno 50 anni oppure sia possibile dimostrarne l’uso continuativo da almeno 50 anni;
• si tratti di un marchio utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente colle-gata al territorio nazionale.
Decreto attuativo
Mediante un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico:
• verrà istituito il logo “Marchio storico di interesse nazionale”, che le imprese iscritte nel suddetto Registro potranno utilizzare per finalità commerciali e pro-mozionali;
• saranno specificati i criteri per l’utilizzo del logo “Marchio storico di interesse nazionale”.
Valorizzazione dei marchi storici nella crisi d’impresa
Viene prevista una specifica disciplina volta a salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva in caso di crisi di impresa. In particolare, viene previsto:
• un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, che opererà mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese;
• l’obbligo, per l’impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, o comunque in possesso dei requisiti per l’iscrizione del marchio nel Registro, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, di notificare senza ritar-do al Ministero dello Sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento.
Contrasto all’“Italian
sounding” Con l’art. 32 co. 1 – 6 del DL 34/2019 convertito viene prevista una disciplina volta a contrastare il fenomeno dell’“Italian sounding”.
Definizione
Il fenomeno dell’“Italian sounding” viene definito dal nuovo art. 144 co. 1-bis del DLgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) come la pratica finalizzata “alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti”.
Agevolazione per le spese legali collegate all’Italian sounding
Viene quindi previsto che, ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive del-le imprese che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri, è concessa un’age¬vo¬la-zione:
• pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding e per realizzare campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l’immediata identificazione del pro-dotto italiano rispetto ad altri prodotti;
• fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30.000,00 euro e comunque nel limite annuo di spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019.
Provvedimento attuativo
Con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno emana-te le disposizioni di attuazione della suddetta agevolazione.
Marchi riconducibili ad enti territoriali o forze armate o forze dell’ordine
Modificando l’art. 10 del DLgs. 30/2005, viene fatto divieto di registrare come mar-chi d’impresa anche:
• i segni riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani;
• parole, figure o segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia.
Sostegno all’estero
dei marchi collettivi L’art. 32 co. 12 – 13 del DL 34/2019 convertito prevede che, allo scopo di assicura-re la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello Sviluppo economico conceda un’agevolazione, fissata nella misura massima di un milione di euro per anno, diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria.
Provvedimento attuativo
Un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico fisserà i criteri e le modalità di concessione dell’agevolazione in esame.
Patent cooperation treaty I co. 16 e 17 dell’art. 32 del DL 34/2019 convertito, intervenendo sugli artt. 55 e 160-bis del DLgs. 30/2005, rendono possibile, per i titolari di domanda internazio-nale di brevetto designante l’Italia, di avvalersi della procedura di esame presso l’Ufficio Italiano brevetti e marchi, in aggiunta alla procedura di esame presso l’Ufficio europeo.
Termini
di validità
della DSU per
la determinazione dell’ISEE L’art. 4-sexies del DL 34/2019 convertito modifica l’art. 10 co. 4 del DLgs. 147/2017, ampliando, a decorrere dall’1.1.2020, i termini di validità dei dati conte-nuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini della determinazione dell’ISEE, fissandoli dal momento della presentazione fino al successivo 31 di-cembre e non più fino al 31 agosto.
Inoltre, si dispone che in ciascun anno, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio (rispetto al precedente 1° settembre), i dati sui redditi e sui patrimoni pre-senti nella DSU vengano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno pre-cedente e non più l’anno precedente.
Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.
Modalità
di calcolo
dell’ISEE
corrente Con l’art. 28-bis del DL 34/2019 convertito viene modificato l’art. 10 co. 5 del DLgs. 147/2017, stabilendo che l’ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possano essere calcolati non solo nelle ipotesi in cui un componente della fami-glia perda il lavoro, bensì anche in caso di una variazione della situazione reddi-tuale superiore al 25% dovuta all’interruzione dell’erogazione dei trattamenti assi-stenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo per-cepiti da amministrazioni pubbliche.
Infine, si fissa la validità dell’ISEE corrente in 6 mesi, anziché 2 come da disciplina previgente. Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi dalla va-riazione.
Pensione
di inabilità
per i lavoratori esposti all’amianto Con l’art. 41-bis del DL 34/2019 convertito si estende l’ambito di applicazione dell’art. 1 co. 250 della L. 232/2016 e del DM 31.5.2017, che riconoscono, in favore di lavoratori esposti all’amianto, in seguito affetti da patologie asbesto-correlate, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e per-manente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
In sintesi, vengono inclusi nel novero dei beneficiari anche i soggetti affetti da pa-tologie asbesto-correlate diverse da quelle indicate dalle predette norme (mesote-lioma pleurico, carcinoma polmonare, asbestosi, ecc.):
• purché derivanti da esposizione all’amianto documentata e riconosciuta;
• fermo restando il requisito contributivo consistente nell’iscrizione a forme pensionistiche relative a lavoratori dipendenti e con almeno 5 anni di contri-buzione versata o accreditata.
Società
di investimento semplice (SIS) L’art. 27 del DL 34/2019 convertito istituisce e disciplina la “società di investimento semplice” (SIS).
Definizione
Per “società di investimento semplice” si intende il fondo di investimento alternati-vo (FIA) italiano costituito in forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le se-guenti condizioni:
• il patrimonio netto non eccede i 25 milioni di euro;
• ha per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimenta-zione, di costituzione e di avvio dell’attività;
• non ricorre alla leva finanziaria;
• dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’art. 2327 c.c. (cioè non inferiore a 50.000,00 euro).
Prima della conversione in legge, l’art. 27 co. 1 del DL 34/2019 definiva la SIS come FIA “riservato a investitori professionali”; in sede di conversione, il riferimento agli investitori professionali è stato eliminato. Possono, pertanto, effettuare inve-stimenti nelle SIS anche investitori che non rientrino nella suddetta categoria.
Ai fini in esame, è qualificabile come piccola e media impresa (PMI) la società che, in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti:
• numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250;
• totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
• fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro.
Disciplina
In base alla nuova disciplina, le SIS:
segue • non applicano le disposizioni attuative della Banca d’Italia e della CONSOB di cui all’art. 6 co. 1, 2 e 2-bis del DLgs. 58/98 (Testo unico in materia di interme-diazione finanziaria);
• devono dotarsi di un sistema di governo e controllo adeguato per assicurare la sana e prudente gestione della società e l’osservanza delle disposizioni applicabili alle SIS;
• stipulano un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta;
• applicano le disposizioni dettate dalla CONSOB in materia di commercializ-zazione di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
Viene stabilito, inoltre, che:
• la denominazione sociale della SIS contiene l’indicazione di “società di inve-stimento semplice per azioni a capitale fisso”;
• i titolari di partecipazioni indicati all’art. 15 co. 1 del DLgs. 58/98 rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall’art. 14 del medesimo DLgs.
Infine, possono procedere alla costituzione di una o più SIS, nel rispetto del limite complessivo di 25 milioni di euro:
• i soggetti che controllano una SIS, i soggetti da questi direttamente o indiret-tamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
• i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo pres¬so una o più SIS.