L’art. 1 co. 184 – 198 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto una speciale “rottamazione dei ruoli” intestati a persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, derivanti da omessi versamenti di imposte e contributi dichiarati, circoscritta ai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017 (c.d. “saldo e stralcio”).
Il beneficio consiste nello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora nonché in uno stralcio delle somme a titolo di capitale in funzione dell’ISEE del nucleo familiare del debitore.
Per effetto delle novità previste in sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) nella L. 28.6.2019 n. 58, è stato prorogato dal 30.4.2019 al 31.7.2019 il termine di presentazione della domanda di “saldo e stralcio”.
Di seguito si riepilogano i tratti essenziali dal “saldo e stralcio”, precisando che essi non sono stati modificati dal predetto intervento normativo, e tenendo presente che:
2 Requisiti per il “saldo e stralcio”
Al fine di beneficiare del “saldo e stralcio” sono necessarie le seguenti condizioni:
- si deve trattare di carichi definibili, quindi, come anticipato, inerenti a omessi versamenti e intestati a persone fisiche;
- i carichi devono essere stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) o a Riscossione Sicilia SPA, dall’1.1.2000 al 31.12.2017.
Nozione di carichi affidati dall’1.1.2000 al 31.12.2017
Rientrano nel “saldo e stralcio” i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017; siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.
Nel caso degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico.
3 ambito applicativo del “saldo e stralcio”
Il “saldo e stralcio” riguarda solo i ruoli inerenti a imposte sui redditi, IVA e IRAP risultanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione. Nella maggior parte delle ipotesi, si tratta quindi di tributi regolarmente dichiarati, ma successivamente non versati nei termini di legge.
La legge è chiara nel riferirsi a omessi versamenti di tributi dichiarati, dunque sono fuori dalla definizione gli importi che derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione o di recupero del credito d’imposta.
Del pari, sono esclusi gli importi che emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati.
Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto sono esclusi gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, salvo che il ruolo sia già stato formato e consegnato entro il 31.12.2017.
3.1 Debiti delle società ed enti
Sono esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.
Tuttavia, sono definibili i debiti inerenti a imposte derivanti dal reddito dichiarato dalla società di persone (es. snc e sas) e imputato per trasparenza ai soci persone fisiche, ma poi non versate dagli stessi.
3.2 Contributi previdenziali INPS
Il “saldo e stralcio”, come sancisce la legge, è circoscritto ai contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti con accertamento.
Sono dunque fuori gli omessi versamenti dei contributi per
lavoro dipendente. Rientrano invece
i contributi INPS spettanti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e alla
Gestione separata ex
L. 335/95.
Deve sempre trattarsi di contributi dichiarati ma non versati, restando fuori l’evasione contributiva.
I contributi versati saranno utilizzati “ai fini assicurativi, secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata”.
3.3 Contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali
La possibilità di definire gli omessi versamenti di contributi previdenziali spettanti alle Casse di previdenza professionale non è però automatica.
Infatti, i suddetti ruoli rientrano nel “saldo e stralcio” solo se la Cassa professionale, con apposita delibera da adottare e comunicare all’Agente della Riscossione entro il 16.9.2019, dichiara di volersene avvalere.
3.4 Debitori soggetti a procedura di liquidazione
Sono automaticamente compresi nel “saldo e stralcio” i debitori per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. 27.1.2012 n. 3.
4 benefici del “saldo e stralcio”
Il “saldo e stralcio”, a differenza della “rottamazione dei ruoli”, comporta, a seconda del valore ISEE del dichiarante, anche un più o meno consistente abbattimento delle somme a titolo di capitale e di interessi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, dovuti come conseguenza del mancato pagamento, nei termini, delle imposte o dei contributi).
Inoltre, come nel caso della “rottamazione dei ruoli”, sono automaticamente stralciati gli interessi di mora (dovuti come conseguenza del mancato pagamento, nei termini, delle somme intimate con la cartella di pagamento o l’avviso di addebito) e le sanzioni amministrative.
Premesso ciò, lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro e consente di definire la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora, corrispondendo:
- il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500,00 euro;
- il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500,00 e fino a 12.500,00 euro;
- il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500,00 e fino a 20.000,00 euro.
Debitori soggetti a procedura di liquidazione
Se si tratta di debitori per i quali è stata aperta la procedura
di liquidazione di cui alla citata
L. 3/2012, occorre pagare solo il 10% dell’imposta e altri interessi.
Aggio di riscossione
In ogni caso bisogna pagare l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.
5 Procedura di “saldo e stralcio”
Il procedimento di “saldo e stralcio” inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da presentare a pena di decadenza entro il 31.7.2019 (il termine, in origine fissato al 30.4.2019, è stato così prorogato dal DL 34/2019 convertito), con la quale si indica la volontà di definire i ruoli, la volontà di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
A questo punto, se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l’esatto importo, la procedura si perfeziona. In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la sanatoria non può ritenersi conclusa.
5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il nuovo modello di domanda, denominato “SA-ST-R”, può essere scaricato gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure ritirato presso i relativi sportelli.
Il modello di domanda può essere presentato:
- personalmente dal debitore, oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell’intermediario);
- con consegna manuale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite il relativo sito o mediante invio alle caselle PEC all’uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità).
In relazione alla Regione Sicilia, la domanda va presentata utilizzando il modello approvato da Riscossione Sicilia SPA, con le modalità stabilite dalla stessa.
Bisogna indicare i carichi definibili, specificando:
- il numero identificativo della cartella di pagamento, emergente dall’atto stesso;
- il numero identificativo dell’avviso di addebito INPS, emergente dall’atto stesso.
È poi necessario, in merito all’indice ISEE, indicare in che data è stata presentata la Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) e allegare la certificazione ISEE.
5.2 Effetti della domanda
Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.
Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.
Nel momento in cui viene presentata la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.
Per effetto della presentazione della domanda si è considerati adempienti, tra l’altro, ai fini del c.d. “blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni”. Pertanto, si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.
5.3 conversione del “saldo e stralcio” in “rottamazione dei ruoli”
Se il debitore presenta domanda di “saldo e stralcio” senza averne i requisiti (ad esempio indicando un valore ISEE superiore ai 20.000,00 euro), questa, automaticamente, si converte in domanda di “rottamazione dei ruoli” ai sensi dell’art. 3 del DL 119/2018.
Ciò avviene a condizione che sussistano i requisiti di legge per accedere a quest’ultimo istituto: principalmente, dovrà trattarsi di carichi affidati dal 2000 al 2017 all’Agente della Riscossione.
5.4 Comunicazione dell’agente della riscossione
Entro il 31.10.2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza delle stesse.
6 versamento degli importi dovuti
È possibile pagare sia in unica soluzione che in forma rateale.
Le rate sono pari al 35% con scadenza il 30.11.2019, al 20% con scadenza il 31.3.2020 e al 15% con scadenza rispettivamente il 31.7.2020, il 31.3.2021 e il 31.7.2021.
Ove si decida di pagare in unica soluzione, il termine coincide con il 30.11.2019.
Il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta/contributo, sanzioni e interessi di mora.
Tuttavia, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.
6.1 Modalità di pagamento
Il pagamento è eseguibile, tra l’altro:
- mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.
È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24, mediante crediti disponibili.
6.2 interessi di dilazione
In caso di rateizzazione sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dall’1.12.2019.
7 mancato perfezionamento del “saldo e stralcio”
Il “saldo e stralcio” si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio della quota capitale, delle sanzioni, degli interessi di mora e della relativa quota di aggi.
In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso, ed è inibita una ulteriore dilazione dei ruoli.
Per ciò che riguarda i tardivi versamenti, è prevista comunque una tolleranza di 5 giorni.
8 implicazioni con la “rottamazione dei ruoli”
La domanda di “saldo e stralcio” può essere presentata altresì dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse “rottamazioni dei ruoli” non hanno eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insufficiente le rate.
Possono fruire della sanatoria anche i debitori che, entro il 7.12.2018, non hanno pagato le rate da “rottamazione dei ruoli” scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.
Quanto corrisposto a seguito della “rottamazione dei ruoli” è considerato un acconto ai fini del “saldo e stralcio”, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già pagato.
9 contenziosi in corso
Il “saldo e stralcio” non è precluso dalla presenza di contenziosi relativi ai carichi che si vogliono definire, a condizione che nella domanda il debitore si impegni a rinunciare al giudizio in corso o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.
10 controlli sulla dichiarazione isee
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, può, entro il 31.12.2024, controllare la veridicità della dichiarazione ISEE.
Ove emergano irregolarità (ad esempio, dati reddituali dichiarati in misura inferiore a quella reale), il “saldo e stralcio” non produce effetti, e tutte le somme verranno riscosse.