La presente Circolare analizza le novità in materia fiscale contenute nel DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), come modificato in sede di conversione nella L. 28.6.2019 n. 58. In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti: – la proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP; – la riforma della disciplina della c.d. “mini-IRES”; – la reintroduzione dei super-ammortamenti; – la detassazione dei canoni di locazione non percepiti; – l’aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU; – l’ampliamento dei termini per l’emissione della fattura; – i termini di trasmissione telematica dei corrispettivi; – la cedibilità dei crediti IVA trimestrali; – le semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento; – l’applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte dei contribuenti in regime forfetario; – la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici; – la soppressione delle sanzioni per mancata comunicazione della proroga o risoluzione delle locazioni con cedolare secca; – le locazioni brevi e le attività ricettive; – il ravvedimento operoso parziale; – la riapertura della definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi; – gli impegni alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni; – la proroga a regime del termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI; – la semplificazione della disciplina del Patent box; – il regime fiscale degli “impatriati”, dei ricercatori e docenti e dei pensionati che trasferiscono la residenza in Italia; – la fatturazione elettronica per gli scambi con San Marino; – le vendite a distanza facilitate da un’interfaccia elettronica; – il trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili; – le agevolazioni fiscali per le operazioni di valorizzazione edilizia.

1 PREMESSA

Il DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) è stato convertito nella L. 28.6.2019 n. 58, preve-dendo nume¬rose novità rispetto al testo originario.

Il DL 34/2019 è entrato in vigore l’1.5.2019, mentre la L. 58/2019 è entrata in vigore il 30.6.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le novità contenute nel DL 34/2019 convertito in materia fiscale, ad esclusione delle novità in materia di proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni e di riaper-tura della “rottamazione dei ruoli”, che sono state analizzate nelle precedenti circolari.

Nella successiva circolare saranno riepilogate le altre principali novità del DL 34/2019 convertito.

2 NOVITÀ FISCALI

Argomento        Descrizione

Proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP   Con l’art. 4-bis co. 2 del DL 34/2019 convertito viene disposto il differimento, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

•             dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari”;

•             dalla fine del nono a quella dell’undicesimo mese successivo alla chiu-sura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

Il suddetto differimento riguarda tutti i contribuenti e si applica già in relazio-ne ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019. Nei confronti dei contribuenti “sola-ri”, pertanto, i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, relativi al periodo d’imposta 2018, non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30.9.2019, ma entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).

Dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie

Non vengono invece modificati i termini previsti per la presentazione tele-matica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di:

•             liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa;

•             trasformazione, fusione e scissione.

In tali casi, pertanto, il termine per la presentazione telematica delle dichia¬ra-zio¬ni rimane fissato all’ultimo giorno del nono mese successivo al previsto “evento”.

Adempimenti “collegati” alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP

Per effetto della proroga in esame, sono conseguentemente differite anche le scadenze re¬lative agli adempimenti “collegati” al termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP, ad esempio:

•             la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;

•             la redazione e sottoscrizione dell’inventario;

•             la stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici;

•             la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei docu-menti informatici rilevanti ai fini fiscali.

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti

(c.d. “mini IRES”)             Con l’art. 2 del DL 34/2019 convertito viene integralmente riscritta la discipli-na della c.d. “mini IRES”, agevolazione che dal 2019 va a sostituire l’ACE, e che si sostanzia nell’as¬soggettamento ad aliquota ridotta della parte del red-dito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva. La nuova norma pone quale unica condizione quella dell’accantonamento degli utili, non es-sendo invece necessario che essi siano reinvestiti in beni strumentali o siano destinati all’incremento della base occupazionale.

Argomento        Descrizione

segue   Soggetti interessati

L’agevolazione riguarda:

•             sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.);

•             sia i soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa (imprese individuali, snc e sas), purché in contabilità ordinaria.

Aliquota ridotta

A regime (ovvero, dal 2023, per i soggetti “solari”), l’IRES è ridotta di 4 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata sconta, quindi, l’aliquota del 20%).

In via transitoria, la riduzione è pari:

•             a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019;

•             a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020;

•             a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il 2021;

•             a 3,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 20,5%), per il 2022.

A titolo esemplificativo, se la società ha per il 2019 un reddito imponibile di 300.000,00 euro, e ha accantonato in data 29.4.2019 l’utile del 2018 per 120.000,00 euro:

•             la quota agevolata del reddito (120.000,00 euro) è assoggettata all’aliquo¬ta ridot¬ta del 22,5%;

•             l’ammontare residuo (180.000,00 euro) è assoggettato all’aliquota ordi-naria del 24%;

•             l’IRES totale ammonta a 70.200,00 euro (120.000,00 × 22,5% + 180.000,00 × 24%);

•             il risparmio d’imposta ammonta a 1.800,00 euro.

Come nella originaria versione della “mini IRES”, non sono agevolati gli ac-cantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali gli accanto-namenti alle riserve per utili su cambi non realizzati).

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con de-creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare, tale decreto dovrebbe specificare quali siano le modalità ap-plicative dell’agevolazione per i soggetti IRPEF.

Super-ammortamenti –

Reintroduzione Con l’art. 1 del DL 34/2019 convertito viene prevista la reintroduzione dei super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%, per gli investimenti effettuati:

•             dall’1.4.2019 al 31.12.2019;

•             ovvero entro il 30.6.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di ac-conti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nuovo tetto massimo agli investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.

Detassazione canoni di locazione non

percepiti             Con l’art. 3-quinquies del DL 34/2019 convertito viene modificato l’art. 26 del TUIR, in modo da anticipare la detassazione dei canoni di locazione di im-mobili abitativi non percepiti, già al momento dell’intimazione di sfratto per morosità o dell’ingiunzione di pagamento.

Argomento        Descrizione

segue   Canoni di locazione non percepiti

A norma dell’art. 26 del TUIR, in linea di principio, i redditi fondiari concorro-no a formare il reddito complessivo dei soggetti che ne sono titolari, a pre-scindere dalla effettiva percezione. Pertanto, anche ove il conduttore non paghi il canone, il locatore è tenuto a dichiarare i redditi da locazione da essi scaturenti.

Tale regola subisce, però, un’eccezione per i soli contratti di locazione di immobili abitativi. L’art. 26 del TUIR, come vigente fino al 29.6.2019, preve-deva che, ove il conduttore di un immobile abitativo non pagasse i canoni di locazione dovuti al locatore, quest’ultimo era tenuto a dichiararli ugualmente fino a che non giungesse a conclusione il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Il DL 34/2019 convertito modifica proprio tale parte dell’art. 26 del TUIR, sosti-tuendo il riferimento alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto con un riferimento alternativo:

•             all’intimazione di sfratto per morosità;

•             all’ingiunzione di pagamento.

La modifica opera, quindi, solo per i contratti di locazione di immobili abitati-vi.

In tal modo, come spiegato nel Dossier del Servizio Studi del Senato n. 123/5, il contribuente/locatore che non abbia percepito canoni di locazione potrà “usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provan-done la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero me-diante l’ingiun-zione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità”.

Inoltre, viene aggiunta nell’art. 26 del TUIR la disposizione secondo cui, ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e perce-piti in periodi d’imposta successivi si applica la tassazione separata di cui all’art. 21 del TUIR, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in precedenti periodi d’imposta. Di conse-guenza – si legge nel citato Dossier – “per tali redditi l’imposta è deter-minata applicando all’am¬montare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui essi sono percepiti”.

Decorrenza

La disposizione si applica ai contratti stipulati dall’1.1.2020.

Pertanto, ad esempio, essa non avrà impatto sulla compilazione del modello REDDITI 2020, relativo ai redditi 2019.

Inoltre, atteso il riferimento alla “stipula” del contratto, la novità non sembre-rebbe potersi applicare ai contratti solo prorogati dall’1.1.2020.

Vene precisato, infine, che per i contratti stipulati prima del 30.6.2019, resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdiziona-le di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito d’imposta di pari ammontare.

Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU

segue   L’art. 3 del DL 34/2019 convertito aumenta la misura della deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili stru-mentali, in maniera progressiva a partire dal periodo d’im¬posta 2019 “solare” fino a prevederne l’integrale deducibilità dal periodo d’imposta 2023 “solare”.

Evoluzione normativa

L’art. 1 co. 12 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), modificando l’art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011, aveva previsto che l’IMU relativa agli immobili stru-mentali fosse deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 40%, in luogo delle precedenti percentuali del:

•             20% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (dal 2014, per i soggetti “solari”);

•             30% per il solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti “solari”).

In assenza di un’espressa disposizione di decorrenza, la modifica avrebbe dovuto operare dall’1.1.2019.

L’art. 3 del DL 34/2019, nella formulazione ante conversione, prevedeva che la suddetta percentuale di deducibilità IMU fosse aumentata come segue:

•             50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”);

•             60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);

•             70%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (dal 2022, per i soggetti “solari”).

Nuovo aumento dal periodo d’imposta 2019 “solare”

Modificando nuovamente l’art. 14 del DLgs. 23/2011, l’art. 3 del DL 34/2019 convertito dispone che la percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo sia gradualmente aumentata come segue:

•             50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”);

•             60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);

•             70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022, per i soggetti “solari”);

•             100%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (dal 2023, per i soggetti “solari”).

Pertanto, la misura del 40%, prevista dalla L. 145/2018, non troverà mai ap-plicazione.

Risulta quindi superata, anche per i soggetti “non solari”, l’indicazione, conte-nuta nelle istruzioni al modello REDDITI 2019, della percentuale del 40%, introdotta dalla legge di bilancio 2019 e ora sostituita da quella del 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 “solare” con impatto nel modello REDDITI 2020); fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 trova, invece, applicazione la precedente misura del 20%.

Ampliamento dei

termini per l’emissione della

fattura  Per effetto della modifica apportata dall’art. 12-ter del DL 34/2019 convertito all’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, a partire dall’1.7.2019 la fattu-ra immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.

Viene dunque superata la previsione di cui all’art. 11 co. 1 lett. b) del DL 119/2018, in base alla quale il soggetto passivo avrebbe potuto disporre di un termine di 10 giorni dal momento di effettuazione per l’emissione del documento.

Imposta di bollo

virtuale sulle fatture elettroniche –

Semplificazioni

segue   In base a quanto disposto dall’art. 12-novies del DL 34/2019 convertito, ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto dei dati indicati nel documento, verifica, grazie all’ausilio di procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento del tributo e integra le fatture che ne sono sprovviste.

Tale procedura si applicherà con riferimento alle fatture elettroniche inviate a partire dall’1.1.2020 mediante il Sistema di Interscambio.

Termini di

trasmissione

telematica dei

corrispettivi       L’art. 12-quinquies co. 1 del DL 34/2019 convertito introduce alcune semplifi-cazioni con riguardo ai termini di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Termini di trasmissione telematica dei corrispettivi

In base alle nuove disposizioni, la trasmissione telematica dei dati dei corri-spettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 è ammessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni, determinato a norma dell’art. 6 del DPR 633/72.

Restano fermi, in ogni caso, il termine giornaliero di memorizzazione dei dati e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Moratoria delle sanzioni per il primo semestre

L’art. 12-quinquies co. 1 del DL 34/2019 convertito stabilisce che, per i primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corri-spettivi, le sanzioni previste dall’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 non si appli-cano se il soggetto passivo trasmette i dati dei corrispettivi entro il mese suc-cessivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini per la liquidazione periodica dell’imposta).

I 6 mesi decorrono:

•             dall’1.7.2019, per i soggetti che hanno realizzato un volume d’affari su-periore a 400.000,00 euro nel 2018 e che non rientrano nelle ipotesi di esonero di cui al DM 10.5.2019;

•             dall’1.1.2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che non rientrano nelle suddette ipo-tesi di esonero.

Secondo quanto precisato con la successiva circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15, possono beneficiare della moratoria delle sanzioni, nel ri-spetto di determinate condizioni, anche i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, non hanno ancora messo in servizio i regi-stratori telematici.

Eliminazione degli esoneri “per zona”

Le nuove disposizioni relative ai termini di trasmissione dei corrispettivi sosti-tuiscono il co. 6-ter dell’art. 2 del DLgs. 127/2015. Di conseguenza, viene eliminata la disposizione che prevedeva la possibilità di individuare, median-te decreto ministeriale, specifiche zone nell’ambito delle quali i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio o attività assimilate avrebbero potuto continuare a certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche –

Semplificazioni L’art. 12-quater del DL 34/2019 convertito dispone che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010 possono trasmettere la comunicazione relativa al quarto trimestre del periodo d’imposta con la dichiarazione IVA annuale, purché quest’ultima sia presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di rife-rimento.

In assenza di indicazioni specifiche da parte della norma, la nuova modalità di presentazione dovrebbe applicarsi a partire dalla comunicazione relativa al quarto trimestre 2019.

Resta ferma, per i soggetti passivi IVA, la possibilità di trasmettere la suddetta comunicazione, “in via autonoma”, entro il mese di febbraio dell’anno suc-cessivo al trimestre cui si riferisce.

Argomento        Descrizione

Cedibilità dei crediti IVA trimestrali         L’art. 12-sexies del DL 34/2019 convertito introduce la facoltà, per i soggetti passivi, di cedere i crediti IVA maturati su base trimestrale.

A tal fine, dovranno essere soddisfatti i requisiti per accedere ai rimborsi infrannuali disciplinati dall’art. 38-bis del DPR 633/72.

Viene quindi superata la limitazione della cedibilità dei soli crediti emergenti dalla dichiarazione annuale, derivante dalla formulazione letterale dell’art. 5 co. 4-ter del DL 70/88.

La nuova disciplina che consente la cedibilità dei crediti IVA trimestrali sarà applicabile a partire dalle richieste di rimborso successive all’1.1.2020.

Semplificazioni in ma-teria

di dichiarazioni di in-tento          L’art. 12-septies del DL 34/2019 convertito prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime san-zionatorio.

Procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento

Con riguardo alla procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento si preve-dono, fra l’altro, le seguenti novità:

•             il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di in-tento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;

•             il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamen-te quelli della stessa;

•             non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevu-te.

Registri delle dichiarazioni di intento

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l’obbligo di:

•             numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;

•             annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.

Sanzione per omesso riscontro della presentazione della dichiarazione di intento

Al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restan-do l’obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).

Decorrenza e modalità di attuazione

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 2020 e le relative modalità di attuazione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia del-le Entrate.

Fatturazione

elettronica nei

confronti di

San Marino        L’art. 12 del DL 34/2019 convertito stabilisce l’introduzione degli obblighi di esecuzione in forma elettronica degli adempimenti relativi ai rapporti di scambio tra l’Italia e la Repubblica di San Marino.

Attualmente la disciplina dei rapporti fiscali tra i due Stati è contenuta nel DM 24.12.93, il quale dovrà essere revisionato da un successivo decreto ministe-riale.

Facendo riferimento al DM 24.12.93, dunque, si presume che la nuova disci-plina riguardi:

Argomento        Descrizione

segue   •             le cessioni di beni verso San Marino;

•             le cessioni di beni verso l’Italia con addebito dell’IVA;

•             le cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’IVA.

Soggetti esonerati

Anche per la disciplina in esame saranno vigenti gli esoneri già previsti per gli obblighi di fatturazione elettronica in ambito nazionale. Saranno, dunque, esonerati:

•             i soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014);

•             i soggetti che applicano il “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011);

•             le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e gli altri enti assimilati, che non hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali più di 65.000,00 euro di proventi nel periodo d’imposta precedente;

•             coloro che, per il 2019, sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria.

Modalità operative di trasmissione delle fatture

La nuova disciplina sarà efficace solo successivamente all’emanazione di uno specifico decreto ministeriale, da definire d’intesa con l’Amministrazione di San Marino.

Dovranno, altresì, essere definite, con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, le regole tecniche per eseguire i nuovi obblighi di fatturazione elet-tronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.

Vendite a distanza

facilitate da un’interfaccia elettronica –

Obblighi

informativi         Con l’art. 13 del DL 34/2019 convertito vengono introdotti nuovi obblighi di natura informativa per i soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distan-za di beni importati o di beni all’interno della UE tramite un’inter¬faccia elet-tronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi ana-loghi).

Dati oggetto di trasmissione

La disposizione in esame prevede che i soggetti in parola inviino, con riguar-do a ciascun fornitore, i seguenti dati:

•             la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettroni-ca;

•             il numero totale delle unità vendute in Italia;

•             alternativamente, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Termini e modalità di invio dei dati

I dati devono essere trasmessi entro il mese successivo a ciascun trimestre. Tuttavia, in sede di conversione del DL 34/2019:

•             è stata eliminata la previsione secondo la quale il primo invio dei dati avrebbe dovuto essere effettuato nel mese di luglio 2019;

•             è stata demandata ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei termini di invio dei dati (oltre che, come già previsto, delle relative modalità di trasmissione).

Responsabilità delle piattaforme online nell’assolvimento dell’IVA

Qualora il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza tramite piatta-forme digitali o simili abbia omesso di trasmettere, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti, presenti sulla piattaforma, è considerato debitore dell’imposta relativa alle suddette vendite, a meno che dimostri che l’IVA è stata assolta dal fornitore.

Argomento        Descrizione

segue   Efficacia dei nuovi obblighi

Gli obblighi di natura informativa per le piattaforme online, nonché quelli relativi alla responsabilità nell’assolvimento dell’IVA sulle vendite a distanza, si applicano dall’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019) e fino al 31.12.2020.

Differimento degli obblighi del DL 135/2018

Viene differita all’1.1.2021 l’applicazione degli obblighi previsti, a carico delle piattaforme digitali, dall’art. 11-bis co. 11 – 15 del DL 14.12.2018 n. 135 (conv. L. 11.2.2019 n. 12), in relazione alle vendite a distanza di telefoni cel-lulari, console da gioco, tablet PC e laptop facilitate dalle stesse piattaforme.

Tali disposizioni, dunque, pur essendo entrate in vigore il 13.2.2019, avranno efficacia soltanto a partire dall’1.1.2021.

Le piattaforme digitali che, nel periodo compreso tra il 13.2.2019 e il 30.4.2019, hanno facilitato le vendite a distanza di prodotti elettronici di cui all’art. 11-bis co. 11 – 15 del DL 135/2018 sono tenute a trasmettere i dati delle suddette operazioni.

Anche in tal caso, in sede di conversione del DL 34/2019:

•             è stata eliminata la previsione secondo la quale il primo invio dei dati avrebbe dovuto essere effettuato nel mese di luglio 2019;

•             è stata demandata al citato provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei termini di invio dei dati relativi a tali operazioni (oltre che, come già previsto, delle relative modalità di trasmissione).

Detrazione dell’IVA addebitata in eccesso – Applicazione

retroattiva          Per effetto della modifica apportata dall’art. 6 co. 3-bis del DL 34/2019 con-vertito all’art. 1 co. 935 della L. 205/2017, viene riconosciuta espressamente l’efficacia retroattiva della disciplina prevista dall’art. 6 co. 6 del DLgs. 472/97 in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erro-neamente assolta dal cedente o prestatore.

Pertanto, anche per le fattispecie anteriori all’1.1.2018 (data di entrata in vi-gore della L. 205/2017), trova applicazione la regola secondo la quale, nel caso di erroneo addebito del tributo, il cessionario/committente, salvi i casi di frode, mantiene il diritto di detrazione per l’IVA applicata in eccesso dal ce-dente/prestatore ed è soggetto ad una sanzione compresa fra 250,00 e 10.000,00 euro, in luogo di quella, più gravosa, pari al 90% dell’imposta in-debitamente detratta.

La novella legislativa supera alcuni recenti interventi della giurisprudenza di legittimità – successivi alla modifica introdotta dalla L. 205/2017 – che riconoscevano, alle fattispecie anteriori all’entrata in vigore della norma (1.1.2018), in ossequio alla regola del favor rei, solo l’applicazione della san-zione in misura fissa, escludendo, invece, il diritto alla detrazione dell’IVA addebitata in misura maggiore del dovuto (si vedano Cass. 3.10.2018 n. 24001 e Cass. 24.5.2019 n. 14179).

Regime forfetario –

Applicazione delle

ritenute               L’art. 6 del DL 34/2019 convertito introduce, per i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, l’obbligo di operare le ritenute d’acconto sulle somme corrisposte a titolo di redditi di lavoro dipendente e di redditi a questi assimilati.

La disposizione è entrata in vigore l’1.5.2019, ma opera retroattivamente dall’1.1.2019. Viene pertanto stabilito che le ritenute relative alle somme già corrisposte dall’1.1.2019 al 30.4.2019 sono:

•             trattenute in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/2019, avvenuta l’1.5.2019);

Argomento        Descrizione

segue   •             versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipen-dente e a questi assimilati, i soggetti in regime forfetario continuano ad avere la facoltà (ma non l’obbligo) di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime agevo-lato (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).

Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti in regime forfetario  In dipendenza dell’esclusione dagli ISA (che sostituiscono gli studi di settore dal periodo d’imposta 2018), i soggetti che applicano il regime forfetario sono tenuti all’adempimento di specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta che si concretizzano nell’indicazione di specifici elementi relativi all’at¬tivi¬tà nei righi RS374 – RS381 del modello REDDITI PF.

Per effetto dell’art. 6-bis del DL 34/2019 convertito, tali obblighi informativi saranno individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o co-municati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Semplificazione dei modelli ISA L’art. 4-quinquies del DL 34/2019 convertito ha inserito il nuovo co. 4-bis nell’art. 9-bis del DL 50/2017, prevedendo che, in sede di compilazione dei modelli di comunicazione dei dati ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), non sarà più necessario indicare i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli REDDITI. A tal fine, sono resi disponibili agli operatori economici i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate che risultino utili per la compilazione dei modelli ISA.

La previsione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (modelli REDDITI 2021).

Tenuta dei registri

contabili con sistemi elettronici L’art. 12-octies del DL 34/2019 convertito modifica l’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, stabilendo che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di tra-scrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di rife-rimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesi-mo:

•             risulti aggiornato sui sistemi elettronici;

•             venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La disposizione è in vigore dal 30.6.2019 (data di entrata in vigore della leg-ge di conversione del DL 34/2019) ed estende a tutti i registri contabili la semplificazione già riconosciuta limitatamente ai registri IVA.

Soppressione

sanzioni per mancata comunicazione della proroga o risoluzione delle locazioni con

cedolare secca  Con l’art. 3-bis del DL 34/2019 convertito viene soppresso l’ultimo periodo dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, abrogando la sanzione di 50,00 o 100,00 euro per la tardiva o mancata comunicazione della proroga o della risoluzio-ne del contratto di locazione con cedolare secca.

Proroga o risoluzione del contratto di locazione

In linea di principio, la proroga e la risoluzione del contratto di locazione van-no comunicate all’Agenzia delle Entrate presentando il modello RLI entro 30 giorni dalla proroga o dalla risoluzione, a prescindere dalla cedolare secca (art. 17 del DPR 131/86). Però, in presenza di opzione per l’imposta sostituti-va, tali adempimenti non comportano l’applicazione delle imposte di registro o di bollo, in quanto esse risultano sostituite dalla cedolare.

Argomento        Descrizione

segue   Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione della proroga e della risoluzione, per i contratti di locazione con cedolare secca, era stato espres-samente sanzionato dall’ultimo periodo dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, a norma del quale: “in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare sec-ca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presen-tata con ritardo non superiore a trenta giorni”.

Le suddette sanzioni per la mancata comunicazione della proroga e della risoluzione sono ora state abrogate.

Mancata comunicazione della proroga

Resta in vigore la previsione del precedente periodo dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, secondo cui la mancata presentazione della comunicazione relati-va alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, purché il contribuente ab-bia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Ne deriva che, ad oggi, la mancata comunicazione della proroga del contrat-to di locazione con cedolare secca non determina più conseguenze, posto che:

•             l’opzione per il regime sostitutivo resta valida ed operativa per la durata della proroga, purché il contribuente tenga un comportamento “coeren-te” (e ciò non configura una novità);

•             non trovano più applicazione le sanzioni di 50,00 o 100,00 euro per la mancata comunicazione.

Il legislatore intendeva, in questo modo, sopprimere lo stesso obbligo di co-municazione della proroga, come si legge nel Dossier del Servizio Studi del Senato 123/5 e come suggerisce la rubrica dell’art. 3-bis del DL 34/2019 convertito (“Sop¬¬pressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della ce¬do¬lare secca….”); tuttavia, dal punto di vista della tecnica nor-mativa, sono sta¬te soppresse solo le sanzioni per il mancato adempimento e non l’obbligo stesso.

Mancata comunicazione della risoluzione

Con riferimento alla mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, va rilevato che, sebbene (a seguito della nuova norma) non risulti più sanzionata, la comunicazione potrebbe risultare utile al fine di comunicare all’Agenzia delle Entrate la conclusione del con-tratto di locazione agli effetti delle imposte sui redditi.

Decorrenza

L’abrogazione delle sanzioni per la mancata comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca dovrebbero applicarsi retroattivamente, in applicazione del principio del favor rei.

Novità in materia di locazioni brevi e

attività ricettive               Con l’art. 13-quater del DL 34/2019 convertito vengono previste alcune novità in tema di locazioni brevi (art. 4 del DL 50/2017) e attività ricettive.

Responsabilità solidale locazioni brevi

La responsabilità solidale per l’effettuazione e il versamento delle ritenute sui canoni di locazione breve (e contratti assimilati) viene estesa anche in capo ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che appartengono allo stesso gruppo degli intermediari, non residenti (riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia), che non abbiano nominato un rappresentante fisca-le in Italia.

Argomento        Descrizione

segue   Comunicazione alla Questura

Viene previsto che i dati risultanti dalle comunicazioni alle Questure di cui all’art. 109 co. 3 del TUPS (Testo unico di pubblica sicurezza), aventi ad og-getto le generalità delle persone ospitate nelle strutture recettive, siano forniti all’Agenzia delle Entrate.

La nuova norma prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni di cui sopra siano forniti dal Ministero dell’Interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle Entrate che li rende disponibili, anche ai fini del monitoraggio, ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno.

Tali dati potranno essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, unitamente a quelli relativi alle locazioni brevi trasmessi dagli intermediari immobiliari e dai gestori di portali telematici ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017, “ai fini dell’analisi del rischio relativo alla correttezza degli adempimenti fiscali”.

Un successivo decreto dovrà definire criteri, termini e modalità di attuazione della disposizione in commento.

Banca dati delle locazioni brevi e attività ricettive

Al fine di “migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali”, viene istituita, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un’apposita banca dati:

•             delle strutture ricettive presenti sul territorio nazionale;

•             degli immobili destinanti alle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017) presenti sul territorio nazionale.

Viene demandato ad un decreto attuativo il compito di stabilire:

•             le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

•             le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;

•             le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Codice identificativo

Tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi saranno identificati da un codice alfanumerico, detto “codice identificativo”, il quale dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione relativa all’offerta e alla pro-mozione dei servizi all’utenza.

I titolari delle strutture ricettive nonché gli intermediari immobiliari (definiti, coerentemente con la normativa in tema di locazioni brevi, come “i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gesti-scono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare”) sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle co-municazioni inerenti:

•             all’offerta;

•             alla promozione dell’immobile.

L’inosservanza dell’obbligo sopra illustrato è sanzionata con una sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. In caso di reiterazione della violazio-ne, la sanzione è maggiorata del doppio.

Argomento        Descrizione

segue   Con successivi decreti del Ministero delle Politiche agricole alimentari, fore-stali e del turismo, saranno definiti:

•             i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva, nonché della sua ubicazione nel territorio nazionale;

•             le modalità applicative per l’accesso ai dati relativi al codice identificati-vo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Regime del

conferimento di parte-cipazioni a “realizzo controllato” –

Modifiche           L’art. 11-bis del DL 34/2019 convertito amplia l’ambito di applicazione dei conferimenti di partecipazioni che possono beneficiare del regime del c.d. “realizzo controllato” ai sensi dell’art. 177 co. 2 del TUIR.

In particolare, sarà possibile adottare il regime del “realizzo controllato” an-che in caso di conferimento di partecipazioni non di controllo.

Conferimento di partecipazioni a “realizzo controllato”

Secondo quanto previsto dall’art. 177 co. 2 del TUIR, le azioni o quote ricevu-te a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società, sono valutate, ai fini della determina-zione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferi-mento. Ai fini della determinazione della plusvalenza del conferente, quindi, rileva l’iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute dalla società con-feritaria.

Conferimento di partecipazioni “qualificate”

Con il nuovo co. 2-bis dell’art. 177 del TUIR, quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’art. 2359 n. 1 c.c., né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percen-tuale di controllo, può comunque applicare il regime del realizzo controllato ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

•             le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una per-centuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

•             le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costitu-zione, interamente partecipate dal conferente.

Partecipazioni possedute in società holding

Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (c.d. “holding”), le percentuali di diritto di voto e di partecipazione al capitale si devono riferire a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa com-merciale, secondo la definizione di cui all’art. 55 del TUIR.

Sempre il nuovo co. 2-bis dell’art. 177 del TUIR prevede che, relativamente al conferente, la percentuale di diritti di voto e di partecipazione al capitale si calcola tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Participation exemption

Viene prevista una disciplina specifica per l’applicazione della participation exemption in caso di conferimento di partecipazioni “qualificate” attraverso il regime del realizzo controllato.

Argomento        Descrizione

segue   Per beneficiare dell’esenzione del 95% sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni, si stabilisce che il periodo di possesso (art. 87 co. 1 lett. a) del TUIR), ordinariamente pari a 12 mesi, debba essere esteso fino al sessante-simo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni.

Patent box – Determinazione diretta in alternativa al ruling          Per effetto dell’art. 4 del DL 34/2019 convertito, dal 2019, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il Patent box possono scegliere, in alterna-tiva alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile direttamente, indicando le informazioni necessarie alla predetta determina-zione in idonea documentazione di prossima individuazione.

Procedure di ruling in corso

È possibile avvalersi di tale possibilità anche nel caso in cui sia in corso la procedura di ruling, a condizione che non sia stato concluso il relativo accor-do. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate in maniera espressa la volontà di rinunciare alla procedura stessa.

Ripartizione in tre quote annuali

I soggetti che esercitano la suddetta opzione devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiara-zione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene eserci-tata tale opzione e in quel¬le relative ai due periodi d’imposta successivi.

Bonus

aggregazioni      Con l’art. 11 del DL 34/2019 convertito viene prevista la reintroduzione del c.d. “bonus aggregazioni”, con riferimento alle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimen¬to d’azienda realizzate dall’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2022.

L’agevolazione consente il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili (nel limite di 5 milioni di euro) emergenti in capo ai soggetti risultanti da tali operazioni straordinarie.

Incentivo fiscale per

promuovere la cresci-ta dell’Italia meridio-nale Con l’art. 44-bis del DL 34/2019 convertito viene prevista un’agevolazione per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società aventi sede legale nelle Regioni del sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Ca-labria, Sicilia e Sardegna), da cui risulti una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nelle predette Regioni.

L’agevolazione consiste nella possibilità di trasferire al soggetto derivante dall’aggregazione le attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito d’imposta, a fronte del paga-mento di un canone annuo determinato applicando l’aliquota dell’1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate.

Credito d’imposta per

la partecipazione a fiere internazionali  L’art. 49 del DL 34/2019 convertito prevede il riconoscimento, per il 2019, di un credito d’im¬po¬sta in relazione alle spese sostenute dalle PMI per la parte-cipazione a fiere internazionali, che si svolgono in Italia e all’estero.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

•             fino all’esaurimento dell’importo massimo disponibile;

•             nel rispetto del regime “de minimis”.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione median-te il modello F24.

Argomento        Descrizione

Distributori

di carburante –

Credito d’imposta

per le commissioni

bancarie              Con l’art. 16 del DL 34/2019 convertito viene precisato che il credito d’imposta riconosciuto ai distributori di carburante dall’art. 1 co. 924 della L. 205/2017 spetta per le commissioni bancarie relative soltanto alle cessioni di carburante e non alle transazioni relative ad altri beni/servizi.

L’agevolazione riguarda le cessioni di carburante effettuate sia nei confronti di esercenti attività d’impresa, arti e professioni, sia di consumatori finali.

Credito d’imposta per

imballaggi           Con l’art. 26-bis del DL 34/2019 convertito vengono introdotte alcune misure per incentivare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avvia-ti al riciclo immessi sul mercato.

Abbuono

L’impresa venditrice della merce può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.

L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effet-tuare non oltre un mese dall’acquisto.

Credito d’imposta

All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui sopra, ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo, è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

•             fino all’importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun benefi-ciario;

•             nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione median-te il modello F24.

Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso Con l’art. 26-ter del DL 34/2019 convertito vengono introdotte alcune misure di favore per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

Contributo

Per l’anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acqui-sto di:

•             semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro com-posizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

•             compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica dif-ferenziata dei rifiuti.

Imprese e lavoratori autonomi

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquista-no i suddetti beni e li impieghino nell’esercizio dell’attività economica o pro-fessionale, il suddetto contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta:

•             fino ad un importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun be-neficiario;

•             nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Altri soggetti

Ai soggetti che acquistano i suddetti beni non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo spetta:

Argomento        Descrizione

segue   •             fino a un importo massimo annuale di 5.000,00 euro per ciascun bene-ficiario;

•             nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari im-porto.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione median-te il modello F24.

Disposizioni in materia di ravvedimento operoso parziale            Con l’art. 4-decies del DL 34/2019 convertito è stato introdotto l’art. 13-bis del DLgs. 472/97 rubricato “Ravvedimento parziale”.

La nuova norma disciplina tre diverse fattispecie:

•             con una norma interpretativa, ha previsto che il ravvedimento operoso si perfezioni anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell’imposta, delle sanzioni e degli inte-ressi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento;

•             se il contribuente versa l’imposta dovuta in ritardo, il ravvedimento si perfezionerà con il successivo versamento della sanzione e degli inte-ressi; al riguardo per determinare la sanzione occorre fare riferimento al momento in cui si è avuto l’integrale versamento, mentre gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo;

•             in caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze diffe-renti, il contribuente può ravvedere i singoli versamenti, con le riduzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, oppure ravvedere il versamento com-plessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui viene regolarizzata.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina si applica solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

“Saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contri-butivi – Riapertura     Con gli artt. 16-bis co. 2 e 16-quinquies co. 1 del DL 34/2019 convertito viene modificata la disciplina del c.d. “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi dei contribuenti in difficoltà economica, disciplinato dall’art. 1 co. 184 – 199 della L. 145/2018.

Riapertura del termine di presentazione della domanda

Viene prorogato, dal 30.4.2019 al 31.7.2019, il termine di presentazione della domanda per aderire al c.d. “saldo e stralcio”:

•             dei ruoli relativi ad omessi versamenti di imposte e contributi dichiarati, in relazione ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017;

•             da parte delle persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro.

Entro il 31.7.2019 il contribuente può anche integrare la precedente dichiara-zione.

Contributi previdenziali

La definizione riguarda i contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previden-ziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti con accertamento.

Sono dunque fuori gli omessi versamenti dei contributi per lavoro dipenden-te. Rientrano invece i contributi INPS spettanti alla Gestione Artigiani e Com-mercianti e alla Gestione separata ex L. 335/95.

Argomento        Descrizione

segue   Deve sempre trattarsi di contributi dichiarati ma non versati, restando fuori l’evasione contributiva.

Contributi alle Casse di previdenza professionali

I ruoli relativi ai contributi previdenziali spettanti alle Casse di previdenza professionale rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata a condizione che la Cassa, con apposita delibera da adottare e comunicare all’Agente della riscossione entro il 16.9.2019, dichiari di volersene avvalere.

Stralcio del debito a titolo di capitale

Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare fino a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni, interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (art. 27 co. 1 del DLgs. 46/99), corrispondendo:

•             il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500,00 euro;

•             il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500,00 e fino a 12.500,00 euro;

•             il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500,00 e fino a 20.000,00 euro.

Gli “altri interessi” a cui si fa riferimento sono, tipicamente, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo indicati nella cartella di pagamento, disciplinati dall’art. 20 del DPR 602/73.

Bisogna pagare l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispon-dere al netto dello stralcio.

Versamenti

L’importo dovuto si paga in 2 anni con interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo, a decorrere dall’1.12.2019.

Le rate sono pari al 35% con scadenza il 30.11.2019, al 20% con scadenza il 31.3.2020 e al 15% con scadenza il 31.7.2020, il 31.3.2021 e il 31.7.2021.

Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019.

In caso di mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento si verifica la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora.

Un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.

Versamenti

con il modello F24 –

Estensione e

semplificazioni  Con l’art. 4-quater del DL 34/2019 convertito vengono previste:

•             l’estensione dei versamenti da effettuare con il modello F24;

•             alcune semplificazioni in relazione ai versamenti da effettuare con il modello F24.

Estensione dell’utilizzo del modello F24

Viene stabilito che la disciplina del versamento unitario e della compensa-zione, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, si applichi anche alle:

•             tasse sulle concessioni governative;

•             tasse scolastiche.

La suddetta estensione si applica a decorrere dall’1.1.2020.

Versamento dell’addizionale comunale IRPEF

Viene stabilito che il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effet-tuato dai sostituti d’imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento, e non più in relazione ad ogni singolo Comune (identificato con il relativo codice catastale).

segue   Con successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno stabiliti:

•             le modalità attuative della nuova disciplina e per la ripartizione gior¬na-liera, da parte dell’Agenzia delle Entrate in favore dei Comuni, dei ver-sa¬menti a titolo di addizionale comunale all’IRPEF effettuati dai con¬tri-buenti e dai sostituti d’imposta, avendo riguardo anche ai dati conte¬nuti nelle relative dichiarazioni fiscali;

•             il termine a decorrere dal quale saranno applicate le nuove modalità di versamento.

Versamento dell’IRAP da parte delle Amministrazioni statali ed enti pub-blici

Viene stabilito che il ver¬samento dell’IRAP dovuta dalle Amministrazioni sta-tali e dagli enti pub¬bli¬ci, in alternativa alle operazioni di giroconto, non avvie-ne più tramite appo¬si¬to bollettino di conto corrente postale, ma mediante il sistema del versamento unitario di cui agli artt. 17 ss. del DLgs. 241/97, limi-tatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”.

Impegni alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Semplificazioni              Con l’art. 4-ter del DL 34/2019 convertito viene semplificato il sistema di ge-stione degli impegni alla trasmissione telematica di dichiarazioni o comuni-cazioni.

Caratteristiche dell’impegno cumulativo

Qualora il contribuente/sostituto d’imposta conferisca un incarico per la pre-disposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, il soggetto incaricato rila-scia infatti un impegno cumulativo a trasmettere i dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Tale impegno può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente, se sono indicate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell’impegno.

L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato. È sempre ammessa la revoca espressa.

Revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica

In caso di impegno cumulativo, l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o comunicazioni costituisce grave irregolarità che comporta la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica.

Controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi – Semplificazioni  Con l’art. 4-bis co. 1 del DL 34/2019 convertito viene modificato l’art. 36-ter del DPR 600/73, stabilendo che, nell’ambito del controllo formale delle di-chiarazioni, gli Uffici non chiedono ai contribuenti documenti relativi ad in-formazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Limitazioni

La preclusione non opera ove la richiesta riguardi:

•             la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dal-le informazioni presenti nell’anagrafe tributaria;

•             informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria, ma non conformi ai dati dichiarati dal contribuente.

Al di fuori di questi due casi, le richieste di documenti sono da considerarsi inefficaci.

Argomento        Descrizione

Obbligo di invito al contraddittorio          Con l’art. 4-octies del DL 34/2019 convertito viene introdotto l’obbligo di con-traddittorio preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.

Contenuto

Gli Uffici, prima di emettere un avviso di accertamento, devono notificare un invito a comparire ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 218/97, al fine di instaurare la procedura di accertamento con adesione.

Esclusioni

Tale obbligo non opera in caso di:

•             particolare urgenza, specificamente motivata, ovvero fondato pericolo per la riscossione;

•             consegna del processo verbale di constatazione da parte degli organi di controllo;

•             altre ipotesi di contraddittorio preventivo già previsto dalla legge;

•             accertamenti “parziali” ex art. 41-bis del DPR 600/73 e avvisi di rettifica parziale ex art. 54 co. 3 e 4 del DPR 633/72.

Conseguenze

In caso di mancata adesione, l’ufficio dovrà specificatamente motivare l’avviso di accertamento in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

Il mancato avvio della procedura in contraddittorio con il contribuente prima dell’emissione dell’avviso, determinerà la nullità di quest’ultimo solo se, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potu-to far valere nel corso della procedura (c.d. “prova di resistenza”).

In caso di mancata adesione a seguito dell’invito al contraddittorio, al contri-buente sarà preclusa la possibilità di presentare istanza di adesione succes-sivamente alla notifica dell’atto.

Proroga dei termini

La norma prevede che se fra la data di comparizione per il contraddittorio e la decadenza del potere di accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza è automaticamente prorogato di 120 giorni.

Decorrenza

La nuova disciplina sarà applicabile per gli avvisi di accertamento emessi dall’1.7.2020.

Conoscenza degli atti e semplificazioni  Con l’art. 4-septies del DL 34/2019 convertito viene modificato l’art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente.

Conoscenza degli atti

Viene previsto a carico dell’Amministrazione finanziaria l’impegno di assu-mere le iniziative necessarie affinché il contribuente abbia a disposizione gli strumenti utili ad assolvere gli adempimenti che gli sono richiesti, almeno 60 giorni prima del termine concesso al contribuente per gli adempimenti me-desimi.

L’elemento innovativo riguarda il termine, in quanto nella precedente formu-lazione la norma prescriveva l’assolvimento di tali compiti “in tempi utili”.

Conoscibilità degli atti

Viene previsto che i modelli e le istruzioni debbano essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Inoltre, l’Amministra¬zione finanziaria deve assicurare che il contribuente possa ot-temperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli possibile.

Detrazione d’imposta

per l’acquisto dell’unità immobiliare compresa

in edifici interamente demoliti e ricostruiti

dalle imprese nelle zone sismiche 1, 2 e 3            Per effetto dell’art. 8 del DL 34/2019 convertito, le detrazioni d’imposta previ-ste dall’art. 16 co. 1-septies del DL 4.6.2013 n. 63 sono estese anche ai Co-muni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Qualora gli interventi antisismici siano realizzati:

•             nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’OPCM 28.4.2006 n. 3519,

•             da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, me-diante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumen-to,

le detrazioni d’imposta sono incrementate al 75% o all’85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi.

Decorrenza

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali nelle zone sismiche 2 e 3, le spese devono essere sostenute dall’1.5.2019.

Condizioni per beneficiare della detrazione

Per poter beneficiare della detrazione, le imprese devono provvedere, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, all’alienazione dell’immobile e l’age¬vo¬¬lazione spetta all’acquirente dell’unità immobiliare.

La detrazione del 75% o 85%, inoltre:

•             è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita;

•             spetta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare;

è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Interventi antisismici e di riqualificazione energetica – Sconto sul corrispettivo   Per effetto dell’art. 10 co. 1 – 3 del DL 34/2019 convertito, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni d’imposta spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

L’eser¬cizio dell’opzione deve essere effettuata d’intesa con il fornitore.

In particolare, lo sconto:

•             può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all’art. 16 del DL 63/2013;

•             è di importo pari all’ammontare della detrazione d’imposta spettante;

•             è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Al fornitore l’ammontare dello sconto riconosciuto sarà rimborsato sotto for-ma di credito d’im¬posta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, mediante il modello F24.

Ulteriore cessione da parte del fornitore

Il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi (questi ultimi non possono cede-re ulteriormente il credito).

Il credito non può essere ceduto a istituti di credito e intermediari finanziari.

Provvedimento attuativo

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite con un suc-cessivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Argomento        Descrizione

Interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico – Cessione della detrazione  Per effetto dell’art. 10 co. 3-ter del DL 34/2019 convertito, i soggetti beneficia-ri della detrazione IRPEF spettante per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR, possono optare per la cessione del corri-spondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla rea-lizzazione degli interventi.

Entrata in vigore

La disposizione è entrata in vigore il 30.6.2019.

Ulteriore cessione da parte del fornitore

Il fornitore dell’intervento può cedere il credito ai propri fornitori di beni e ser-vizi. Questi ultimi, non possono cedere ulteriormente il credito.

In ogni caso, rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Ecobonus per l’acquisto e la rottamazione di moto          Per effetto dell’art. 10-bis del DL 34/2019 convertito, gli incentivi per i veicoli elettrici ed ibridi introdotti dalla L. 145/2018 sono estesi a tutte le moto e ai ciclomotori (anche oltre 11 kw di potenza), nonché alle microcar.

In particolare, il contributo pari al 30% del prezzo di acquisto (fino ad un massimo di 3.000,00 euro) è previsto per coloro che, nel 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e contestualmente ne rottamano uno di categoria euro 0, 1, 2 o 3.

Associazioni

assistenziali – Attività decommercializzate           L’art. 14 del DL 34/2019 convertito consente agli enti associativi assistenziali di restare nell’am¬bito applicativo della decommercializzazione di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR, an¬che dopo l’operatività delle disposizioni del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).

Regime fiscale degli impatriati – Modifiche          In merito al regime degli “impatriati” di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, per effetto dell’art. 5 co. 1 – 2 del DL 34/2019 convertito, in relazione ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, viene previsto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fisca-le in Italia e per i quattro periodi successivi.

Il regime è esteso anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa in Italia dal 2020.

Al fine di accedere all’agevolazione:

•             i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiede-re in Italia per almeno 2 anni;

•             l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Sono previste agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Trasferimento nel Mezzogiorno

Per i soggetti che trasferiscono la residenza nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sar¬de¬gna o Sicilia, il reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10%.

Argomento        Descrizione

segue   Sportivi professionisti

I redditi degli sportivi professionisti sono imponibili limitatamente al 50% del loro ammontare (non si applica mai la riduzione al 10%).

Per tali soggetti l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

Lavoratori non iscritti all’AIRE

Possono accedere alla nuova versione dell’agevolazione anche i lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dall’1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta antecedenti il trasfe-rimento.

Rientro di ricercatori e docenti – Modifiche al regime fiscale        Con riferimento alle agevolazioni per ricercatori e docenti di cui all’art. 44 del DL 78/2010, per effetto dell’art. 5 co. 4 – 5 del DL 34/2019 convertito, in rela-zione ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, vie-ne previsto:

•             l’incremento da 4 a 6 anni della durata del regime fiscale di favore;

•             il prolungamento della durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 an-ni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni o a carico e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Docenti e ricercatori non iscritti all’AIRE

Possono accedere a tali benefici fiscali anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dall’1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie im-posizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera – Modifiche    L’art. 5-bis del DL 34/2019 convertito modifica il regime di cui all’art. 24-ter del TUIR, il quale prevede, per i titolari di pensione estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d’Italia, la possibilità di assogget-tare i redditi prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle relative addizionali) del 7%.

In sintesi, le modifiche sono volte a:

•             eliminare i “redditi percepiti da fonte estera” dai redditi agevolati;

•             aumentare da 5 a 9 anni la durata dell’opzione;

•             prevedere, a determinate condizioni, la validità dell’opzione anche in caso di versamento tardivo dell’imposta sostitutiva.

Cause di cessazione e decadenza dell’opzione

Ai sensi del nuovo co. 7 dell’art. 24-ter del TUIR, l’opzione è revocabile fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.

Gli effetti dell’opzione non si producono laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti.

Gli effetti dell’opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versa-mento dell’imposta sostitutiva nella misura e nel termine previsti, salvo che – e questa rappresenta la novità – il versamento venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta suc-cessivo a quello a cui l’omissione si riferisce (resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 e degli interessi).

Preclusione all’esercizio di una nuova opzione

La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

Argomento        Descrizione

segue   Disposizioni attuative

Si demanda ad un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la defini-zione delle modalità di attuazione del regime agevolativo.

Esenzione TASI per gli immobili merce   L’art. 7-bis del DL 34/2019 convertito stabilisce che, dall’1.1.2022, sono esen-ti dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa co-struttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Società agricole – Agevolazioni IMU        Per effetto dell’art. 16-ter del DL 34/2019 convertito, le agevolazioni ricono-sciute ai fini dell’IMU ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti alla previdenza agri-cola, alle condizioni previste dal co. 2 dell’art. 13 del DL 201/2011, si appli-cano anche alle società agricole di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004. In pratica, le agevolazioni IMU si estendono alle società agricole di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, aventi le caratteristiche di IAP ai sensi del suddetto co. 3.

La disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell’art. 1 co. 2 della L. 212/2000 e, quindi, esplica i suoi effetti retroattivamente dall’1.1.2012 (data di entrata in vigore della disciplina dell’IMU).

Immobili locati a canone concordato – Soppressione dell’obbligo dichiarativo     L’IMU e la TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, applicando l’aliquota di base stabilita dal Comune, sono ridotte al 75%.

Per effetto dell’art. 3-quarter del DL 34/2019 convertito, per beneficiare di tale agevolazione il soggetto passivo non deve più attestare in alcun modo il pos-sesso dei requisiti, né mediante la dichiarazione IMU/TASI di cui all’art. 9 co. 6 del DLgs. 23/2011, né mediante qualsiasi altra dichiarazione o comunica-zione stabilita dal Comune.

Immobili concessi

in comodato –

Soppressione dell’ob-bligo dichiarativo Per effetto dell’art. 3-quarter del DL 34/2019 convertito, è soppresso anche l’obbligo di presentare la dichiarazione per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (figli o genitori).

Proroga termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI Per effetto dell’art. 3-ter del DL 34/2019 convertito, la dichiarazione IMU/TASI, ove obbligatoria, deve essere presentata entro il 31 dicembre (in luogo del 30 giugno) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Il differimento del termine si applica a regime e già in relazione alle dichiara-zioni relative al 2018, le quali dovranno quindi essere presentate entro il 31.12.2019.

Trattamento fiscale

di strumenti finanziari convertibili           L’art. 9 del DL 34/2019 convertito estende a tutti gli strumenti finanziari, con determinate caratteristiche suscettibili di conversione in azioni, l’esenzione da IRES e IRAP precedentemente prevista dall’art. 2 co. 22-bis del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011), per gli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatez¬za patrimoniale emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o dal¬l’IVASS.

Contestualmente, è stata anche prevista l’abrogazione di tale specifica di-sposizione.

Con la nuova norma, si applicherà anche ai soggetti non vigilati il regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli emittenti, ai fini IRES e IRAP, dei maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, di-versi da azioni e titoli similari, con talune caratteristiche che determinino la svalutazione del valore nominale degli strumenti finanziari ovvero la loro conversione in azioni.

Valorizzazione edilizia –

Agevolazioni

ai fini delle

imposte

indirette              Con l’art. 7 del DL 34/2019 convertito viene prevista un’agevolazione con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al fine di promuo-vere le operazioni di demolizione e ricostruzione immobiliare.

Agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati da demolire e ricostrui-re

Fino al 31.12.2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna, per un totale di 600,00 euro), per i trasferimenti, anche esenti da IVA di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare alle specifiche condizioni indica-te dalla norma.

Ambito oggettivo

La norma trova applicazione con riferimento ai trasferimenti (anche in per-muta):

•             di interi fabbricati (abitativi o strumentali);

•             operati dall’1.5.2019 al 31.12.2021.

Ambito soggettivo

L’agevolazione si applica ai soli trasferimenti a favore di “imprese di costru-zione o di ristrutturazione immobiliare”.

In sede di conversione del DL 34/2019 è stato precisato che l’agevolazione si applica anche alle cessioni esenti da IVA. Tale elemento, unito al dato lette-rale, induce a ritenere che il regime agevolato non sia riservato alle cessioni operate da soggetti privati, ma sul punto si attendono chiarimenti ufficiali.

Condizioni per l’applicazione dell’agevolazione

Il regime agevolato trova applicazione a condizione che:

•             nei 10 anni successivi all’acquisto;

•             le imprese acquirenti provvedano alla:

–             demolizione, ricostruzione e successiva alienazione degli stessi immobili, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, anche se suddivisi in più unità immobiliari purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;

–             oppure all’effettuazione degli interventi edilizi previsti dall’art. 3 co. 1 lett. b), c) e d) del DPR 380/2001 (manutenzione straordinaria, re-stauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e prov-vedano alla successiva alienazione degli stessi immobili, anche se suddivisi in più unità immobiliari purché l’alienazione riguardi al-meno il 75% del volume del nuovo fabbricato;

•             la ricostruzione/ristrutturazione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B.

Regime agevolato per le imposte d’atto

In presenza delle condizioni individuate dalla norma, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di 200,00 euro ciascuna, per un totale di 600,00 euro.

La norma configura un importante vantaggio fiscale con riferimento alle ces-sioni immobiliari operate da soggetti privati a favore di imprese di costruzio-ne o ristrutturazione, le quali scontano ordinariamente:

Argomento        Descrizione

segue   •             l’imposta di registro del 9%, con il minimo di 1.000,00 euro;

•             l’imposta ipotecaria di 50,00 euro;

•             l’imposta catastale di 50,00 euro.

Ma la norma configura un vantaggio fiscale anche per alcune cessioni di immobili operate da soggetti IVA a favore di imprese di costruzione o ristrut-turazione. Infatti, in base alle regole ordinarie, le cessioni, operate da soggetti IVA:

•             di fabbricati abitativi, se imponibili ad IVA scontano le imposte di regi-stro, ipotecaria e catastale in misura fissa (in questo caso, dunque, la nuova norma non comporta alcun beneficio);

•             di fabbricati abitativi, se esenti da IVA, scontano l’imposta di registro proporzionale (9% per l’acquirente impresa di costruzione o ristruttura-zione, non potendosi applicare le agevolazioni “prima casa”) e le impo-ste ipotecaria e catastale di 50,00 euro ciascuna (in questo caso, la nuo-va norma comporterebbe un rilevante risparmio di imposta per l’imposta di registro);

•             di fabbricati strumentali, sia esenti che imponibili ad IVA, scontano l’imposta di registro fissa e le imposte ipotecaria e catastale rispettiva-mente del 3% e 1% (anche in questo caso, dunque, la nuova norma ri-sulterebbe molto vantaggiosa per il contribuente, consentendogli di ri-sparmiare il 4% di imposte ipotecarie e catastali).

Decadenza

Ove non siano soddisfatte le condizioni sopra individuate, sono dovuti:

•             le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria;

•             una sanzione del 30% delle stesse imposte;

•             gli interessi di mora dalla data dell’acquisto del fabbricato.

Il riferimento, tra le condizioni agevolative, alle diverse fasi di “demolizione, ricostruzione e alienazione” ovvero alle fasi di “ristrutturazione e alienazione” degli immobili, sembra implicare che debbano intervenire tutte le fasi per evitare la decadenza, ma è stato precisato, in sede di conversione, che non si realizza la decadenza se gli immobili ricostruiti o ristrutturati vengono alienati frazionatamente, purché, entro il decennio, l’alienazione concerna il 75% del volume del nuovo fabbricato.

Imprese di assicurazione

In sede di conversione è stato chiarito che resta ferma, per i fabbricati ai quali si applica il sopra descritto regime agevolato, la previsione delle imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni e le annotazioni conseguenti all’appo-sizione di un vincolo sugli immobili delle imprese di assicurazione, in seno alle procedure di crisi aziendale, come previsto dall’art. 333 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private).

Modalità di

pagamento o

deposito dei

diritti doganali  L’art. 13-ter del DL 34/2019 convertito ridefinisce le modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali con la possibilità, fra l’altro, di utilizzare strumenti tracciabili ed elettronici come carte di debito, di credito o prepagate.

Lotteria degli

scontrini – Modifiche      Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, l’art. 12-quinquies co. 2 del DL 34/2019 convertito stabilisce che, nell’ambito della c.d. “lotteria degli scontrini”, che verrà avviata a partire dall’1.1.2020, la pro-babilità di vincita dei premi in caso di acquisti effettuati mediante carta di debito o di credito è aumentata del 100% rispetto all’ipotesi in cui gli acquisti siano effettuati mediante contante.

In precedenza, era previsto che le probabilità di vincita fossero aumentate soltanto del 20%.

Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici    L’art. 13-bis del DL 34/2019 convertito reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici da parte:

•             degli esercizi pubblici;

•             degli esercizi di intrattenimento pubblico;

•             degli esercizi ricettivi;

•             dei rifugi alpini.

Rilascio

di licenze subordinato al pagamento

dei tributi locali                L’art. 15-ter del DL 34/2019 convertito stabilisce che gli enti locali possono subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, da parte dei soggetti richiedenti, il rilascio di licenze, auto¬rizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, la ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive.

Servizi di gestione delle lampade votive – Esonero dall’obbligo di fatturazione    L’art. 12-bis del DL 34/2019 convertito prevede che le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri vengano incluse nel novero delle operazioni esonerate dall’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72.

Per i servizi in argomento, resta fermo l’obbligo certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Le nuove disposizioni hanno efficacia dall’1.1.2019.

Operazioni di cartola-rizzazione – Modifica della disciplina e

agevolazioni fiscali           Con l’art. 23 del DL 34/2019 convertito viene modificata la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla L. 30.4.99 n. 130, introducendo, in particolare, alcune agevolazioni fiscali per le imposte indirette.

In sede di conversione, i riferimenti normativi alla Legge Fallimentare sono stati aggiornati al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019), con decorrenza dall’entrata in vigore di quest’ultimo.

Operazioni di cartolarizzazione

Come rilevato dalla relazione illustrativa al “decreto crescita”, l’operazione di cartolarizzazione configura un procedimento attraverso il quale un gruppo di crediti pecuniari, presenti o futuri, individuabili in blocco, viene ceduto a titolo oneroso a una società cessionaria (denominata “società per la cartolarizza-zione dei crediti” e genericamente conosciuta nel linguaggio economico come “società veicolo” o SPV, dall’in¬glese Special Purpose Vehicle), che ha come scopo esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di emissione di titoli che incorporano i crediti ceduti.

Il DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) aveva introdotto nella L. 130/99 una disciplina specifica per la cartolarizzazione di crediti deteriorati (NpL) di banche e intermediari finanziari, nell’ottica di agevolare le banche nella cartolarizzazione dei crediti deteriorati. Al riguardo, il “decreto crescita”:

•             intende facilitare le operazioni di trasferimento delle posizioni classifica-te come inadempienze probabili (UtP);

•             consente la costituzione di più società veicolo di appoggio per l’attività di acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni, nell’esclusivo interesse dell’ope¬ra¬zio¬ne di cartolarizzazione;

•             chiarisce che le attività svolte dalla società veicolo d’appoggio non com-portano l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari;

•             introduce una modalità di cartolarizzazione avente ad oggetto beni im-mobili o beni mobili registrati o diritti reali o personali su tali beni, in luo-go di crediti.

Argomento        Descrizione

segue   Agevolazioni fiscali

Vengono introdotte specifiche agevolazioni fiscali volte a rendere fiscalmen-te neutro l’intervento delle società veicolo nella monetizzazione dei beni (ad es. immobili) a garanzia dei crediti cartolarizzati.

In particolare, viene disposto che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna):

•             sugli atti e sulle operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, an-che in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti oggetto dell’operazione di cartolarizzazione, in favore della società veicolo d’appoggio;

•             inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di car-tolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all’operazione di carto-larizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d’appoggio, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credi-to.

Inoltre, viene disposto che, per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni im-mobili acquistati dalle società veicolo d’appoggio in relazione all’operazione di cartolarizzazione:

•             se l’acquirente è un soggetto che svolge attività d’impresa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna), a condizione che l’acquirente dichiari, nel relativo atto, che in-tende trasferirli entro 5 anni dalla data di acquisto;

•             se l’acquirente non svolge attività di impresa, le imposte di registro, ipo-tecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200,00 euro cia-scuna, a condizione che l’acquirente possieda le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”.

Infine, viene disposto che alla società veicolo d’appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività, si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell’utilizzatore effettua-te alla e dalla medesima società si applicano le imposte di registro, ipoteca-ria e catastale in misura fissa (200,00 euro ciascuna). Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla società veicolo d’appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna).

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