Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

1 premessa

In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore (si veda, da ultimo, il DPCM 15.6.2016), l’in­ter­vento di quest’anno si presenta più ampio, in quanto:

Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest’anno, in deroga alle scadenze ordinarie.

2 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

La proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

2.1 Soggetti IRES con termini di versamento scadenti tra il 30.6.2019 e il 30.9.2019

La proroga contenuta nel “decreto crescita” riguarda i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.

Pertanto, la proroga in esame riguarda anche i soggetti IRES che rispettano le suddette condizioni e che hanno termini ordinari di versamento succes­sivi al 30.6.2019 per effetto:

Ad esempio, una srl “solare” che svolge un’attività per la quale è stato approvato l’ISA, che dichiara 3 milioni di ricavi e ha approvato il bilancio 2018 il 24.6.2019:

2.2 Soci di società e associazioni “trasparenti”

La disposizione del “decreto crescita” stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

2.3 contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli isa

La disposizione del “decreto crescita” non prevede invece espressamente che la proroga si ap­pli­chi anche:

Tuttavia, in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore, stante l’analogia con gli attuali ISA, deve ritenersi che possano beneficiare del differimento al 30.9.2019 tutti i soggetti che esercitano un’attività per la quale è stato approvato il relativo ISA, anche se ricorre una causa di esclusione (diversa dal limite di ricavi o compensi) dello stesso, o sono esclusi per legge dalla relativa applicazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41, § 4 e comunicato stampa Min. Economia e Finanze 13.6.2013 n. 94).

2.4 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ri­te­­­­ne­re che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga in esame sia ap­pli­ca­bile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddi­vi­dere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).

Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della pro­ro­ga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (con­trol­lante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.

2.5 Contribuenti “estranei” agli ISA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, riman­gono quindi fermi i termini ordinari:

Si tratta, ad esempio:

2.6 Persone fisiche che presentano il modello 730/2019

La proroga in esame non riguarda le persone fisiche che presentano il modello 730/2019.

In relazione agli importi a debito derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2019, infatti, si applica:

3 versamenti che rientrano nella proroga

Rientrano nella proroga al 30.9.2019 prevista dal “decreto crescita” i versamenti:

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:

Versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affran­ca­mento dei terreni e delle partecipazioni

Non rientrano invece nella proroga in esame i versamenti riguardanti l’intero ammontare, ovvero la prima rata, dell’imposta sostitutiva del 10% o dell’11% dovuta per l’affran­ca­mento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all’1.1.2019, al di fuori del­l’am­bito d’impresa, la cui scadenza è quindi confermata all’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno è domenica).

Analogamente, è confermata la scadenza dell’1.7.2019 per il versamento:

3.1 Versamento dell’IVA per l’adeguamento agli ISA

La proroga al 30.9.2019 si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Ai sensi dell’art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

3.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 30.9.2019 si applica anche al versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi dovuti da artigiani, commer­cianti e professionisti iscritti alle relative Ge­stio­ni separate dell’INPS.

Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i ter­mini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Soci di srl “non trasparenti”

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in re­lazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento al 30.9.2019 dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” pro­por­zionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.

Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

3.3 Versamento dei contributi alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri

La proroga al 30.9.2019 dovrebbe applicarsi anche alla contribuzione dovuta dai geometri alla relativa Cassa di previdenza e assistenza (Cassa Geometri).

In relazione a tali professionisti, infatti:

3.4 Versamento del saldo IVA 2018

I soggetti passivi IVA possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2018 (derivante dal modello IVA 2019), se non effettuato entro il termine ordinario del 18.3.2019 (in quanto il giorno 16 cadeva di sabato), entro:

Il “decreto crescita” prevede espressamente che la proroga al 30.9.2019 si applichi anche ai versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA.

Pertanto, i soggetti che non hanno versato il saldo IVA 2018 entro il 18.3.2019 e che rientrano nell’ambito applicativo della proroga possono beneficiare del differimento al 30.9.2019 anche per il versamento del saldo IVA. Al riguardo dovrà però essere chiarito se l’applicazione della maggiora­zione dello 0,4% per ogni me­se o frazione di mese successivo al 18.3.2019 debba avvenire fino al 30.9.2019 o se possa “fermarsi” all’1.7.2019.

3.5 versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’an­no­­tazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 30.9.2019, ricorrendone le condizioni.

4 Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:

  • .9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
  • .9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).

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