Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (c.d. “Sport bonus”) – Proroga al 2019 – Disposizioni attuative

1 premessa

Con il DPCM 30.4.2019, pubblicato sulla G.U. 29.5.2019 n. 124, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta, introdotto dall’art. 1 co. 621 – 627 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2019 con riferimento agli inter­venti di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorchè destinati ai soggetti concessionari o affidatari (c.d. “Sport bonus”).

In pratica, è stato prorogato e ampliato il credito d’imposta concesso, in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018, dall’art. 1 co. 363 – 366 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e dal DPCM 23.4.2018 (pubblicato sulla G.U. 7.6.2018 n. 130).

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione:

3 Erogazioni liberali agevolate

Sono oggetto dell’agevolazione le erogazioni liberali:

Modalità di pagamento

Le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

4 Misura dell’agevolazione

Lo “Sport bonus” è pari al 65% delle suddette erogazioni liberali ed è riconosciuto:

5 Procedura per l’ottenimento dell’agevolazione

Lo “Sport bonus” è riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che, stando al DPCM 30.4.2019, si aprono rispettivamente il 30.5.2019 e il 15.10.2019 (le risorse sono state infatti suddivise in due tranche).

Tuttavia, con il comunicato dell’Ufficio per lo Sport del 3.6.2019, l’apertura della prima finestra temporale è stata fissata a partire dal 4.6.2019.

La procedura per l’ottenimento dell’agevolazione deve essere osservata, stando al comunicato e alla modulistica, da tutti i soggetti interessati (persone fisiche, enti non commerciali, imprese).

5.1 Presentazione della richiesta

I soggetti interessati devono presentare un’apposita richiesta:

Con riferimento alla prima finestra temporale, è stato precisato che la domanda per lo “Sport bonus” deve essere inviata:

L’Ufficio per lo Sport invierà alla PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo e univoco.

5.2 Riconoscimento dell’agevolazione

L’Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al bene­ficio fiscale:

Qualora l’ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento, l’Ufficio per lo Sport pubblica l’elenco degli ulteriori soggetti ammessi, sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva.

Con riferimento alla prima finestra temporale, è stato precisato che:

6 modalità di utilizzo

6.1 soggetti non titolari di reddito d’impresa

In relazione alle persone fisiche e agli enti non commerciali, non titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta spettante:

6.2 soggetti titolari di reddito d’impresa

In relazione ai soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile:

6.2.1 Controllo del credito d’imposta utilizzato in compensazione

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per lo Sport, pena lo scarto del modello F24.

Comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate

A tali fini, l’Ufficio per lo Sport trasmette in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

L’Ufficio per lo Sport trasmette in via telematica all’Agenzia delle Entrate anche i dati di eventuali variazioni e revoche del credito d’imposta.

6.2.2 Trattamento fiscale

Lo “Sport bonus”:

6.3 incumulabilità con altre agevolazioni

I soggetti che effettuano erogazioni liberali secondo la disciplina in esame non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

7 revoca

Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei previsti requisiti.

Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

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