DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”) – Altre novità

1 PREMESSA

Con il DL 30.4.2019 n. 34, pubblicato sulla G.U. 30.4.2019 n. 100, è stato emanato il c.d. “decreto crescita”.

Il DL 34/2019 è entrato in vigore l’1.5.2019, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si analizzano le altre principali novità contenute nel DL 34/2019, diverse da quelle ri-guardanti la normativa fiscale che sono state analizzate nella precedente Circolare.

Il DL 34/2019 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 ALTRE NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nel DL 30.4.2019 n. 34, che non riguardano l’ambito fiscale.

Argomento        Descrizione

Informativa

sulle erogazioni pubbliche –

Nuova disciplina             Con l’art. 35 del DL 34/2019 viene modificata in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. 124/2017.

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina in esame si applica alle:

•            associazioni di protezione ambientale;

•            associazioni dei consumatori;

•            altre associazioni, ONLUS e fondazioni;

•            cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri;

•            imprese.

Le prime quattro tipologie di soggetti elencati (di seguito indicati come enti non commerciali) devono adempiere all’obbligo di informativa mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno.

Le imprese soggette a registrazione presso il Registro delle imprese devono adem-piere all’obbligo informativo nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’e-ven¬¬tuale bilancio consolidato.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

Ambito oggettivo di applicazione

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le im-prese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aven¬ti carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Il beneficio economico ricevuto è oggetto di informativa, quindi, indipendentemente dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura. Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (come le agevolazioni fiscali o i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta o una retribuzione per un incarico ricevuto.

Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle

segue    imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati” e, quindi, ai fini della rendi-contazione, occorre applicare il criterio di cassa.

Provenienza delle erogazioni

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati, nell’esercizio finanziario precedente, dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti ad esse assimilati.

Decorrenza

Gli obblighi informativi si applicano a partire dall’esercizio finanziario 2018.

L’obbligo informativo deve essere adempiuto, quindi, per la prima volta:

•            per le imprese, in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2018;

•            per i soggetti tenuti alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro il 30.6.2019.

Regime sanzionatorio

A partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione (sia da parte delle imprese che da parte degli enti non commerciali) comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la san-zione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, non devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza, a condizione che l’esi¬stenza degli aiuti venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito Internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Limite che esclude gli obblighi di pubblicazione

L’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono tenute a pubblicare (oltre alle informazioni sulle erogazioni pubbliche sopra riportate), trime-stralmente nei propri siti Internet o portali digitali, l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Tempi di

pagamento

tra le imprese – Indicazioni nel bilancio sociale   L’art. 22 del DL 34/2019 integra la disciplina del DLgs. 231/2002, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In base al nuovo art. 7-ter, nel bilancio sociale le società:

•            danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’an¬no;

•            individuano gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati;

•            danno conto delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termi-ni di pagamento.

Decorrenza

Tale nuova disciplina si applica a decorrere dall’esercizio 2019.

Nuova Sabatini – Modifiche

segue    L’art. 20 del DL 34/2019 modifica l’agevolazione di cui all’art. 2 del DL 69/2013 (c.d. “Nuova Sabatini”). In particolare:

•            il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro;

•            per i finanziamenti fino a 100.000,00 euro, l’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione;

•            l’erogazione del contributo è prevista sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento.

Incentivi alla capitalizzazione

Con l’art. 21 del DL 34/2019 viene stabilito che i contributi previsti dalla “Nuova Sabatini” siano riconosciuti, in misura più elevata rispetto allo standard, in favore delle micro, piccole e medie imprese:

•            costituite in forma societaria;

•            impegnate in processi di capitalizzazione;

•            che intendono realizzare un programma di investimento.

Nuove

imprese a

tasso zero –

Modifiche          L’art. 29 co. 1 e 2 del DL 34/2019 modifica l’agevolazione di cui al Titolo I, Capo 0I, del DLgs. 21.4.2000 n. 185 (c.d. “Nuove imprese a tasso zero”), volta a sostenere la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giova-nile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’ac-cesso al credito.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione in esame le imprese:

•            costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione (prima della modifica apportata dall’art. 29 co. 1 del DL 34/2019 era previsto un periodo di non più di 12 mesi);

•            di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Alle-gato 1 al regolamento della Commissione europea 6.8.2008 n. 800;

•            costituite in forma societaria;

•            in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei so-ci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Ambito oggettivo di applicazione

L’agevolazione si sostanzia nella concessione di mutui agevolati per gli investimen-ti, a un tasso pari a zero, a fronte di una durata massima e di un importo non supe-riore al 75% della spesa ammissibile.

Al riguardo, l’art. 29 co. 1 del DL 34/2019:

•            aumenta da 8 a 10 anni la durata del mutuo agevolato;

•            dispone l’aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spese ammissibili, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi;

•            innalza a 3 milioni di euro l’importo massimo delle spese ammissibili, per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.

Cumulo con altre agevolazioni

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea.

Digital transformation  Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi del-le imprese, di micro, piccola e media dimensione, l’art. 29 co. 5 – 8 del DL 34/2019 prevede la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili.

Argomento        Descrizione

segue    Soggetti beneficiari

Per l’accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere, alla data di presenta-zione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

•            essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;

•            operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

•            avere conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e de-positato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 500.000,00 euro;

•            aver approvato e depositato almeno due bilanci;

•            non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di falli-mento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di con-cordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la nor-mativa vigente.

Ambito oggettivo di applicazione

Le agevolazioni sono volte a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazio-ne tecnologica e digitale:

•            diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Im-presa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics);

•            con importo di spesa almeno pari a 200.000,00 euro.

Misure in

materia di crisi industriale complessa    Con l’art. 41 del DL 34/2019 si dispone la proroga, nel 2019 e per ulteriori 12 mesi, delle misure previste dall’art. 25-ter del DL 23.10.2018 n. 119 in materia di tratta-mento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa.

Ai sensi dell’art. 27 del DL 22.6.2012 n. 83, sono considerate aree di crisi industria-le complessa i territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

•            una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’in-dotto;

•            una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

La proroga in argomento interessa i lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31.12.2019.

Smart&start

Italia     L’art. 29 co. 3 e 4 del DL 34/2019 dispone la revisione della disciplina attuativa relativa:

•            agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della L. 15.5.89 n. 181 (recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia);

•            all’intervento in favore delle start up innovative di cui al DM 24.9.2014.

Concessione

del “Voucher 3I – Investire In Innovazione”         Con l’art. 32 co. 7 – 10 del DL 34/2019 viene riconosciuto alle start up innovative di cui al DL 18.10.2012 n. 179 il “Voucher 3I – Investire In Innovazione“, allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.

Il “Voucher 3I” potrà essere utilizzato dalle imprese beneficiarie per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi:

Argomento        Descrizione

segue    •            alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;

•            alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;

•            all’estensione all’estero della domanda di brevetto nazionale.

Provvedimento attuativo

Con un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del “Voucher 3I”.

Tutela dei

“marchi storici

di interesse

nazionale”         Con l’art. 31 del DL 34/2019 viene modificato il DLgs. 10.2.2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale), allo scopo di proteggere i marchi storici italiani creando un apposito Registro che li tuteli e disincentivando, inoltre, “iniziative che prevedano la chiusura degli stabilimenti produttivi delle imprese titolari di marchi storici, con eventuale delocalizzazione all’estero, salvaguardando i relativi posti di lavoro” (Re-lazione illustrativa al “decreto crescita”).

Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale

In particolare, viene istituito il “Registro speciale dei marchi storici di interesse na-zionale”, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

L’iscrizione al Registro potrà avvenire, su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio, in presenza delle seguenti condizioni:

•            il marchio sia registrato da almeno 50 anni oppure sia possibile dimostrarne l’uso continuativo da almeno 50 anni;

•            si tratti di un marchio utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente colle-gata al territorio nazionale.

Decreto attuativo

Mediante un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico:

•            verrà istituito il logo “Marchio storico di interesse nazionale”, che le imprese iscritte nel suddetto Registro potranno utilizzare per finalità commerciali e pro-mozionali;

•            saranno specificati i criteri per l’utilizzo del logo “Marchio storico di interesse nazionale”.

Tutela dei marchi storici nella crisi d’impresa

Viene prevista una specifica disciplina volta a salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva in caso di crisi di impresa. In particolare, viene previsto:

•            un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, che opererà mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese;

•            l’obbligo, per l’impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’at¬tività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, di notificare senza ritardo al Ministe-ro dello Sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento.

Contrasto all’“Italian

sounding”          Con l’art. 32 co. 1 – 6 del DL 34/2019 viene prevista una disciplina volta a contrasta-re il fenomeno dell’“Italian sounding”.

Definizione

Il fenomeno dell’“Italian sounding” viene definito dal nuovo art. 144 co. 1-bis del

Argomento        Descrizione

segue    DLgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) come la pratica finalizzata “alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti”.

Esso, come rilevato dalla Relazione illustrativa al “decreto crescita”, determina una forma di concorrenza sleale subita dai prodotti italiani sui mercati esteri, che co-stringe le imprese italiane ad agire in via giudiziaria per tutelare i propri diritti.

Agevolazione per le spese legali collegate all’Italian sounding

Viene quindi previsto che, ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela dell’originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroa-limentari, venduti all’estero, è concessa un’agevolazione:

•            pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding;

•            fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30.000,00 eu-ro e comunque nel limite annuo di spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Provvedimento attuativo

Con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno emanate le disposizioni di attuazione della suddetta agevolazione.

Marchi riconducibili ad enti territoriali o forze armate o forze dell’ordine

Modificando l’art. 10 del DLgs. 30/2005, viene fatto divieto di registrare come mar-chi d’impresa anche:

•            i segni riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani;

•            parole, figure o segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia.

Sostegno all’estero

dei marchi collettivi       L’art. 32 co. 12 – 13 del DL 34/2019 prevede che, allo scopo di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello Sviluppo economico conceda un’agevola-zione, fissata nella misura massima di un milione di euro per anno, diretta a soste-nere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria.

Provvedimento attuativo

Un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico fisserà i criteri e le modalità di concessione dell’agevolazione in esame.

Patent cooperation treaty          I co. 16 e 17 dell’art. 32 del DL 34/2019, intervenendo sugli artt. 55 e 160-bis del DLgs. 30/2005, rendono possibile, per i titolari di domanda internazionale di brevet-to designante l’Italia, di avvalersi della procedura di esame presso l’Ufficio Italiano brevetti e marchi, in aggiunta alla procedura di esame presso l’Ufficio europeo.

Società

di investimento semplice (SIS)   L’art. 27 del DL 34/2019 istituisce e disciplina la “società di investimento semplice” (SIS).

Definizione

Per “società di investimento semplice” si intende il Fondo di investimento alternativo (FIA) italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) che gestisce direttamente il proprio patrimo-nio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

•            il patrimonio netto non eccede i 25 milioni di euro;

•            ha per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimenta-zione, di costituzione e di avvio dell’attività;

•            non ricorre alla leva finanziaria;

•            dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’art. 2327 c.c. (cioè non inferiore a 50.000.00 euro).

segue    Ai fini in esame, è qualificabile come piccola e media impresa (PMI) la società che, in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti:

•            numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250;

•            totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;

•            fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro.

Disciplina

In base alla nuova disciplina, le SIS:

•            non applicano le disposizioni attuative della Banca d’Italia e della CONSOB di cui all’art. 6 co. 1, 2 e 2-bis del DLgs. 58/98 (Testo unico in materia di interme-diazione finanziaria);

•            stipulano un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta;

•            applicano le disposizioni dettate dalla CONSOB in materia di commercializza-zione di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Viene stabilito, inoltre, che:

•            la denominazione sociale della SIS contiene l’indicazione di “società di inve-stimento semplice per azioni a capitale fisso”;

•            il sistema di governo e controllo è adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SIS e l’osservanza delle disposizioni loro applicabili;

•            i titolari di partecipazioni indicati all’art. 15 co. 1 del DLgs. 58/98 rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall’art. 14 del medesimo DLgs.

Infine, possono procedere alla costituzione di una o più SIS, nel rispetto del limite complessivo di 25 milioni di euro:

•            i soggetti che controllano una SIS, i soggetti da questi direttamente o indiret-tamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell’art. 2359 c.c.;

•            i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo pres-so una o più SIS.

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