La Legge di Bilancio 2019 ha previsto una serie di crediti di imposta per svariate categorie di soggetti, le misure introdotte e confermate dalla Legge di Bilancio 2019 in ambito edilizio-immobiliare, definiti gli importi del Diritto Camerale per il 2019, le modalità per dare l’informativa privacy da parte degli avvocati dopo il GDPR, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza su ricevuta fiscale, scontrino e fattura elettronica: questi i principali argomenti trattati nella Circolare
Soggetti interessati
IMPRESE Crediti di imposta nella Legge di Bilancio 2019: Novità e conferme· I provvedimenti della Legge di Bilancio 2019 in ambito edilizio-immobiliareDefiniti gli importi del diritto camerale 2019 | PROFESSIONISTI Crediti di imposta nella Legge di Bilancio 2019: Novità e confermeI provvedimenti della Legge di Bilancio 2019 in ambito edilizio-immobiliareAnche dopo il GDPR l’avvocato può rendere l’informativa sul proprio sito web o mediante affissione nei locali dello studio | PERSONE FISICHE Crediti di imposta nella Legge di Bilancio 2019: Novità e confermeI provvedimenti della Legge di Bilancio 2019 in ambito edilizio-immobiliare |
SOMMARIO
CREDITI DI IMPOSTA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019: NOVITA’ E CONFERME | |
I PROVVEDIMENTI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 IN AMBITO EDILIZIO – IMMOBILIARE | |
DEFINITI GLI IMPORTI DEL DIRITTO CAMERALE 2019 | |
ANCHE DOPO IL GDPR L’AVVOCATO PUO’ RENDERE L’INFORMATIVA SUL PROPRIO SITO WEB O MEDIANTE AFFISSIONE NEI LOCALI DELLO STUDIO | |
FATTURA ELETTRONICA, SCONTRINO FISCALE, RICEVUTA FISCALE PER LE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL MINUTO: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
1. CREDITI DI IMPOSTA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019: NOVITA’ E CONFERME
La Legge di Bilancio 2019 ha previsto una serie di crediti d’imposta per svariate categorie produttive. Qui di seguito si riassumono i principali interventi in materia.
1.1 Credito d’imposta per adeguamento tecnologico per invio corrispettivi
Viene concesso all’esercente un contributo per l’acquisto e l’impianto degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi sotto forma di credito d’imposta. L’art. 1, comma 55 stabilisce che il suo utilizzo sarà consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1. Lo strumento dovrà essere pagato con modalità tracciabile.
La legge di Bilancio 2019 ha, dunque, modificato il D.Lgs 127/2015 che prevedeva che il contributo fosse dapprima “anticipato” dal fornitore dello strumento sotto forma di sconto con successivo rimborso, sempre in capo al fornitore, sotto forma di credito d’imposta.
1.2.Credito d’imposta in ricerca e sviluppo
L’art. 1, ai commi da 70 a 72, apporta alcune modifiche significative al credito in oggetto, e più precisamente:
- diminuisce la misura del credito sugli investimenti in ricerca e sviluppo, passando dal 50% al 25%;
- diminuisce l’importo massimo concedibile ad ogni impresa passando da 20 a 10 milioni di euro;
- sono maggiormente dettagliate le spese considerate ammissibili;
- viene indicato che “Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3″.
1.3. Credito d’imposta riciclaggio plastiche miste
Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 73-77), per ciascuno degli anni 2019 e 2020, riconosce un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario.
Con apposito Decreto verranno definite le modalità tecniche e le certificazioni necessarie per poter utilizzare tale credito.
1.4. Credito d’imposta Formazione 4.0
L’art. 1, comma 78 ha previsto che la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Il credito può essere concesso con questi limiti:
- per le piccole imprese limite massimo annuale 300.000 euro, con attribuzione nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili;
- per le medie imprese limite massimo annuale 300.000 euro, con attribuzione nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili;
- per le grandi imprese limite massimo annuale 200.000 euro, con attribuzione nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili.
1.5 Credito d’imposta per rimozione amianto
L’art. 1, dal comma 156 al comma 161 ha previsto l’istituzione di un credito d’imposta per la rimozione dell’amianto.
Il comma 156 prevede, infatti, che “Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.”
Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 156 verrà riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui e verrà ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le modalità attuative.
1.6. Sport Bonus
Viene esteso anche al 2019 lo Sport Bonus.
Per gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, viene riconosciuto alle persone fisiche ed agli enti non commerciali un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate.
Il credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Verrà emanato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, apposito decreto per le disposizioni attuative in materia.
1.7. Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
L’art. 1, comma 762, ha chiarito che il bonus pubblicità (Dl 50/2017) è concesso nei rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis.
1.8. Credito d’imposta edicole
L’art. 1 comma 806 stabilisce che “Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d’imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L’agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.”
Si attende, come già indicato per i precedenti interventi, il decreto attuativo, che verrà emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
1.9. Credito d’imposta per le case costruttrici su veicoli non inquinanti
In via sperimentale la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 1031-1047) ha previsto un contributo a chi acquista, a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021 un veicolo non inquinante (condizioni e tabelle previste al comma 1031).
Il meccanismo prevede che il contributo di cui al comma 1031 sia corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (il contributo non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale), mentre alle imprese costruttrici o importatrici del veicolo che rimborsano al venditore l’importo del contributo venga riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Modello F24.
Il Decreto con le disposizioni attuative dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge (1°gennaio 2019).
- I PROVVEDIMENTI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 IN AMBITO EDILIZIO – IMMOBILIARE
Il perno, dal punto di vista del contribuente, è certamente costituito dalla proroga sino al 31 dicembre 2019 delle detrazioni ai fini IRPEF previste per gli interventi di recupero degli immobili residenziali esistenti, nelle percentuali e nei limiti attualmente previsti del 50% di quanto effettivamente speso da parte dell’avente titolo, calcolato su di un monte massimo di 96.000 euro (tali limiti erano già stati prorogati sino al 31 dicembre 2018 dalla Legge di Bilancio per il corrente anno, articolo 1, comma 3, lettera b) e dalla proroga, anch’essa per un anno, delle detrazioni ai fini IRPEF/IRES delle detrazioni previste per gli interventi finalizzati all’incremento del rendimento energetico degli immobili (residenziali e non) nella misura del 65% dei costi effettivamente sostenuti dal contribuente (l’ammontare monetario delle detrazioni varia in funzione della tipologia di intervento posto in essere secondo le previsioni contenute nella Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, commi da 344 a 347 ed s.m.i.).
Vediamo in dettaglio tutti i provvedimenti che sono previsti dalla Legge di Bilancio 2019 per il settore immobiliare/edilizio che, peraltro, interessano anche alte fattispecie.
2.1. Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
Con la Legge di Bilancio per il 2019 viene prorogato di un altro anno (sino al 31 dicembre 2019) la detrazione ai fini IRPEF (si tratta di una agevolazione accessibile alle sole persone fisiche, agli imprenditori individuali ed ai soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata ovvero società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) prevista dall’articolo 16-bis TUIR, mantenendo il tetto di detraibilità al 50% da calcolare su di un monte il cui ammontare massimo è pari a 96.000 euro (la Legge di Bilancio per il 2018 aveva previsto una riduzione del tetto di detraibilità al 36% e del monte su cui calcolare la detrazione a 36.000 euro).
Restano invariate sia le previsioni circa le fattispecie agevolabili, ovvero interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero e restauro conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 (con l’avvertenza secondo cui gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se posti in essere sulle parti comuni di immobili residenziali costituiti in condominio), sia quelle in riferimento ai soggetti che possono usufruire della detrazione IRPEF ovvero proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce, soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese, il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, il componente dell’unione civile di cui alla Legge n. 76/2016, il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Nulla cambia rispetto alla situazione precedente anche sotto il punto di vista delle modalità di pagamento delle fatture derivanti dalle prestazioni finalizzate alla realizzazione degli interventi agevolati, pagamenti che devono essere effettuati tramite bonifici bancari o postali recanti nella causale gli estremi normativi in base ai quali verrà usufruita l’agevolazione. Tale prescrizione è indispensabile in quanto indispensabile per gli Istituti bancari e le Poste Italiane Spa al fine di operare la ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori (si veda in proposito la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate).
Si ricorda che… | Anche se non si tratta di una previsione della Legge di bilancio 2019 è opportuno segnalare la necessità di invio della documentazione relativa all’intervento di recupero all’Enea nel caso in cui da esso consegua un risparmio energetico. Se gli interventi prevedono una data di fine lavori (o di collaudo) compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine di invio è di 90 giorni a decorre da quest’ultima data, per interventi conclusi successivamente i novanta giorni decorrono a partire dalla data di conclusione dei lavori o di collaudo (se necessario). |
2.2. Interventi finalizzati alla realizzazione di interventi di sistemazione a verde
Con l’articolo 1, commi da 12 a 15 della Legge di bilancio 2018 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale una detrazione ai fini IRPEF per agevolare gli interventi di sistemazione a verde (bonus verde) degli immobili residenziali. Per l’anno 2018 (a valere quindi sulle dichiarazioni dei redditi 2019), ai fini IRPEF, è infatti possibile detrarre dall’imposta lorda dovuta un importo pari al 36% delle spese documentate ed effettivamente sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni unità immobiliare ad uso abitativo, rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione spetta anche per le spese che vengono sostenute per l’esecuzione di interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per ogni unità immobiliare a uso abitativo.
In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile su base millesimale, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Tale provvedimento è stato integralmente ripreso con la Legge di bilancio e prorogato sino al 31 dicembre 2019: in base a tale proroga (a valere quindi sulle dichiarazioni dei redditi 2020) le spese poste in essere dal contribuente ai fini sopra citati nel corso del 2019 potranno godere del regime agevolativo IRPEF di cui al citato articolo 1, commi da 12 a 15 della Legge di bilancio 2018.
2.3. Bonus fiscali per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
Come noto l’articolo 16, comma 2 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 ha introdotto una ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, fino a un limite massimo di euro 10.000,00.
I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono coloro che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR. Tale agevolazione, già prorogata dalla Legge di Bilancio 2018 sino al 31 dicembre u.s., è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2019 senza alcuna modifica relativamente ai soggetti, all’ammontare delle spese, alle modalità di pagamento ed ai beni agevolabili (rientrano quindi tra i “mobili” agevolabili:
- letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone e credenze, materassi, ecc.;
- apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica).
Si ricorda che… | Quanto al bonus per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, se i lavori di ristrutturazione sono iniziati e conclusi nel 2018 o se si svolgono a cavallo tra 2018 e 2019, bisogna tener conto di alcuni fattori. In particolare, nel caso nel 2018 il contribuente abbia già usufruito del bonus mobili e nel 2019 intenda acquistare altri arredi e/o elettrodomestici e detrarne la relativa spesa, dovrà fare i conti con il tetto complessivo dei 10mila euro. Tetto che va considerato “al netto delle spese sostenute nell’anno 2018, per le quali si è fruito della detrazione”. In definitiva, se, ad esempio, nel 2018 si è già usufruito del bonus per l’acquisto di nuovi mobili per una spesa complessiva di 6mila euro, nel 2019 bisognerà fare i conti con un tetto di spesa pari a 4mila euro.Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese per l’acquisto di arredi sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni del 50 per cento). |
2.4. Agevolazioni per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche (“Sisma bonus”)
La Legge di Bilancio per il 2017, modificando l’articolo 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili) del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 è intervenuta istituendo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 una detrazione di imposta ai fini IRPEF del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore. Aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori e nel caso in cui le spese siano sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni sono ancora più elevate. In particolare, spettano nelle seguenti misure:
- 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
- 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
La Legge di bilancio per il 2019 conferma in toto quanto indicato.
2.5. Misure agevolative per gli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica (“Ecobonus”)
La Legge di Bilancio 2019 prevede la proroga, fino al 31 dicembre p.v., della detrazione fiscale (IRPEF/IRES) al 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (residenziali e non). Resta ridotta al 50 per cento la percentuale di detrazione riconosciuta per la sostituzione di infissi.
Nessuna variazione, rispetto allo scorso anno, per gli impianti di climatizzazione invernale. In particolare, anche nel 2019, la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione spetta nella misura del 50 per cento, ma solo se l’efficienza della caldaia è pari almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Ue 811 del 2013. Se il rinnovamento dell’impianto non rispetta tale requisito non si avrà accesso all’agevolazione. Se, però, all’impianto dotato di caldaia a condensazione, di efficienza pari almeno alla classe A, si uniscono sistemi di termoregolazione evoluti, allora la detrazione sale al 65 per cento.
Si arriva a detrarre il 65 per cento delle spese anche se i vecchi impianti di climatizzazione invernale vengono rimpiazzati da impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione “assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro”. Detrazione del 65 per cento anche per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Viene prorogato al 31 dicembre 2019 anche il termine per avvalersi della detrazione al 65 per cento per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro.
Resta inoltre attiva fino al 2021 la detrazione del 65 per cento per interventi applicati alle parti comuni dei condomini o all’intero stabile condominiale, detrazione che può arrivare al 70 e 75 per cento se ad essere interessata è una quota consistente dell’involucro edilizio, ossia non inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, o se gli interventi sono messi in atto sulle parti comuni per migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.
2.6. Raddoppio della deducibilità IMU per imprese e professionisti, estensione della cedolare secca alle locazioni commerciali
La Legge di Bilancio 2019 prevede un innalzamento della deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’imposta comunale sugli immobili relativa ai beni strumentali, il testo approvato stabilisce infatti che “all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»” (articolo 1, comma 12). La deduzione IMU ai fini IRPEF ed IRES passa, quindi, dal 20 al 40 per cento. L’aumento si applica anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento. Tutte le tre imposte restano, invece, indeducibili ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Sul fronte dei tributi locali, la Legge di Bilancio 2019 prevede tra l’altro:
- la facoltà, per i comuni, di mantenere per il 2019 e 2020 la maggiorazione TASI;
- l’estensione dell’agevolazione IMU prevista per le abitazioni in comodato ai parenti che le utilizzano come abitazione principale, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
- la facoltà concessa agli enti locali di aumentare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.
Il testo dell’articolo 14, comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011 risulterebbe quindi: “l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14”.
L’articolo 1, comma 59 della Legge della Legge di Bilancio 2019 estende la possibilità di usufruire anche in riferimento ai redditi da locazione di immobili commerciali del regime agevolato della cedolare secca al 21% rispetto al regime ordinario secondo il quale il reddito fondiario concorre ai fini dell’IRPEF. La misura agevolativa è applicabile ai contratti di locazioni di immobili commerciali stipulati nell’anno 2019, con oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente. Attenzione però al primo dei requisiti appena accennati: per esplicita previsione normativa il regime agevolato non si applica a quei contratti che verranno stipulati nel corso del 2019 ma per i quali al 15 ottobre 2018 sia stato in essere un contratto non ancora scaduto tra gli stessi contraenti, e sullo stesso immobile, per il quale si intenda interrompere la naturale scadenza al fine di usufruire della cedolare secca.
- DEFINITI GLI IMPORTI DEL DIRITTO CAMERALE 2019
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la nota n. 0432856 del 21 dicembre 2018 con ad oggetto le misure del diritto annuale anno 2019.
Sulla base di quanto previsto dalla legge 90/2014 e dal successivo decreto attuativo emanato l’8 gennaio 2015 ed in assenza di nuovi interventi normativi, la circolare si limita ad illustrare gli effetti per il 2019 del predetto decreto, sia per quanto riguarda le imprese e gli altri soggetti obbligati al pagamento, a partire dal 1° gennaio 2019, in misura fissa, sia per quanto riguarda le imprese tenute al versamento del diritto camerale commisurato al fatturato.
- Aliquote misura fissa
- Fasce di fatturato ed aliquote
Per l’anno 2019 sono confermate, come per gli anni precedenti, le aliquote e le fasce di fatturato indicate nelle tabelle soprastanti, gli importi del diritto in cifra fissa e i soggetti interessati al regime transitorio previste dal Decreto interministeriale del 8 gennaio 2015 e, alla luce della Legge n. 114 del 11 agosto 2014, l’importo da versare risultante dalle tabelle, deve essere ridotto del 50 per cento.
Inoltre, anche per il 2019, secondo quanto previsto dall’art. 18, c. 10, della Legge n. 580/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 219/2016, a seguito dell’autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico disposta con Decreto del 2 marzo 2018, alcune Camere (inserite nell’allegato A) possono prevedere l’aumento del 20 per cento del diritto quale finanziamento dei progetti condivisi a livello nazionale e con la Regione, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese. Di conseguenza, gli importi dovuti in misura fissa (vedi le sole Camere di Commercio inserite nel DM 2/03/2018) sono i seguenti:
Si ricorda che… | I soggetti interessati dal versamento sulla base del fatturato sono i seguenti: Società tra professionisti previste dalla L. 183/2011 Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società di capitali Società cooperative Società di mutuo soccorso Consorzi con attività esterna Enti economici pubblici e privati Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 G.E.I.E. – Gruppo Europeo di Interesse economico La scadenza ordinaria per pagare il diritto è il 30 giugno (1° luglio 2019 perché il 30 cade di domenica) e va eseguito in un’unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento F24 con modalità telematica. |
- ANCHE DOPO IL GDPR L’AVVOCATO PUO’ RENDERE L’INFORMATIVA SUL PROPRIO SITO WEB O MEDIANTE AFFISSIONE NEI LOCALI DELLO STUDIO
Il Codice deontologico in materia di trattamento dati personali per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria a suo tempo emanato in conformità alle norme del vecchio decreto legislativo n. 196/2003 passa il turno dei controlli con cui il Garante della Privacy ha verificato la conformità delle regole ivi contenute rispetto alle disposizioni del Regolamento n. 679/2016, secondo quanto stabilito dal decreto n. 101/2018 che ha novellato il Codice Privacy. Il Codice deontologico, al quale, con il provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018, il Garante attribuisce la nuova denominazione di “Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 19 dicembre 2018”, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
A livello sostanziale, le regole restano quelle già presenti nel vecchio Codice deontologico allegato alla passata formulazione del D. Lgs. n. 196/2003, le modifiche riguardano il titolo e i riferimenti alle disposizioni normative, non più ricollegate agli articoli del vecchio Codice, ma al Regolamento n. 679 e ai nuovi articoli del Codice come novellato dal Decreto n. 101/2018.
Così, ad esempio, l’avvocato è ancora libero di rendere l’informativa sul trattamento dei dati personali e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive ai propri clienti e più in generale agli interessati in un unico contesto, anche mediante affissione del documento nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali (art. 13 del Regolamento). Ricordando, naturalmente, che i dati richiesti dovranno essere quelli strettamente necessari allo svolgimento dell’incarico e che, qualora i dati dovessero essere trattati per finalità diverse e non strettamente compatibili con quella principale, dovranno essere ottenuti specifici e separati consensi espressi al trattamento dei dati per tali finalità diverse ed ulteriori, si pensi ad esempio al trattamento di dati per l’invio di comunicazioni circa eventi organizzati dallo studio o a cui il professionista partecipa.
In relazione all’ambito di applicazione delle presenti Regole deontologiche, esse vanno rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all’instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione.
I soggetti destinatari delle regole sono nello specifico:
- avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l’attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un’attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;
- soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).
Le presenti Regole deontologiche, fatta eccezione per le modalità semplificate indicate per rendere l’informativa cui, in base alle stesse regole, unicamente avvocati e praticanti avvocati possono fare riferimento, si applicano, anche, a chiunque tratti dati personali per fini investigativi difensivi o per accertare o difendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale, in particolare esse sono estese ad altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità difensive.
Il professionista, nel proprio ruolo di titolare del trattamento, che presti, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le finalità qui precisate, è tenuto ad impartire istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento dei dati, fornendo precise indicazioni sui comportamenti e le modalità di trattamento dei dati che tali soggetti devono rispettare, in base al proprio ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.
In ordine alla conservazione dei dati, si rammenta che una volta chiuso il procedimento o il relativo rapporto di mandato con il cliente, atti e documenti riferiti all’oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. E’ rimessa a ciascun professionista la valutazione su come agire in base al tipo di dato personale.
Per le finalità amministrative, fiscale o per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio, il professionista dovrà conservare solo quei dati personali effettivamente necessari per soddisfare l’obbligo specifico.
In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è consegnata in originale al collega che succede ufficialmente nella difesa.
Nel caso in cui, invece, il professionista cessi la propria attività o la sospenda – qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nell’amministrazione dell’affare – la documentazione dei fascicoli, maturato un adeguato termine dalla comunicazione all’assistito, deve essere consegnata al Consiglio dell’ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive.
- FATTURA ELETTRONICA, SCONTRINO FISCALE, RICEVUTA FISCALE PER LE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL MINUTO: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n.7, consolida una certezza, cioè che, pur con l’introduzione della fatturazione elettronica, la fattura, nell’ambito delle attività di commercio al minuto ed assimilate, conserva la sua funzione sostitutiva di altri due documenti fiscali: lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale.
Qui di seguito un breve riassunto delle norme di riferimento:
la legge 413/1991 prevede che, in assenza di fattura, i corrispettivi possano essere documentati mediante il rilascio della ricevuta fiscale (art.8 legge 249/76) o dello scontrino fiscale (legge 18/1983);
in caso di emissione, da parte dell’operatore economico, di ricevuta fiscale/scontrino fiscale integrata per corrispettivi oggetto di fatturazione differita (art. 21, comma 4, DPR 633/72), gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi “ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni dalla liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite”.
Tali norme non sono superate dall’introduzione della fatturazione elettronica. L’operatore economico, in caso di esercizio di attività di commercio al minuto ed assimilate, potrà dunque scegliere se emettere, tenuto conto anche della richiesta del cliente, alternativamente:
- fattura immediata (cessione bene/prestazione di servizio) in formato elettronico;
- scontrino fiscale;
- ricevuta fiscale
Rimane valida la norma che prevede la predisposizione della fatturazione differita secondo le regole sopra indicate (in formato elettronico). Su questo tema è necessario consultare il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 che ha previsto la compilazione del blocco informativo “Altri dati gestionali”, ove è possibile inserire dati quali, ad esempio, l’identificativo alfanumerico dello scontrino.
L’Agenzia delle Entrate conclude la disamina sul tema in oggetto stabilendo che “fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1°gennaio 2019, la c.d. fattura con scontrino citata dall’istante, possa avere forma analogica”.